Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19050 del 18/07/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 19050 Anno 2018
Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO
Relatore: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO

ORDINANZA
SUI ricorso 21854-2017 proposto da:
B.\ I i) ti

\1.\ MOUDOU

k()U1X),

elettivamente

domiciliato

in

R( )\1 piazza Cavour presso la Cancelleria Alla Corte di Cassazionc,
rappresentato e difeso d a ll’ avvocato ig ( )1

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– ricorrente –

contro
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avverso la sentenza n. 413/2017 della

1,’..\(LIl \, depositata il 17/03/2017;

intimato

\ PPI 11 i ,0 di

Data pubblicazione: 18/07/2018

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 12/07/2018 dal Presidente relatore 1)ott.

FATTI DI CAUSA e RAGIONI DELLA DECISIONE
La Corte d’appello di l’Aquila, con la sentenza n. 413 del 2017
(pubblicata il 17 marzo 2017) ha dichiarato inammissibile
l’appello del sig. Balde Mamoudou Koulo, cittadino del Senegal,
avverso l’ordinanza del Tribunale di quella stessa città del 23
maggio 2016, resa ai sensi dell’art. 702-bis cod. proc. civ., e
comunicata in pari data, perché proposta con citazione anziché
con ricorso e, benché notificato nel termine di trenta giorni
previsto dalla legge (precisamente il 21 giugno 2016),
tardivamente depositato in data 29 giugno 2016.
Il ricorrente assume (con unico mezzo) la violazione degli artt.
339 e 702-quater cod. proc. civ. in quanto, la proposizione
dell’appello era stato correttamente effettuata con citazione nel
termine di legge (trenta giorni), come affermato da questa
Corte con l’ordinanza n. 17420 del 2017.
di definizione della
Il
Collegio condivide
la
proposta
controversia notificata alle parti costituite nel presente
procedimento, alla quale sono state mosse osservazioni
adesive, da parte del ricorrente.
Il primo motivo del ricorso è manifestamente fondato, secondo
quanto affermato da Cass. Sez. 6 – 1, Ordinanze nn. 17420 del
2017 e 23938 del 2017 [L’appello, proposto ex art. 702quater c.p.c., avverso la decisione del tribunale reiettiva della
volta al riconoscimento della protezione
domanda
internazionale deve essere introdotto con citazione, e non con
ricorso, anche dopo l’entrata in vigore del d.lgs n. 142 del
2015, atteso che il riferimento al “ricorso in appello” di cui
all’art. 27, comma 1, lett. f), di quest’ultimo è volto a regolare i
tempi e non la forma di introduzione del giudizio di secondo
grado, sicché la tempestività del gravame va verificata
calcolandone, in ogni caso, il termine di trenta giorni dalla data
di notifica dell’atto introduttivo alla parte appellata].
All’accoglimento del primo motivo di ricorso, consegue la
cassazione con rinvio della sentenza impugnata alla Corte
L’Aquila, che deciderà nuovamente della
d’appello di
controversia, anche in ordine alle spese di questa fase, in
diversa composizione.
PQM
La Corte,

Ric. 2017 n. 21854 sez. M1 – ud. 12-07-2018
-2-

FRANCKSCO ANTONIO Gr,NO\TISK.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la
causa anche per le spese di questa fase, alla Corte d’appello di
L’Aquila in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella C mera di consiglio della 6-1Ì

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