Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1905 del 25/01/2018


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Civile Ord. Sez. 1 Num. 1905 Anno 2018
Presidente: DIDONE ANTONIO
Relatore: CENICCOLA ALDO

sul ricorso n. 4521\2014 proposto da
IZZI Giovanni Battista (CF ZZIGNN62C06H501H), rapp.to e difeso per
procura a margine del ricorso dagli avv. Mauro Mezzetti e Alberto
Mezzetti, elettivamente domiciliato in Roma alla v. Germanico n. 197
– ricorrente contro
FALLIMENTO DIMO s.r.l. in liquidazione (CF 01435130594) in persona
del curatore, rapp.to e difeso per procura a margine del controricorso
dall’avv. Luigi Fioretti, con il quale elettivamente domicilia in Roma alla
v. della Balduina n. 7 presso lo studio dell’avv. Concetta M. Rita Trovato
– controricorrente e ricorrente incidentale-

avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma n. 3605/2013
depositata il 4 giugno 2013;

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Data pubblicazione: 25/01/2018

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno
15 settembre 2017 dal relatore dr. Aldo Ceniccola.

Rilevato che:
con sentenza n. 3605 del 2013 la Corte di Appello di Roma respingeva
l’appello principale proposto da Izzi Giovanni Battista e l’appello

dunque confermava la sentenza con la quale il Tribunale di Roma aveva
condannato il primo al pagamento della somma di C 81.550 oltre
interessi sulla somma rivalutata a titolo di risarcimento dei danni,
accertatane la responsabilità per operazioni anomale poste in essere
dall’amministratore della fallita tra la fine dell’anno 2000 e l’inizio del
2001 e che avevano determinato lo svuotamento del patrimonio sociale
per sottrarlo ai creditori in favore di altra società denominata Logos
s.r.I., all’uopo costituita in data 12.10.2000;
osservava la Corte, per quanto ancora di interesse, che la doglianza
concernente la tardiva costituzione dell’attore, svolta con riferimento al
c.d. rito societario seguito nella fattispecie, doveva considerarsi
infondata atteso che l’iscrizione a ruolo era avvenuta il 19.4.2006 e
dunque nel termine di 10 giorni decorrente dalla notifica della citazione
effettuata in data 15.4.2006, dovendo in tale data ravvisarsi l’effettivo
momento del perfezionamento della notifica;
come pure infondata era la doglianza relativa alla tardività della notifica
dell’istanza di fissazione dell’udienza ex art. 8 d. Igs. n. 5 del 2003,
atteso che tale ultima norma impone che l’istanza debba essere
notificata entro il termine di 20 giorni dalla scadenza del termine per la
notifica della comparsa di risposta da parte del convenuto (60 giorni
decorrenti dalla notifica della citazione avvenuta in data 15.4.2006),
sicchè nel caso di specie, essendo stata l’istanza rimessa per la notifica
all’ufficiale giudiziario in data 28.6.2006 e ricevuta dal convenuto in
data 10.7.2006, si doveva concludere, per il principio di scissione

incidentale proposto dalla curatela del fallimento della Dimo s.r.l. e

soggettiva in ordine al perfezionamento della notificazione, rilevando la
tempestività della stessa, scadendo il termine il 4.7.2006;
quanto poi all’eccezione di giudicato, osservava che in sede di
precisazione di conclusioni l’appellante aveva avanzato tale eccezione
esclusivamente fondandola sulla sentenza penale n. 1522 del 2009 con
la quale il Tribunale di Latina aveva accertato con efficacia di giudicato

responsabilità di Izzi, ossia il trasferimento di azienda tra la fallita e la
Logos s.r.I., e che da un lato non vi era la certezza che tale sentenza
fosse stata pronunciata anche nei confronti dell’appellante (atteso che
nell’epigrafe risultava solo il nome “Giovanni Battista” e “Cicerani
Cristian”) e che dall’altro tale sentenza era stata prodotta dapprima solo
all’udienza del 12.1.2011 e una seconda volta addirittura dopo la
precisazione delle conclusioni (come pure doveva considerarsi tardiva
ed inammissibile ex art. 345 cod. proc. civ. la produzione documentale
versata al momento della costituzione in giudizio e consistente nei
bilanci della fallita e nella consulenza di parte con i relativi allegati);
rigettava inoltre l’eccezione di prescrizione dell’azione e considerava
irrilevante, nel caso in esame, la declaratoria di incostituzionalità
dell’art. 13, comma 2, d. Igs. n. 5 del 2003 ad opera della sentenza
della Corte Costituzionale n. 340 del 2007 in tema di ‘ficta confessio’;
respingeva, infine, l’appello incidentale proposto dalla curatela
condividendo la quantificazione dei danni operata dal Tribunale tenendo
conto solo delle conseguenze immediate e dirette delle violazioni
contestate e dimostrate;
avverso tale sentenza Izzi Giovanni Battista propone ricorso per
cassazione affidato a sei motivi. Resiste la Curatela che ha anche
proposto ricorso incidentale affidato ad un solo motivo. Le parti hanno
depositato memorie.

