Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19049 del 28/09/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. VI, 28/09/2016, (ud. 14/04/2016, dep. 28/09/2016), n.19049

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4190/2014 proposto da:

CONSORZIO SIMEGAS, in persona del Presidente e legale rappresentante,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ALESSANDRIA 119, presso lo

studio dell’avvocato GIANCARLO NAVARRA, che lo rappresenta e difende

unitamente agli avvocati VITO AUGUSTO CANDIA, MAURIZIO DI CHIARA,

giusta mandato a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

B.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

TAGLIANIENTO N. 76, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE

NACCARATO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

ENRICO TRAINA, giusta procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 146/2012 del TRIBUNALF, SEDE DISTACCATA DI di

CEFALU’ del 25/07/2012, depositata il 30/07/2012;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

14/04/2016 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELE FRASCA;

udito l’Avvocato GIUSEPPE NACCARATO, difensore del controricorrente,

che si riporta alla memoria.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

quanto segue:

p.1. Il Consorzio Simegas ha proposto ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 348-ter c.p.c., comma 3, contro B.F. avverso la sentenza del 30 luglio 2012 con cui il Tribunale di Termini Imerese ha provveduto in primo grado su una controversia inter partes.

L’impugnazione è stata proposta a seguito della pronuncia da parte della Corte di Appello di Palermo, con ordinanza del 27 giugno 2013, dell’inammissibilità dell’appello proposto dal ricorrente contro detta sentenza.

p.2. Al ricorso ha resistito con controricorso l’intimato.

p.3. Prestandosi il ricorso ad essere deciso in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata redatta relazione ai sensi di detta norma ed all’esito del suo deposito ne è stata fatta comunicazione agli avvocati delle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza della Corte.

p.4. Parte ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

quanto segue:

p.1. Nella relazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., sono state svolte le seguenti considerazioni:

“(…) p.3. Il ricorso può essere deciso in Camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., in quanto appare manifestamente inammissibile.

Queste le ragioni.

p. 3.1. Nel ricorso il ricorrente non ha allegato che l’ordinanza della Corte d’Appello non sarebbe stata a lui comunicata e, d’altro canto, il resistente ha allegato che l’ordinanza dell’art. 348 c.p.c., ex comma 3, venne comunicata si difensori delle parti a mezzo PEC il 27 giugno 2013.

In tale situazione il ricorso appare tardivamente proposto, in quanto avrebbe dovuto notificarsi nei sessanta giorni da detta comunicazione.

Il terzo comma dell’art. 348-ter c.p.c., prevede che il termine per l’impugnazione, riferito alla sentenza di primo grado, decorre infatti dalla comunicazione o dalla notificazione se anteriore e, quindi, per il caso di mancanza dell’una e dell’altra formalità, prevede l’operatività del c.d. termine lungo di cui all’art. 327 c.p.c..

Ne segue che chi esercita il diritto di ricorrere in cassazione, se è avvenuta la comunicazione dell’ordinanza deve rispettare il termine di sessanta giorni da essa, posto che l’art. 348-ter, comma 3, secondo inciso, quando allude al termine per propone ricorso per cassazione, allude a quello di cui dell’art. 325 c.p.c., comma 2. Solo per il caso che la controparte abbia notificato la sentenza prima della comunicazione (che l’art. 133 c.p.c., assoggetta ad un termine di cinque giorni e ciò anche nel testo applicabile alla controversia) notifichi, il termine de quo decorre dalla notificazione. Lo stesso decorso si verifica se la cancelleria ometta del tutto la comunicazione. In fine, solo qualora risulti omessa la comunicazione e manchi anche la notificazione, opera il termine lungo di cui all’art. 327 c.p.c..

p. 3.2. Peraltro, nell’esposizione del fatto, neppure si dice quali fossero stati i motivi dell’appello, indicazione necessaria per rispettare il requisito dell’art. 366 c.p.c., n. 3, non potendosi neppure comprendere se le questioni ora sollevate contro la sentenza di primo grado con esse erano state al giudice d’appello devolute (si vedano già le ordd. nn. 8940, 8941, 8942 e 8943 del 2014 di questa Corte).

Sicchè si configurerebbe anche e comunque inammissibilità per inosservanza dell’art. 366 c.p.c., n. 3”.

p.2. Il Collegio condivide le argomentazioni e le conclusioni della relazione, alle quali la memoria della ricorrente muove rilievi che in alcun modo sono idonei a superarle.

p.2.1. Con un primo rilievo si sostiene che il termine per l’impugnazione non sarebbe potuto decorrere dalla comunicazione dell’ordinanza ai sensi dell’art. 348-ter c.p.c., comma 3, perchè si limiterebbe “ad indicare che “…il termine per il ricorso per cassazione… decorre dalla comunicazione o notificazione, se anteriore, dell’ordinanza che dichiara la inammissibilità. Si applica l’art. 327, in quanto compatibile”, senza alcuna ulteriore precisazione, diversamente da quanto disposto in ordine al ricorso per regolamento di competenza (art. 47 c.p.c., comma 2) dove è espressamente dettato che il ricorso “… deve essere notificato… entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza che abbia pronunciato sulla competenza”.

A tale enunciazione segue quella che, ove si considerino (e profonde differenze fra comunicazione e notificazione, nonchè il fatto che l’art. 326 c.p.c., comma 1, nel dichiarare perentori i termini di impugnazione di cui all’art. 325 c.p.c., ne precisa la decorrenza con riferimento alla notificazione, trovando altrimenti applicazione il termine lungo, far decorrere il termine nel caso di specie dalla comunicazione si risolverebbe nella previsione di una causa di inammissibilità non espresse mante voluta dal legislatore.

p. 2.2. Tali assunti si risolvono in una lettura – peraltro carente anche di giustificazione argomentativa – che ignora la chiarezza del dettato legislativo espresso nell’alternativa, retta dalla disgiuntiva “o”, fra la comunicazione e la notificazione.

In ogni caso, argomenti molto – all’apparenza – suggestivi di quelli svolti dalla ricorrente sono stati discussi e confutati da Cass. (ord.) n. 15235 del 2015 e da Cass. (ord.) n. 21115 del 2015, mentre, anche di recente, il decorso dalla comunicazione è stato ribadito, ex multis, da Cass. sez. un. n. 25208 del 2015 e da Cass. (ord.) n. 2594 del 2016. A sua volta Cass. (ord.) n. 23526 del 2015 si occupò del raccordo fra la disciplina in esame e la modifica dell’art. 136 c.p.c.

p. 2.3. La memoria – lo si osserva a questo punto ad abundantiam dissente anche dal rilievo di inammissibilità per carenza di esposizione del fatto, ma lo fa postulando senza dimostrazione che nel ricorso sarebbero stati trascritti i motivi di appello e senza discutere le ragioni della giurisprudenza richiamata dalla relazione.

p. 3. Il ricorso è, conclusivamente, dichiarato inammissibile.

Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55 del 2014.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1-bis.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione al resistente delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in atto ottomiladuecento, di cui duecento per esborsi, oltre spese generali ed accessori come per legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3, il 14 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 28 settembre 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA