Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1905 del 28/01/2020

Cassazione civile sez. VI, 28/01/2020, (ud. 25/09/2019, dep. 28/01/2020), n.1905

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – rel. Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 18206/2018 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO, presso la quale è domiciliata in Roma, alla via dei

Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

G.M., rappresentato e difeso, per procura speciale in calce

al controricorso, dall’avv. Prof. Gianluigi BIZIOLI, ed

elettivamente domiciliato presso il predetto difensore, con studio

denominato “Ludovici Piccone & Partners”, sito in Roma, alla via

Sicilia, n. 66;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 5383/25/2017 della Commissione tributaria

regionale della LOMBARDIA, sezione staccata di Brescia, depositata

il 15/12/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 25/09/2019 dal Consigliere LUCIOTTI Lucio.

Fatto

RILEVATO

che:

– con la sentenza in epigrafe indicata la CTR annullava l’avviso di liquidazione ed irrogazione delle sanzioni con cui l’Agenzia delle entrate, constatate le caratteristiche di lusso dell’immobile acquistato dal contribuente, in quanto superiore a 240 mq., recuperava a tassazione la maggiore IVA dovuta (con l’aliquota del 22 per cento) rispetto a quella agevolata effettivamente versata, sostenendo che nella specie non era stato espletato il preventivo contraddittorio endoprocedimentale benchè il contribuente avesse enunciato le ragioni, niente affatto pretestuose, che avrebbe potuto dedurre in quella sede, ovvero la diversa quantificazione della superficie utile complessiva, inferiore ai 240 mq., proposta già con il ricorso introduttivo e confermata da una relazione tecnica di parte, rilevando altresì che “con il contraddittorio preventivo avrebbe potuto essere esaminata anche la rilevanza dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 175 del 2014, art. 33”;

– avverso tale statuizione l’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui replica l’intimato con controricorso;

– sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis c.p.c., risulta regolarmente costituito il contraddittorio, all’esito del quale il controricorrente ha depositato memoria.

Diritto

Considerato

che:

1. Con il primo motivo di ricorso viene dedotta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 12 e art. 2697 c.c., per avere la CTR annullato l’avviso di accertamento sull’erroneo presupposto che lo stesso fosse stato emesso in assenza del preventivo obbligatorio svolgimento del contraddittorio.

2. Con il secondo motivo di ricorso viene dedotto un vizio di motivazione, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 Sostiene la difesa erariale che il fatto storico che la CTR aveva omesso di esaminare afferisce alla mancata dimostrazione da parte del contribuente della cosiddetta “prova di resistenza”, per l’inidoneità delle ragioni da questo prospettate.

3. I motivi, da esaminarsi congiuntamente in quanto involgenti la medesima questione, ovvero del necessario espletamento del contraddittorio endoprocedimentale, sono ammissibili (perchè, diversamente da quanto eccepito dal controricorrente, sono stati correttamente individuati i parametri normativi violati e, comunque, la mancata o errata indicazione delle disposizioni di legge non può comportare l’inammissibilità della singola doglianza, qualora gli argomenti addotti consentano, come nel caso di specie, di individuare le norme e i principi di diritto di cui si denunci la violazione – arg. da Cass., Sez. 3, Sentenza n. 4233 del 16/03/2012, Rv. 621660) e sono anche fondati.

4. In materia di contraddittorio endoprocedimentale le Sezioni Unite di questa Corte nella sentenza n. 24823 del 2015 hanno posto la basilare distinzione, a seconda che si tratti o meno di tributi armonizzati, questi ultimi soggetti al diritto dell’Unione Europea, chiarendo che “in tema di tributi c.d. non armonizzati, l’obbligo dell’Amministrazione di attivare il contraddittorio endoprocedimentale, pena l’invalidità dell’atto, sussiste esclusivamente in relazione alle ipotesi, per le quali siffatto obbligo risulti specificamente sancito; mentre in tema di tributi cd. armonizzati, avendo luogo la diretta applicazione del diritto dell’Unione, la violazione del contraddittorio endoprocedimentale da parte dell’Amministrazione comporta in ogni caso, anche in campo tributario, l’invalidità dell’atto, purchè, in giudizio, il contribuente assolva l’onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere, qualora il contraddittorio fosse stato tempestivamente attivato, e che l’opposizione di dette ragioni (valutate con riferimento al momento del mancato contraddittorio), si riveli non puramente pretestuosa e tale da configurare, in relazione al canone generale di correttezza e buona fede ed al principio di lealtà processuale, sviamento dello strumento difensivo rispetto alla finalità di corretta tutela dell’interesse sostanziale, per le quali è stato predisposto” (per la successiva giurisprudenza conforme si vedano, tra le altre, Cass. sez. 5, 3 febbraio 2017, n. 2875; Cass. sez. 6-5, ord. 20 aprile 2017, n. 10030; Cass. sez. 6-5, ord. 5 settembre 2017, n. 20799; Cass. sez. 6-5, ord. 11 settembre 2017, n. 21071; ancora più recentemente Cass., Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 27420 del 29/10/2018, Rv. 651436, secondo cui, “In tema di accertamento, il termine dilatorio di cui alla L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, non opera nell’ipotesi di accertamenti cd. a tavolino, salvo che riguardino tributi “armonizzati” come l’IVA, ipotesi nella quale, tuttavia, il contribuente che faccia valere il mancato rispetto di detto termine è in ogni caso onerato di indicare, in concreto, le questioni che avrebbe potuto dedurre in sede di contraddittorio preventivo”).