Considerato che:

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l’insussistenza dei fatti posti a base dell’affermazione della

con il primo motivo il ricorrente si duole della violazione degli artt. 3 d.
Igs. n. 5 del 2003, 149, 166, 171, 182 e 307 cod. proc. civ., in relazione
all’art. 360 n. 3 cod. proc. civ., atteso che, avendo l’attore provveduto a
notificare l’atto di citazione in data 7.4.2006, tenendo conto cioè della
data di consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario, avrebbe dovuto
costituirsi entro 10 giorni da tale notifica, avendo invece provveduto a

ruolo (anche tenendo conto della pronuncia della Corte Costituzionale in
tema di scissione soggettiva riguardo al perfezionamento della
notificazione);
con il secondo motivo si duole della violazione degli artt. 8 d. Igs. n. 5
del 2003, 149, 166, 171, 183 e 307 cod. proc. civ., in relazione all’art.
360 n. 5 cod. proc. civ., atteso che l’attore avrebbe dovuto, per gli
stessi motivi sopra indicati, sotto pena di estinzione notificare al
convenuto entro il termine di 20 giorni dalla data della propria
costituzione o al più tardi nel termine di 60 giorni dalla notifica della
citazione, l’istanza di fissazione dell’udienza, la cui notifica è invece
avvenuta fuori termine e cioè solo in data 28.6.2006;
con il terzo motivo lamenta la violazione dell’art. 2909 cod. civ., in
relazione all’art. 360 n. 3 cod. proc. civ., avendo la Corte territoriale
trascurato di rilevare come le sentenze prodotte dall’appellante, dalle
quali si desume l’insussistenza dei fatti addebitati all’amministratore
mediante l’azione di responsabilità, non costituiscono veri e propri
documenti e pertanto si sottraggono alle preclusioni poste dall’art. 345
cod. proc. civ. specialmente allorchè su tali sentenze si fondi l’eccezione
di giudicato esterno ed essendo in ogni caso tali documenti
indispensabili ai fini della decisione;
con il quarto motivo lamenta la violazione degli artt. 345 cod. proc. civ.
e 2697 cod. civ., in relazione all’art. 360 n. 3 cod. proc. civ., avendo la
Corte errato nel ritenere inutilizzabili gli altri documenti versati
dall’appellante al momento della costituzione in giudizio (bilanci e
perizie tecniche), sia per la non integrità del contraddittorio in primo

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costituirsi solo in data 19.4.2006, come risulta dalla nota di iscrizione a

grado, come già esposto con il primo motivo, sia avendo omesso la
Corte di valutarne, ai sensi dell’art. 345 cod. proc. civ., l’indispensabilità
ai fini della decisione (in particolare l’esame del bilancio avrebbe potuto
palesare elementi utili al fine di decidere circa l’eccezione di
prescrizione, dipendendo tale decisione dall’individuazione del momento
di esteriorizzazione dell’insufficienza patrimoniale antecedente al

con il quinto motivo deduce la violazione dell’art. 2393 cod. civ., in
relazione all’art. 360 n. 3 cod. proc. civ., venendo in rilievo una azione
di natura extracontrattuale ed essendo l’Izzi cessato dalla carica da oltre
un quinquennio;
con il sesto motivo evidenzia la circostanza, trascurata dalla Corte, che
il Tribunale aveva statuito circa la responsabilità dell’Izzi basandosi
prevalentemente sulla ‘ficta confessio’ dichiarata però incostituzionale
dalla Corte Cost. con sentenza n. 340 del 2007;
con l’unico motivo di ricorso incidentale la curatela lamenta la violazione
o falsa applicazione degli artt. 146 legge fall., 62, 194 e 195 cod. proc.
civ. e degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360 n. 3
cod. proc. civ., avendo la Corte di Appello errato nel confermare la
sentenza di primo grado in merito alla quantificazione del danno
provocato dalla condotta dell’amministratore, dovendo in tale danno
essere ricomprese le voci, invece trascurate, della perdita
dell’avviamento e del valore economico delle risorse umane, pur
costituenti conseguenze immediate e dirette delle violazioni contestate
e dimostrate;
quanto al ricorso principale si osserva quanto segue;
i primi due motivi, con i quali il ricorrente lamenta la tardiva
costituzione dell’attore nel giudizio di primo grado e la tardiva notifica
dell’istanza di fissazione dell’udienza ex art. 8 del d. Igs. n. 5 del 2003,
sono infondati: la prospettazione tende a valorizzare, infatti, ai fini
dell’individuazione del ‘dies a quo’ del computo dei termini per la
costituzione dell’attore e per la notifica dell’istanza di fissazione, la data

