Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19050 del 06/07/2021

Cassazione civile sez. II, 06/07/2021, (ud. 25/02/2021, dep. 06/07/2021), n.19050

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – rel. Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10925/2016 proposto da:

P.V., PER SE’ E IN QUALITA’ DI LEGALE RAPP.TE E SOCIO

DELLA SOCIETA’ PAWOOD D.O.O., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

LOMBARDIA 30 SC.A PIANO 4, presso lo studio dell’avvocato GIORGIO

DESTRO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

V.T., rappresentato e difeso dall’avv. MAURO VALCAREGGI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 86/2016 della CORTE D’APPELLO di TRIESTE,

depositata il 04/03/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

25/02/2021 dal Consigliere Dott. ELISA PICARONI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Il Tribunale di Trieste, con la sentenza n. 455 del 2014, accolse l’opposizione proposta da V.T. e revocò il decreto ingiuntivo che intimava al V. il pagamento di Euro 48.804,00 in favore della società PAWOOD D.O.O. con sede in (OMISSIS), a titolo di restituzione di somme che la predetta società assumeva di avere versato a privati e ad enti pubblici per oneri connessi alla proprietà del compendio immobiliare, già di sua proprietà poi venduto al V. con contratto compravendita in data 3 marzo 2009.

1.1. Il Tribunale reputò infondata la pretesa della società per assenza di prova dei pagamenti di cui chiedeva la restituzione, essendo peraltro dimostrata l’avvenuta intavolazione degli immobili in capo al V. in data 20 maggio 2009, data a partire dalla quale il V. era tenuto a rispondere direttamente del pagamento di servizi, imposte e altri oneri connessi alla proprietà.

2. La Corte d’appello di Trieste, con sentenza pubblicata il 4 marzo 2016, ha definito il giudizio di secondo grado introdotto dalla società con atto notificato il 25 luglio 2014, e nel quale è intervento del socio P.V., con rigetto del gravame e conferma della sentenza di primo grado.

2.1. In applicazione del criterio di decisione della ragione più liquida, la Corte territoriale ha esaminato e rigettato nel merito della pretesa della società PAWOOD, pretermettendo l’esame della questione pregiudiziale, prospettata dal V., il quale aveva eccepito la carenza di legittimazione attiva della società PAWOOD a proporre appello, perchè estinta per effetto dell’avvenuta cancellazione dal registro delle imprese croato a far tempo dal 22 luglio 2013.

3. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso P.V., in qualità di legale rappresentante e socio della PAWOOD D.O.O., sulla base di due motivi, ai quali resiste V.T. con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorrente, in premessa, evidenzia che la Corte d’appello avrebbe aderito, anche senza pronunciarsi sul punto, all’indirizzo giurisprudenziale (Cass. Sez. U. 04/07/2014, n. 15295) secondo il quale è rituale la prosecuzione del giudizio ad opera del successore nel diritto controverso.

1.1. Al contrario, deve osservarsi che la Corte d’appello ha pretermesso l’esame della questione della legittimazione attiva della ormai estinta società PAWOOD a proporre appello, in applicazione del principio c.d. della ragione più liquida. Si pone perciò la necessità di verificare se il principio della ragione più liquida potesse essere applicato a fronte di questioni non pariordinate (in senso affermativo, per l’applicabilità, tra le molte, Cass. Sez. U. 08/05/2014, n. 9936; Cass. 28/05/2015, n. 12002; in senso negativo, Cass. 29/11/2019, n. 30745), e se l’eventuale errore del giudice d’appello sia sindacabile in assenza di censura ad opera della parte potenzialmente svantaggiata dall’applicazione del principio della ragione più liquida (nella fattispecie in esame, l’appellato V. odierno controricorrente).

Volendo ritenere che la questione della legittimazione attività della società PAWOOD a proporre appello sia ancora attuale – perchè non esaminata dalla Corte d’appello e rilevabile d’ufficio – si deve concludere nel senso della sussistenza della legittimazione attiva, e ciò in applicazione del principio ormai consolidato, enucleato dalle Sezioni Unite n. 15295 del 2014, cit., in forza del quale “In caso di morte o perdita di capacità della parte costituita a mezzo di procuratore, l’omessa dichiarazione o notificazione del relativo evento ad opera di quest’ultimo comporta, giusta la regola dell’ultrattività del mandato alla lite, che il difensore continui a rappresentare la parte come se l’evento stesso non si fosse verificato, risultando così stabilizzata la posizione giuridica della parte rappresentata (rispetto alle altre parti ed al giudice) nella fase attiva del rapporto processuale, nonchè in quelle successive di sua quiescenza od eventuale riattivazione dovuta alla proposizione dell’impugnazione. Tale posizione è suscettibile di modificazione qualora, nella fase di impugnazione, si costituiscano gli eredi della parte defunta o il rappresentante legale di quella divenuta incapace, ovvero se il suo procuratore, già munito di procura alla lite valida anche per gli ulteriori gradi del processo, dichiari in udienza, o notifichi alle altre parti, l’evento, o se, rimasta la medesima parte contumace, esso sia documentato dall’altra parte o notificato o certificato dall’ufficiale giudiziario ex art. 300 c.p.c., comma 4”.

2. Con il primo motivo il ricorrente denuncia vizio di motivazione ai sensi dell’art. 111 Cost., art. 132 c.p.c., n. 4 e art. 118 disp. att. c.p.c., in riferimento agli artt. 1218 e 1219 c.c., nonchè travisamento dei fatti, omessa e/o erronea valutazione delle circostanze poste alla base dell’atto di appello, omessa e/o erronea valutazione delle prove documentali, omessa motivazione su punti determinanti della causa sia in fatto che in diritto.

