Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1905 del 28/01/2021

Cassazione civile sez. trib., 28/01/2021, (ud. 18/11/2020, dep. 28/01/2021), n.1905

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –

Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Consigliere –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –

Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12 preso gli

Uffici dell’Avvocatura Generale di Stato dalla quale è

rappresentato e difeso.

– ricorrente –

contro

GE G. s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via A. Vessella n. 30 presso lo

studio dell’Avv. Paolo Puccioni che la rappresenta e difende

unitamente all’Avv. Alessandro Bellofiore Briottone per procura in

calce al controricorso.

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza n. 6025/34/14 della Commissione

tributaria regionale della Lombardia, depositata il 19 novembre

2014.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

18 novembre 2020 dal relatore Cons. Roberta Crucitti.

 

Fatto

RILEVATO

che:

a seguito di processo verbale redatto nei confronti di tale Gi.Ge. nel quale fu evidenziata l’emissione di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti in favore della Ge G. s.r.l., l’Amministrazione finanziaria emise nei confronti di quest’ultima, per l’annualità 2005, avviso di accertamento ai fini dell’IRES, dell’IRAP e dell’IVA.

Il ricorso proposto dalla Società avverso l’atto impositivo venne rigettato dall’adita Commissione tributaria provinciale e la decisione, appellata dalla contribuente ai soli fini dell’IRES, venne riformata, con la sentenza indicata in epigrafe, dalla Commissione tributaria regionale della Lombardia (d’ora in poi, per brevità, C.T.R.).

Si legge nella sentenza impugnata che le lamentele di parte appellante che riguardano il fatto che l’avviso di accertamento è privo dell’aliquota di imposta IRES, delle indicazione delle ritenute e delle detrazioni spettanti sono accolte…. in quanto il comportamento dell’ufficio è andato a inficiare negativamente sulla sfera dello stesso contribuente. La C.T.R., poi, specificava che l’avviso di accertamento, che non riportava l’aliquota applicata, violasse il principio di precisione e chiarezza delle indicazioni che era alla base del precetto del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, il quale richiede che sia evidenziata l’aliquota su ciascun importo imponibile. Ne conseguiva la nullità dell’atto impositivo con riguardo alla sola IRES, e tale nullità riverberava i suoi effetti immediati anche ai fini sanzionatori.

Avvero la sentenza l’Agenzia delle Entrate ha proposto, articolando tre motivi, ricorso cui resiste, con controricorso, la GE G. s.r.l..

Il ricorso è stato avviato, ai sensi dell’art. c.p.c., alla trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 bis-1 c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. La ricorrente, con il primo motivo, deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, da parte della C.T.R. laddove aveva annullato l’atto impositivo per il sol fatto che non fosse specificamente indicata la misura dell’aliquota applicata.

In particolare, la ricorrente evidenzia che, nell’avviso di accertamento impugnato, pur mancando l’indicazione specifica dell’aliquota Ires applicata, la stessa, trattandosi di aliquota fissa, era facilmente evincibile dal rapporto fra l’imponibile e l’imposta (entrambi dettagliatamente indicati nell’atto impositivo).

1.1. La censura è fondata. Con riferimento alla questione posta dal motivo di ricorso, ritiene questo Collegio di dover dare continuità al principio già affermato nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui in tema di imposte sui redditi, in relazione ad imposte ad aliquota unica, il precetto normativo di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 42, relativo ai contenuti obbligatori dell’avviso di accertamento, deve ritenersi soddisfatto anche con la sola indicazione – nella specie presente, secondo quanto incontestatamente ricavabile dagli atti – dell’imponibile e dell’imposta liquidata, considerata la semplicità con la quale, in presenza di quegli elementi, il contribuente può risalire alla aliquota applicata. Del tutto irrazionale sarebbe, infatti, un’interpretazione della norma che facesse discendere da una omissione puramente formale, perchè assolutamente priva di rilievo sostanziale, la nullità dell’accertamento, prevista, invece, laddove l’atto impositivo presenti ben più rilevanti carenze (Cass. 21/04/2011, n. 9195; Cass. n. 16772 del 07/07/2017).

