Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19049 del 16/07/2019

Cassazione civile sez. VI, 16/07/2019, (ud. 26/03/2019, dep. 16/07/2019), n.19049

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFFERRI Andrea – Presidente –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13434-2018 proposto da:

O.K., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato PAOLO COGNINI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 1515/2017 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 17/10/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 26/03/2019 dal Consigliere Relatore Dott. FALABELLA

MASSIMO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. – O.K. proponeva appello avverso l’ordinanza del Tribunale di Ancona con la quale era stato respinto il ricorso da lui proposto e diretto al riconoscimento della protezione internazionale.

La Corte di appello di Ancona rilevava che il gravame andava proposto con ricorso, e non con atto di citazione, e che, in conseguenza, ai fini del vaglio della tempestività di esso doveva essere preso in considerazione il momento del deposito in cancelleria dell’atto di impugnazione; la stessa Corte spiegava poi che, avendo riguardo a questo specifico incombente, l’appello risultava essere stato spiegato oltre il prescritto termine di trenta giorni: onde lo dichiarava inammissibile.

2. – Contro questa sentenza ricorre per cassazione, facendo valere un unico motivo, O.K.; il Ministero dell’interno, intimato, non ha svolto difese.

Il Collegio ha autorizzato la redazione della presente ordinanza in forma semplificata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 19, nonchè degli artt. 121,156,339,702 bis, 702 ter e 702 quater c.p.c.. Nega, in sintesi, che con la modifica del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 19,comma 9, ad opera del D.Lgs. n. 142 del 2015, sia stato introdotto un nuovo modello procedimentale, incentrato sulla introduzione del gravame a mezzo del ricorso: assume, in conseguenza, che il giudizio di appello in materia di protezione internazionale, anche a seguito della modifica di cui si è detto, continui ad essere disciplinato dagli artt. 339 c.p.c. e s.s., per modo che la proposizione di esso debba attuarsi con citazione.

2. – Il ricorso è inammissibile.

Il ricorrente si duole che la Corte di appello abbia vagliato la tempestività dell’appello avendo riguardo al momento del deposito dell’atto introduttivo in cancelleria piuttosto che a quello in cui l’atto era stato notificato alla controparte; omette però di dar conto, nel ricorso per cassazione, della collocazione temporale di quest’ultimo incombente, che non emerge nemmeno dalla pronuncia impugnata: il che impedisce al Collegio di avere precisa cognizione della decisività della censura.

E’ da ricordare, in proposito, che l’esercizio del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, riconosciuto al giudice di legittimità ove sia denunciato un error in procedendo, presuppone comunque l’ammissibilità del motivo (per tutte: Cass. 8 giugno 2016, n. 11738), onde esige che la parte, nel rispetto del principio di autosufficienza, riporti, nel ricorso stesso, gli elementi ed i riferimenti atti ad individuare, nei suoi termini esatti e non genericamente, il vizio processuale, così da consentire alla Corte di effettuare, senza compiere generali verifiche degli atti, il controllo del corretto svolgersi dell’iter processuale (Cass. 30 settembre 2015, n. 19410).

3. – Nulla deve statuirsi in punto di spese processuali, stante la mancata resistenza dell’intimato.

L’ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato esclude che lo stesso sia tenuto al versamento dell’importo previsto dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, stante la prenotazione a debito in ragione dell’ammissione al predetto beneficio (Cass. 22 marzo 2017, n. 7368).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6′ Sezione Civile, il 26 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 16 luglio 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA