Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1905 del 28/01/2010

Cassazione civile sez. I, 28/01/2010, (ud. 19/11/2009, dep. 28/01/2010), n.1905

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITTORIA Paolo – Presidente –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. CULTRERA Maria Rosaria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 17981/2004 proposto da:

B.A. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente domiciliato

in ROMA, VIA BRITANNIA,54 SC. D, presso l’avvocato LIJOI ANDREA,

rappresentato e difeso dall’avvocato MESITI Domenico, giusta procura

in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI CITTANOVA, COOPERATIVA EDILIZIA TIRRENA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 122/2003 della SEDE DISTACCATA DI CINQUEFRONDI

– TRIBUNALE di PALMI, depositata il 12/06/2003;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

19/11/2009 dal Consigliere Dott. MARIA ROSARIA CULTRERA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PRATIS Pierfelice, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

B.A., con citazione regolarmente notificata, adì il giudice di pace di Cinquefrondi e, premesso che il Comune di Cittanova aveva espropriato due particelle di terreno di sua proprietà, collocate nell’agro di (OMISSIS), ed aveva determinato la relativa indennità in L. 1.680.000 di cui aveva incassato un acconto di L. 280.000, ne chiese la condanna al pagamento del residuo in L. 1.638.000.

Con sentenza n. 122 depositata il 12 giugno 2003, il Tribunale di Palmi, provvedendo sull’impugnazione proposta dall’ente locale avverso la precedente pronuncia favorevole all’attore, ha invece respinto la domanda poichè ha ritenuto che il diritto fatto valere in giudizio si era estinto per intervenuta prescrizione quinquennale.

Ha confermato il precedente approdo con riguardo al governo delle spese.

Avverso tale decisione il B. ha proposto il presente ricorso per cassazione in base a tre motivi non resistiti dagli intimati.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorrente denuncia col primo motivo violazione e falsa applicazione degli artt. 2946 e 2947 c.c., e correlato vizio d’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione. Ascrive all’organo giudicante errata applicazione del termine di prescrizione quinquennale, giustificata alla luce di precedenti riferibili al diverso caso di occupazione illegittima, laddove è pacifico che nella specie si applica il termine generale decennale.

Il ricorso è fondato.

Il diritto ad ottenere il pagamento dell’indennità d’occupazione legittima e d’espropriazione, il cui importo peraltro nel caso di specie già era stato determinato dall’ente espropriante, è soggetto al termine di prescrizione decennale e decorre nel primo caso dalla data d’inizio dell’occupazione – Cass. 10986/2004 -, nell’altro dalla data del decreto d’esproprio. Il diverso più breve termine applicato dal Tribunale calabrese non trova riscontro normativo e, come del resto emerge dai precedenti citati a conforto dell’approdo e rileva il ricorrente, si riferisce alla ben diversa ipotesi del ristoro patrimoniale dovuto in conseguenza dell’occupazione espropriativa.

Il motivo deve pertanto essere accolto con assorbimento delle ulteriori censure.

L’impugnata sentenza deve essere cassata con pronuncia nel merito, non necessitando ulteriori indagini istruttorie, disponendo il rigetto dell’appello, atteso che alla data della proposizione della domanda, introdotta con citazione del 29.5.92, il termine decennale di prescrizione non era ancora decorso, sia avuto riguardo alla data del 13.7.1982, in cui ebbe inizio l’occupazione legittima, sia a quella del 10.5.1985 in cui venne emesso il decreto d’esproprio. Ne discende altresì condanna del Comune di Cittanova al pagamento delle spese processuali liquidate come da dispositivo, con distrazione in favore del procuratore dell’attore per dichiarato anticipo.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione. Cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta l’appello proposto dal Comune di Cittanova avverso la sentenza del giudice di pace di Cinquefrondi n. 16 del 30.3-4.4.2001 e lo condanna in favore del ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida per la fase d’appello in Euro 900,00 di cui Euro 450,00 per onorari ed Euro 350,00 per diritti, e per il presente giudizio in Euro 1.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge per entrambe le liquidazioni con distrazione in favore del procuratore antistatario.

Così deciso in Roma, il 19 novembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 28 gennaio 2010

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