1.2 L’IRES, infatti, istituita a decorrere dal primo gennaio 2004, con il D.Lgs. n. 344 del 2003 e disciplinata dal D.P.R. n. 917 del 1986, art. 73, è un’imposta fissa, priva di aliquota progressiva e non si calcola per scaglioni, comportanti aliquote diverse. L’applicazione dell’aliquota unica, fissata per l’anno in esame nella misura del 33%, peraltro, non è stata neppure specificamente contestata dalla Società la quale non ha, neppure, prospettato di godere eventualmente di agevolazioni comportanti una riduzione dell’aliquota fissa.

2. Con il secondo motivo, l’Agenzia delle entrate, qualora si volesse ritenere che la sentenza impugnata abbia accolto anche le doglianze relative alla mancata indicazione delle ritenute e delle detrazioni, deduce la violazione della medesima norma di cui al primo motivo nonchè con il terzo motivo denuncia la nullità della sentenza impugnata per inosservanza del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.

2.1 Secondo la prospettazione difensiva non solo il D.P.R. n. 600 del 1973, cit. art. 42, non prevede la nullità dell’avviso per mancata indicazione delle ritenute e delle detrazioni ma, di più, la C.T.R. aveva del tutto omesso di motivare le ragioni per cui aveva accolto le relative deduzioni della contribuente.

2.2 Quest’ultimo motivo è infondato. Infatti, malgrado la C.T.R. abbia esplicitato, diffusamente, le ragioni che l’hanno condotta a dichiarare la nullità dell’avviso individuandole nella mancata indicazione dell’aliquota, la sentenza impugnata contiene, comunque, una, sia pure sintetica, motivazione anche in ordine alle ragioni che hanno condotto la C.T.R. ad accogliere le lamentele dell’appellante che riguardano il fatto che l’avviso di accertamento è privo dell’aliquota di imposta IRES, delle indicazioni delle ritenute e delle detrazioni spettanti…in quanto il comportamento dell’Ufficio è andato a inficiare negativamente la sfera reddituale dello stesso contribuente. Di conseguenza, l’avviso di accertamento, ai fini IRES, deve essere considerato pienamente illegittimo alla luce del fondamentale principio della determinabilità dell’imposta.

E’, invece, fondato il secondo. A mente del cit. art. 42, comma 2: L’avviso di accertamento deve recare l’indicazione dell’imponibile o degli imponibili accertati, delle aliquote applicate e delle imposte liquidate, al lordo e al netto delle detrazioni, delle ritenute di acconto e dei crediti di imposta… giacchè, nella fattispecie, come dato atto anche nella sentenza impugnata e non contestato in controricorso dalla contribuente, non vi erano nè ritenute nè detrazioni da riconoscere…

Il successivo comma 3 prevede, poi, la nullità dell’accertamento se l’avviso non reca la sottoscrizione, le indicazioni, la motivazione di cui al presente articolo…

Nel caso in esame è incontestato che l’avviso contenesse tutte le indicazioni previste, a pena di nullità dalla norma, quali l’indicazione dell’imponibile accertato, l’aliquota applicata (per quanto sopra si è detto), nonchè l’imposta liquidata. Di contro, come dedotto dall’Agenzia delle entrate, anche in appello (come dato atto anche nella sentenza impugnata), e mai specificamente contestato (neppure in controricorso) dalla contribuente, nella specie, non vi erano nè ritenute di acconto nè detrazioni da riconoscere perchè non indicate dalla Società.

3 In conclusione, alla luce delle considerazioni sin qui svolte, in accoglimento del primo e del secondo motivo di ricorso, rigettato il terzo, la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla C.T.R. della Lombardia la quale provvederà al riesame, adeguandosi ai superiori principi, e regolerà le spese di questo giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il primo e il secondo motivo di ricorso, rigettato il terzo.

Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 18 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 28 gennaio 2021

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