Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19050 del 06/09/2010

Cassazione civile sez. un., 06/09/2010, (ud. 27/04/2010, dep. 06/09/2010), n.19050

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARBONE Vincenzo – Primo Presidente –

Dott. DE LUCA Michele – Presidente di sezione –

Dott. SALME’ Giuseppe – Consigliere –

Dott. BUCCIANTE Ettore – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. AMOROSO Giovanni – Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – rel. Consigliere –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. TIRELLI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 10112/2009 proposto da:

PRA.TEC. – ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE, in persona del Legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

REGGIO CALABRIA 6, presso lo studio dell’avvocato BULTRINI NICOLA,

rappresentato e difeso dall’avvocato MARCIANO Raffaele, per delega in

calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

FIBE CAMPANIA S.P.A., FIBE S.P.A., in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliate in ROMA, VIA

GUIDO D’AREZZO 18, presso lo studio dell’avvocato MAGRI’ ENNIO, che

le rappresenta e difende unitamente all’avvocato CARBONE Benedetto

Giovanni, per delega a margine del controricorso;

– controricorrenti –

in relazione ai provvedimento dei TRIBUNALE di NAPOLI r.g. n.

34669/2008, depositato il 18/11/2008;

udito l’avvocato Raffaele MARCIANO;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

27/04/2010 dal Consigliere Dott. BRUNO SPAGNA MUSSO;

lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SEPE Ennio Attilio, il quale chiede che la Corte di cassazione, in

Camera di consiglio, dichiari la giurisdizione del giudice ordinario,

con Le conseguenze di legge.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che la Pr.a.tec. Associazione professionale, con atto spedito a mezzo posta per la notifica in data 20 aprile 2009, premetteva che l’Associazione temporanea di Imprese risultante affidataria, a seguito di ordinanza commissariale in data 22.4.1999, del servizio di smaltimento rifiuti per la Provincia di Napoli, aveva per tale scopo costituto le società Fibe s.p.a. e Fibe Campania s.p.a., le quali, con vari contratti, dal (OMISSIS), avevano conferito ad essa ricorrente incarichi professionali aventi ad oggetto rilievi geognostici e l’espletamento di procedure espropriati ve per la costruzione di discariche ed impianti connessi;

che essendo tali contratti cessati per effetto di legge (ai sensi del D.L. 30 novembre 2005, n. 245, art. 1, conv. nella L. 27 gennaio 2006, n. 21), con atto di transazione del 26.11.2007, Fibe s.p.a. e Fibe Campania s.p.a. le avevano riconosciuto, a titolo di corrispettivo per i suddetti incarichi, la somma di Euro 50.000,00, di cui poi aveva chiesto il pagamento con ricorso per decreto ingiuntivo al Tribunale di Napoli;

che con provvedimento del 13.11.2008 detto Tribunale rigettava la domanda di ingiunzione, in quanto “a norma del D.L. 23 maggio 2008, n. 90, art. 4, conv. nella L. 14 luglio 2008, n. 23, sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo tutte le controversie, anche in ordine alla fase cautelare, comunque attinenti alla complessiva azione di gestione dei rifiuti”;

che, inoltre, il Tar del Lazio, a sua volta adito, con provvedimento del 23.12.2008, dichiarava inammissibile la domanda di decreto ingiuntivo, sul presupposto che la predetta norma di legge è applicabile “a situazioni che postulano l’esercizio di un potere pubblico, restando invece esclusa la giurisdizione amministrativa nelle ipotesi in cui, come nella fattispecie, la controversia abbia ad oggetto il mero accertamento di diritti di carattere patrimoniale tra soggetti privati senza incidere sull’azione amministrativa di gestione dei rifiuti”;

che, pertanto, l’odierna ricorrente, risultando evidente il conflitto di giurisdizione, propone ricorso per regolamento di giurisdizione ex art. 41 c.p.c., affermando trattarsi nella specie di credito certo, liquido ed esigibile, sorto per effetto di un atto sottoscritto tra “società private ed un’associazione di professionisti”, ed avendo quindi la presente controversia il “mero accertamento di diritti di carattere patrimoniale”, afferma non doversi applicare la giurisdizione amministrativa prevista dal D.L. 23 maggio 2008, n. 90, art. 4, conv. nella L. 14 luglio 2008, n. 123, e conclude per dichiararsi invece la giurisdizione del Giudice ordinario;

che, con controricorso notificato il 5 giugno 2009, Fibe s.p.a. e Fibe Campania s.p.a. chiedono dichiararsi l’inammissibilità, L’infondatezza ed il rigetto dell’avverso ricorso, sostenendo che gli incarichi svolti dalla Pr.a.tec, “sono comunque riconducibili” ad una attività provvedimentale amministrativa, e che quale causa del mancato pagamento deve considerarsi l’illegittimità della azione della P.a. per non avere posto in essere la “procedura di rendicontazione”, con conseguente giurisdizione del Giudice amministrativo;

