Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19049 del 19/09/2011

Cassazione civile sez. I, 19/09/2011, (ud. 19/05/2011, dep. 19/09/2011), n.19049

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PLENTEDA Donato – Presidente –

Dott. CECCHERINI Aldo – rel. Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 31172/2007 proposto da:

F.A. (C.F. (OMISSIS)), V.P.F.

(C.F. (OMISSIS)), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

MONTEBELLO 109, presso l’avvocato FELICI MASSIMO, rappresentati e

difesi dall’avvocato FERMI Monica, giusta procura speciale per Notaio

Dott. AMEDEO FANTIGROSSI di CASTEL SAN GIOVANNI (PIACENZA) – Rep.n.

107953 del 12.5.2011;

– ricorrenti –

contro

FALLIMENTO ALIZOO MANGIMI NORD S.R.L.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 2166/2007 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 24/07/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

19/05/2011 dal Consigliere Dott. ALDO CECCHERINI;

udito, per i ricorrenti, l’Avvocato MONICA FERMI che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ZENO Immacolata, che ha concluso per l’inammissibilità o in

subordine rigetto del ricorso.

Fatto

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

1. Con sentenza depositata il 24 luglio 2007 la Corte d’appello di Milano ha confermato il rigetto dell’opposizione proposta dai signori F.A. e V.F.P. allo stato passivo del fallimento dell’Alizoo Mangimi Nord s.r.l., nel quale non era stato ammesso il credito da loro vantato in qualità di cessionari.

2. Per la cassazione di questa sentenza, notificata il 19 ottobre 2007, ricorrono gli opponenti per due motivi, illustrati anche con memoria. Il fallimento non ha svolto difese.

3. Con il primo motivo di ricorso si denuncia l’illogica e contraddittoria motivazione della sentenza impugnata. Il motivo non contiene la sintesi che, a norma dell’art. art. 366 bis cod. proc. civ., vigente ratione temporis, ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità, ed è quindi inammissibile (Cass. Sez. un. 1 ottobre 2007 n. 20603).

4. Con il secondo motivo si denuncia la violazione ed errata applicazione della L. Fall., artt. 52, 56 e segg., per avere la corte territoriale affermato che anche la cessione di credito debba avere una data certa per l’opponibilita al fallimento, ma non è seguita da alcun quesito di diritto, ed è pertanto a sua volta inammissibile.

5. Il ricorso è dichiarato inammissibile.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile.

Così deciso in Roma, Nella camera di consiglio della Sezione Prima della Corte Suprema di Cassazione, il 19 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 19 settembre 2011

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