Le censure investono, per un verso, l’affermazione della Corte di merito secondo cui il V. avrebbe provveduto ad intavolare a proprio nome i beni oggetto della compravendita laddove, secondo il ricorrente, l’intavolazione avrebbe riguardato solo una parte dei predetti beni – e, per altro verso, la ritenuta assenza di prova del credito azionato dalla società PAWOOD, mentre emergerebbe dalla copiosa documentazione versata in atti che la società era stata destinataria di richieste di pagamento di oneri finanziari connessi agli immobili in questione per il periodo di due anni, dal 2009 al 2011, a riprova che il V. non aveva provveduto correttamente alla intavolazione dei beni a suo nome.

3. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia vizio di motivazione ai sensi dell’art. 111 Cost., art. 132 c.p.c., n. 4 e art. 118 disp. att. c.p.c., in riferimento agli artt. 115,116 e 183 c.p.c., nonchè travisamento dei fatti, omessa e/o erronea valutazione delle circostanze poste alla base dell’atto di appello, omessa e/o erronea valutazione delle prove documentali, omessa e/o erronea motivazione in merito all’istanza di ammissione delle prove.

In assunto del ricorrente sarebbe privo di “congrua e logica motivazione” il mancato accoglimento dell’istanza di ammissione delle prove orali per interrogatorio e per testimoni – già richieste in sede di precisazione delle conclusioni nel giudizio di primo grado – che avrebbero potuto fornire chiarimenti indispensabili ai fini della corretta ricostruzione della complessa vicenda, confermando la responsabilità del V..

4. I motivi sono privi di fondamento ove non inammissibili.

Benchè formulate con riferimento a pretesi errori di diritto ed a vizi di motivazione, le prospettate censure investono il modo nel quale la Corte d’appello ha apprezzato le risultanze istruttorie del processo, e si risolvono perciò in censure di merito, come tali non proponibili in questa sede.

4.1. La Corte territoriale ha rilevato, per un verso, che la fattura prodotta dalla società PAWOOD a corredo dell’azione monitoria era priva di valenza probatoria, trattandosi di documento formato dalla stessa società, e, per altro verso, che l’ulteriore copiosa documentazione dimostrava soltanto il debito maturato dalla società nei confronti di terzi, non anche il pagamento del quale era stato chiesto il rimborso al V..

La stessa Corte ha chiarito che l’accertamento svolto dal Tribunale in ordine alla data della intavolazione dei beni immobili acquistati dal V. non era smentito dalle deduzioni dell’appellante: doveva escludersi, in particolare, l’inadempimento del V. all’obbligo di intavolazione, stante la ragionevolezza del periodo di circa 2 mesi intercorso tra il contratto di compravendita e la definizione della complessa procedura di intavolazione, che peraltro aveva richiesto una rettifica dell’Ufficio Tavolare. Neppure rispondeva al vero che il V. avesse intavolato una parte minima del compendio acquistato (449 mq.), essendo documentalmente provato che il V. aveva intavolato tutti i beni oggetto del contratto di compravendita.

4.2. A fronte di tali affermazioni, assistite da logicità e congruenza, non vi sono margini per il sindacato di questa Corte, che non può sostituirsi al giudice di merito nella ricostruzione della quaestio fatti e nell’apprezzamento delle prove, ma ha il solo compito di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione fatta dal giudice di merito, cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento, di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (ex plurimis, Cass. 07/04/2017, n. 9097; Cass. 23/05/2014, n. 11511).

4.3. Il vizio di motivazione è ripetutamente denunciato al di fuori del paradigma previsto dall’art. 360 c.p.c., n. 5, nel testo modificato con D.L. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla L. n. 134 del 2012, applicabile ratione temporis.

Secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte, ormai assurta a diritto vivente (a partire da Cass. Sez. U. 07/04/2014, n. 8053), dopo la modifica dell’art. 360, n. 5 cit., non è più consentito denunciare un vizio di motivazione se non quando esso dia luogo alla violazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4, il che si verifica soltanto in caso di mancanza grafica della motivazione, o di motivazione del tutto apparente, oppure di motivazione perplessa od oggettivamente incomprensibile, oppure di manifesta e irriducibile sua contraddittorietà e sempre che i relativi vizi emergano dal provvedimento in sè, esclusa la riconducibilità in detta previsione di una verifica sulla sufficienza e razionalità della motivazione medesima mediante confronto con le risultanze probatorie.

4.2.1. Le censure prospettate dal ricorrente denunciano la carenza assoluta di motivazione a mezzo del richiamo all’art. 132 c.p.c., n. 4 (oltre che all’art. 111 Cost. e all’art. 118 disp. att. c.p.c.), laddove, come evidenziato in precedenza, la motivazione della sentenza impugnata esiste ed è congrua, e ciò vale anche con riferimento alla mancata ammissione della prova orale, che la Corte d’appello ha ampiamente giustificato (v. pag. 21 della sentenza).

4.2.1. Le censure di omesso esame di fatti decisivi, pure diffusamente prospettate, attingono in realtà l’apprezzamento delle prove, e quindi risultano inammissibili.

5. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, nella misura indicata in dispositivo. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi Euro 4.300,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello richiesto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 25 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 6 luglio 2021

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