che il P.g. ha depositato conclusioni scritte con le quali chiede dichiararsi la giurisdizione del Giudice ordinario.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che, preliminarmente, deve rilevarsi l’ammissibilità del regolamento di giurisdizione in esame, a conferma di quanto già statuito da questa Corte (tra le altre, S.U. n. 603/2005), secondo cui il regolamento in questione è esperibile anche in pendenza di procedura monitoria riguardante la richiesta di emissione di decreto ingiuntivo, e in presenza di ragionevoli dubbi (nella specie insorti a seguito di rigetto del ricorso per decreto ingiuntivo) sui limiti esterni della giurisdizione; che, deve, altresì rilevarsi che mentre appartiene alla giurisdizione del giudice amministrativo la controversia che investe il potere dell’Amministrazione relativo all’organizzazione ed alle modalità di attuazione dello smaltimento dei rifiuti urbani, che, per espressa previsione normativa (D.P.R. 10 settembre 1992 n. 915), costituisce “servizio pubblico”, trovando al riguardo applicazione il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, art. 33 (nel testo risultante dalle sentenze della Corte costituzionale n. 204 del 2004 e n. 191 del 2006), il quale, nella materia dei pubblici servizi, attribuisce al giudice amministrativo la giurisdizione ove si sia in presenza dell’esercizio di potestà pubblicistiche (sul punto, tra le altre, Cass. n. 9956/2009), rientrano invece nella giurisdizione del Giudice ordinario le controversie che comunque riguardano situazioni giuridiche di diritto soggettivo quali quelle riguardanti, nell’ambito di un rapporto obbligatorio-privatistico, la richiesta di soddisfacimento di crediti;

che, in relazione a tale ultimo punto, la Corte Costituzionale, con recente pronunzia n. 35/2010, ha statuito, in tema di interpretazione del D.L. 23 maggio 2008, n. 90, art. 4, conv. in L. 14 luglio 2008, n. 123 (Misure straordinarie per fronteggiare l’emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella Regione Campania e ulteriori disposizioni di Protezione Civile) che il legislatore, nell’attribuire al giudice amministrativo la giurisdizione esclusiva sulle controversie attinenti alla complessa azione di gestione dei rifiuti, ha, innanzitutto, individuato una “particolare” materia, rappresentata appunto dalla “gestione dei rifiuti”. Inoltre, il riferimento ai comportamenti, su cui si incentra la doglianza del remittente, deve essere inteso nel senso che quelli che rilevano, ai fini del riparto della giurisdizione, sono soltanto i comportamenti costituenti espressione di un potere amministrativo e non anche quelli meramente materiali posti in essere dall’amministrazione al di fuori dell’esercizio di una attività autoritativa. L’espressione – azione di gestione dei rifiuti – va logicamente intesa nel senso che l’attività della pubblica amministrazione: deve essere preordinata alla organizzazione o alla erogazione del servizio pubblico di raccolta e di smaltimento dei rifiuti. Ne consegue che nella controversia all’esame del remittente, venendo in rilievo questioni meramente patrimoniali connesse al mancato adempimento da parte dell’amministrazione di una prestazione pecuniaria nascente da un rapporto obbligatorio, i comportamenti posti in essere dall’amministrazione stesso non sono ricompresi nell’ambito di applicazione della norma impugnata, come sopra interpretata, e rientrano, invece, nella giurisdizione dell’autorità giudiziaria ordinaria, nella specie correttamente adita”;

che, nel caso di specie, la controversia riguarda il pagamento di un credito maturato dalla Pr.a.tec. nei confronti delle due società costituite dall’Associazione temporanea di Imprese, affidataria del servizio di smaltimento dei rifiuti per la Provincia di Napoli, proprio per tale scopo (detta Associazione aveva conferito alla Pr.a.tec. una serie di incarichi professionali aventi ad oggetto l’espletamento delle pratiche di espropriazione necessarie per la costruzione di discariche ed impianti connessi);

che si è trattato di incarichi che, se anche relativi in senso iato al servizio di gestione dei rifiuti, sono stati conferiti dalle due società, strumentalmente create dall’affidataria di tale servizio, al di fuori dell’esercizio di qualsiasi pubblico potere anche in via mediata, essendosi le due committenti limitate semplicemente, su di un piano intrinsecamente privatistico, al conferimento a terzi di incarichi professionali, anzichè procedere direttamente all’espletamento delle relative attività;

che pertanto la controversia concerne l’accertamento di un credito scaturito da un rapporto obbligatorio di diritto privato intercorso fra le parti;

che deve, infine, osservarsi che non rileva ai fini della regolamentazione della giurisdizione, nel caso concreto, il disposto del comma 4 dell’art. 1 della O.p.c.m. 14 dicembre 2005, n. 3479, che ha posto il pagamento delle prestazioni rese dagli affidatari durante il regime transitorio (previsto dal D.L. 30 novembre 2005, n. 245, nelle more del passaggio di consegne ai nuovi affidatari del servizio), a carico del Commissario delegato per l’emergenza rifiuti della Regione Campania, previa presentazione di regolari fatture e rendiconcazione da parte degli affidatari medesimi; che tale disciplina riguarda, infatti, i rapporti tra la pubblica amministrazione e questi ultimi, che sono autonomi e distinti rispetto ai rapporti intercorsi in precedenza tra gli affidatari o, come nella fattispecie, tra le società dagli stessi costituite per la gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti ed eventuali terzi incaricati di talune prestazioni;

che, per quanto esposto, la controversia promossa dalla Fr.a.tec. per il pagamento del corrispettivo transattivamente convenuto con la Fibe s.p.a. e la Fibe Campania s.p.a. è da attribuire alla giurisdizione ordinaria, previa cassazione, trattandosi di conflitto ex art. 326 c.p.c., della sentenza del provvedimento del Tribunale di Napoli del 13.11.2008; che le spese della presente fase si liquidano come in dispositivo.

PQM

La Corte, pronunciando a Sezioni Unite, cassa il provvedimento del Tribunale di Napoli del 13.11.2008 e dichiara la giurisdizione dell’A.g.o., innanzi al quale rimette le parti con condanna delle società intimate in solido al pagamento delle spese della presente fase in favore dell’associazione ricorrente, che liquida in complessivi Euro 2.700,00 (di cui Euro 200,00 per esborsi), oltre spese generali ed accessorie come per legge.

Così deciso in Roma, il 27 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 6 settembre 2010

 

 

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