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fallimento, come risultante dal bilancio pubblicato);

del 7.4.2006, nella quale l’attore ha consegnato l’atto all’ufficiale
giudiziario per la notificazione, laddove, al contrario, la Corte territoriale
ha correttamente preso in considerazione, agli stessi fini, la data del
15.4.2006, ossia il giorno del perfezionamento della notifica come
attestato dalla cartolina di ricezione del plico rimesso a mezzo posta,
sottoscritta dal destinatario dell’atto;

“il

principio della distinzione dei momenti di perfezionamento della
notificazione per il notificante e per il destinatario dell’atto, con il
riferimento, per il primo, a quello della consegna dell’atto per la notifica,
trova applicazione solo quando dal protrarsi del procedimento
notifica tono possano verificarsi conseguenze negative per il notificante
medesimo (come la decadenza conseguente al tardivo compimento di
attività riferibili all’ufficiale giudiziario o all’agente postale) e non,
invece, ove sia previsto che un termine a suo carico debba iniziare a
decorrere o un altro adempimento debba essere compiuto dal momento
dell’avvenuta notificazione, poiché il consolidamento della notifica
dipende anche per il notificante dal perfezionamento del procedimento
suddetto nei confronti del destinatario. (Nella specie, la S. C. ha ritenuto
corretto il computo della data di iscrizione della causa a ruolo effettuato
dal giudice di merito dalla data di ricezione dell’atto da parte del
destinatario anziché da quella di consegna dell’atto di citazione
all’ufficiale giudiziario)”, tale principio sottraendo, dunque, ogni valenza
ai richiami operati dal ricorrente alle regole operazionali delineate dalla
Corte Costituzionale con riferimento alla scissione del momento
perfezionativo della notificazione tra notificante e destinatario;
il terzo motivo è infondato.

Esso si incentra sulla questione del

giudicato esterno che deriverebbe dalla valorizzazione di alcune
sentenze (prima fra tutte la n. 1522 del 2009 emessa da Tribunale
penale di Latina) che escluderebbero l’esistenza della cessione di
azienda rilevante ai fini della responsabilità dell’Izzi;

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infatti come già statuito da questa Corte (sent. n. 4020 del 2017)

sul punto la Corte territoriale, dopo aver osservato che in sede di
precisazione delle conclusioni, l’appellante ha formulato l’eccezione di
giudicato esterno fondandola esclusivamente sulla sentenza n. 1522,
osservava in primo luogo che in tale sentenza non compariva in modo
completo il nome dell’Izzi (evidenziando altresì la mancata trascrizione
dei capi di imputazione) ed in secondo luogo che la copia prodotta non

Solo successivamente (e precisamente al momento della comparsa
conclusionale) era stata prodotta un’ulteriore copia, stavolta con il nome
degli imputati e del capo di imputazione, ma ancora una volta in copia
semplice e priva dell’attestazione del passaggio in giudicato;
tali carenze non appaiono superate dal ricorrente, né la circostanza da
lui segnalata (e cioè che la sentenza sarebbe passata in giudicato dopo
il visto apposto dal Procuratore generale in data 30.10.2010) dimostra
in modo incontrovertibile la definitività della richiamata pronuncia;
resta comunque il fatto che tale copia, per altro non autentica (sebbene
contenente il nome degli imputati ed il capo di imputazione), è stata
prodotta solo al momento del deposito della comparsa conclusionale in
appello ed è pertanto inutilizzabile;
il quarto motivo ed il quinto motivo sono infondati;
con il quarto il ricorrente si duole della mancata verifica, da parte della
Corte di appello, di nuovi documenti, prodotti in appello, indispensabili
ai fini della decisione (si tratta, in particolare, dei bilanci, di un verbale
attestante la cessazione della carica dell’Izzi con nomina di altro
liquidatore e di una perizia redatta nel procedimento penale); secondo il
ricorrente l’indispensabilità della prova si ricaverebbe dal fatto che dai
bilanci della Dimo emergeva un utile economico e che dal richiamato
verbale emergeva la cessazione al 9.1.2001 dalla carica dell’Izzi quale
amministratore e l’avvenuta nomina di altro liquidatore. In definitiva
l’indispensabilità dei nuovi documenti viene invocata dal ricorrente in
relazione all’eccezione di prescrizione (costituente l’oggetto del quinto

