Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19050 del 14/09/2020

Cassazione civile sez. VI, 14/09/2020, (ud. 10/06/2020, dep. 14/09/2020), n.19050

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 35566-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

ALFA 21 SRL;

– intimata –

avverso la sentenza n. 3297/18/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del LAZIO SEZIONE DISTACCATA di LATINA, depositata il

21/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 10/06/2020 dal Consigliere Relatore Dott. CONTI

ROBERTO GIOVANNI.

 

Fatto

FATTI E RAGIONI DELLA DECISIONE

La CTR Lazio, con la sentenza indicata in epigrafe, rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate avverso la sentenza di primo grado che aveva ritenuto l’illegittimità della cartella notificata alla società Alfa 21 s.r.l. Secondo la CTR le attestazioni del messo notificatore non erano sufficienti a dimostrare la sussistenza dei presupposti per procedere alla notificazione ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, lett. e), essendo stata la situazione di irreperibilità assoluta semplicemente dichiarata e non supportata dalle ricerche effettuate.

Le amministrazioni soccombenti hanno proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, al quale la parte intimata non ha resistito.

Il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 1, lett. e) e art. 221 c.p.c. la CTR avrebbe tralasciato di considerare che la ricorrenza dei presupposti per l’irreperibilità c.d. assoluta del destinatario della notificazione, avendo il messo notificatore accertato che all’indirizzo di (OMISSIS) la società non era conosciuta.

La censura è inammissibile.

Giova premettere che in tema di ricorso per cassazione, ove sia dedotto il vizio di una relata di notifica, la trascrizione integrale della medesima si rende necessaria soltanto qualora sia strettamente funzionale alla comprensione del motivo, atteso che l’adempimento dei requisiti di contenuto-forma previsti dall’art. 366 c.p.c. non è fine a se stesso, ma è strumentale al dispiegamento della funzione che è propria di detti requisiti-cfr. Cass. n. 1150/2019-.

Va poi aggiunto, nel merito, che questa Corte, affrontando il tema delle modalità che il messo notificatore o ufficiale giudiziario deve seguire per attivare in modo rituale il meccanismo notificatorio di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 1, lett. e) in caso di irreperibilità assoluta, ha ritenuto che il messo notificatore, prima di procedere alla notifica, deve effettuare nel Comune del domicilio fiscale del contribuente le ricerche volte a verificare la sussistenza dei presupposti per operare la scelta, tra le due citate possibili opzioni, del procedimento notificatorio onde accertare che il mancato rinvenimento del destinatario dell’atto sia dovuto ad irreperibilità relativa ovvero ad irreperibilità assoluta in quanto nel Comune, già sede del domicilio fiscale, il contribuente non ha più nè abitazione, nè ufficio o azienda e, quindi, mancano dati ed elementi, oggettivamente idonei, per notificare altrimenti l’atto -Cass. n. 6911/2017, Cass. n. 4502/2017-.

Cass. n. 12509/2016 ha perciò ritenuto che il messo deve pervenire all’accertamento del trasferimento del destinatario in luogo sconosciuto dopo aver effettuato ricerche nel Comune dov’è situato il domicilio fiscale del contribuente, per verificare che il suddetto trasferimento non si sia risolto in un mero mutamento di indirizzo nell’ambito dello stesso Comune.

Con riferimento proprio alla previa acquisizione di notizie e/o al previo espletamento delle ricerche, va evidenziato che “nessuna norma prescrive quali attività devono esattamente essere a tal fine compiute nè con quali espressioni verbali ed in quale contesto documentale deve essere espresso il risultato di tali ricerche, purchè emerga chiaramente che le ricerche sono state effettuate, che sono attribuibili al messo notificatore e riferibili alla notifica in esame” -Cass. n. 2884/2017, Cass. n. 2877/2018 -.

Orbene, nel caso di specie la CTR ha rigettato il ricorso in appello dell’Agenzia della entrate, ritenendo che non risultassero le attestazioni da parte del messo in ordine al compimento delle verifiche circa il carattere sconosciuto della residenza del contribuente. L’Ufficio, per parte sua, ha dedotto l’erroneità della sentenza impugnata visto che il messo notificatore avrebbe accertato che la società si era trasferita dall’indirizzo anagrafico.

Orbene, la censura involgerebbe l’esame della relata di notifica che la ricorrente non ha nemmeno riprodotto all’interno del ricorso per cassazione, astenendosi altresì dall’indicare il tempo ed il luogo in cui sarebbero state eseguite.

Tanto impedisce di vagliare nel merito la doglianza, invece destinata ad essere dichiarata inammissibile per difetto di autosufficienza.

Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile.

Nulla sulle spese.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso. Nulla sulle spese.

Così deciso in Roma, il 10 giugno 2020.

 

 

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