4.1. In senso analogo si è espressa anche la Corte di Giustizia UE, sez. V, nella sentenza del 3 luglio 2014, in causa C-129/13 e C-130/13, Kamino, affermando che “Il giudice nazionale, avendo l’obbligo di garantire la piena efficacia del diritto dell’Unione, può, nel valutare le conseguenze di una violazione dei diritti della difesa, in particolare del diritto di essere sentiti, tenere conto della circostanza che una siffatta violazione determina l’annullamento della decisione adottata al termine del procedimento amministrativo di cui trattasi soltanto se, in mancanza di tale irregolarità, tale procedimento avrebbe potuto comportare un risultato diverso”.

5. Orbene, la statuizione impugnata si pone in contrasto con il citato principio in quanto la CTR ha ritenuto assolto da parte del contribuente l’onere sul medesimo incombente, di enunciare le ragioni che avrebbe potuto dedurre in sede di contraddittorio preventivo, erroneamente rilevando che lo stesso aveva proposto una diversa quantificazione della superficie utile complessiva dell’immobile acquistato, mentre invece il contribuente nel ricorso di primo grado si era genericamente lamentato del fatto che “l’Ufficio dei territorio si (era) limitato a verificare la superficie utile dell’immobile esclusivamente dalla planimetria allegata al documento di variazione catastale”, omettendo di effettuare sopralluoghi, accessi o confronti con esso contribuente (cfr. pagg. 5 e 6 del ricorso prodotto dallo stesso controricorrente in allegato al controricorso), senza alcuna altra concreta allegazione che inducesse a ritenere che senza quella irregolarità e sulla base delle stesse il procedimento avrebbe potuto avere un esito diverso.

6. Al riguardo va precisato che non è utile al fine qui perseguito il riferimento fatto dal ricorrente al contenuto di un elaborato peritale, mancando in atti, non solo la riproduzione del suo contenuto o la sua allegazione al ricorso per cassazione (in spregio al principio di autosufficienza del ricorso), ma anche ogni indicazione circa l’epoca della sua redazione, rilevante al fine di verificare se fosse preesistente all’impugnazione dell’atto impositivo, ovvero in possesso del ricorrente al momento del mancato contraddittorio, cui deve farsi riferimento ai fini della valutazione delle ragioni opponibili all’amministrazione finanziaria nella fase endoprocedimentale.

6.1. Nè a tale carenza il contribuente ha posto rimedio con il ricorso in appello (pure prodotto in allegato al controricorso), in cui si è limitato a ribadire quanto affermato in primo grado mentre, con riferimento alla relazione tecnica di parte, è la stessa CTR ad affermarne la irrilevanza in quanto “generica e nemmeno asseverata”.

7. Pare opportuno altresì precisare che neppure è valutabile ai fini della necessità dell’espletamento del contraddittorio endoprocedimentale la questione dell’eventuale incidenza sull’accertamento tributario della novella legislativa di cui al D.Lgs. n. 175 del 2014, art. 33, trattandosi di questione rilevata d’ufficio dal giudice e mai dedotta dalla parte contribuente e, peraltro, come ammesso dagli stessi giudici di appello, non incidente sulla legittimità dell’accertamento perchè disposizione non applicabile retroattivamente.

8. Alla stregua di tali considerazioni, i motivi di ricorso vanno accolti, la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla competente CTR per l’esame delle eventuali questioni rimaste assorbite nonchè per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, sezione staccata di Brescia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 25 settembre 2019.

Depositato in cancelleria il 28 gennaio 2020

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