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era autentica ed era priva dell’attestazione del passaggio in giudicato.

motivo diretto nello specifico ad evidenziare che l’amministratore era
cessato dalla carica prima di cinque anni dall’introduzione del giudizio);
l’argomento esposto dal ricorrente, tuttavia, è del tutto irrilevante nella
prospettiva sottesa alla sentenza impugnata, atteso che, sulla questione
della prescrizione, la Corte ha innanzitutto dichiarato l’inammissibilità
dell’eccezione (sollevata per la prima volta in appello), ed in ogni caso

carica di amministratore e dall’altro ha fatto decorrere il termine di
prescrizione non dal momento del verificarsi dell’incapienza patrimoniale
ma dal momento successivo della dichiarazione di fallimento;
ne consegue che la verifica del bilancio (che per altro secondo il
ricorrente non evidenziava un’incapienza ma addirittura un utile di
esercizio) sarebbe stata del tutto inconferente (con conseguente
valutazione negativa circa il giudizio di indispensabilità ai fini della
decisione);
il sesto motivo, articolato sulla valorizzazione della ‘ficta confessio’ ad
opera del Tribunale è infondato, atteso che sul punto la Corte di Appello
ha già condivisibilmente chiarito come il Tribunale, pur avendo fatto
esplicito riferimento alla norma dichiarata incostituzionale, abbia
fondato la propria decisione sui risultati di un’istruttoria comunque
svolta e quindi sui risultati di una c.t.u. e sulle risultanze della
produzione documentale della curatela (relazione ex art. 33 legge fall.,
fatture e bilanci);
quanto al ricorso incidentale si osserva quanto segue;
preliminarmente va rilevato come il ricorso sia stato correttamente
rinotificato a seguito di una prima notifica difettosa per una causa non
imputabile al notificante: dall’esame degli atti emerge, infatti, che la
raccomandata, pur indirizzata presso il domicilio eletto dalla controparte
-v. Germanico n. 197- venne per errore consegnata dal servizio postale
presso la Corte di Cassazione, circostanza non verificabile dal mittente
mediante l’esame dell’avviso di ricevimento, recante esclusivamente
una sigla illeggibile nella casella destinata alla firma del destinatario, ma

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da un lato ha individuato correttamente nel 2001 la cessazione della

successivamente da lui appresa innanzi alla Corte di Appello nel corso
del procedimento fissato per la sospensione della sentenza impugnata
ex art. 373 cod. proc. civ., sicchè, presentata a questa Corte un’istanza
diretta ad ottenere l’autorizzazione alla rinotifica del ricorso incidentale,
il controricorrente ha comunque provveduto ‘sua sponte’ ad eseguire
l’adempimento;

maggior danno rispetto a quello liquidato dal Tribunale (e condiviso in
sede di appello), risultando, a dire del ricorrente incidentale, trascurate
le voci consistenti nella perdita dell’avviamento e del valore economico
delle risorse umane;
il motivo è infondato;
sul punto la Corte territoriale ha osservato che la liquidazione del danno
deve essere parametrata solo al valore dei beni dismessi (mediante il
trasferimento di azienda, per il quale non vi era prova del
conseguimento del corrispettivo), non potendosi al contrario considerare
le altre due voci che conservano un significato solo per le imprese che
continuano ad esercitare la propria attività e non, come nel caso in
esame, per le imprese in liquidazione, non trattandosi in tal caso di
conseguenze immediate e dirette delle violazioni;
trattandosi, dunque, di un accertamento condotto con specifico
riferimento al nesso causale, intercorrente tra l’evento e le conseguenze
patrimoniali dell’illecito, viene in rilievo un profilo riservato al giudice del
merito, il cui apprezzamento è insindacabile in sede di legittimità, in
quanto sorretto da motivazione congrua ed immune da vizi (Cass. n.
16163 del 2001);
i ricorsi vanno, in definitiva, rigettati; le spese vengono compensate in
ragione della reciproca soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso principale e quello incidentale; spese
compensate.

9

con l’unico motivo la curatela mira ad ottenere il riconoscimento di un

c,cce

Sussistono i presupposti per il versamento, ad opera Eli enarfibe le

_par-p-ri dell’ulteriore importo dovuto per legge a titolo di contributo
unificato.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 15 settembre 2017.

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