Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19049 del 14/09/2020

Cassazione civile sez. VI, 14/09/2020, (ud. 10/06/2020, dep. 14/09/2020), n.19049

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 35546-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

P.E., P.P., elettivamente domiciliate in ROMA,

PIAZZALE CLODIO 22, presso lo studio dell’avvocato SEBASTIANO RUSSO,

che le rappresenta e difende;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 3094/10/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del LAZIO, depositata il 10/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 10/06/2020 dal Consigliere Relatore Dott. CONTI

ROBERTO GIOVANNI.

 

Fatto

FATTI E RAGIONI DELLA DECISIONE

L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, contro P.E. e P.P., impugnando la sentenza resa dalla CTR Lazio indicata in epigrafe che ha dichiarato inammissibile l’appello proposto dall’Ufficio avverso la sentenza della CTP di Roma, che aveva accolto parzialmente il ricorso delle contribuenti. La CTR ha ritenuto inammissibile l’appello evidenziando che la raccomandata relativa alla notifica dell’atto di appello non era stata spedita al domicilio eletto dalle contribuenti, nemmeno costituitesi.

P.E. e P.P. si sono costituite con controricorso.

La ricorrente lamenta, con il primo motivo, la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 La sentenza d’appello sarebbe meritevole di censura per violazione delle norme in materia di litisconsorzio necessario. Secondo l’Agenzia, l’avviso di accertamento relativo alla variazione di classamento catastale di un immobile era stato notificato alle persone fisiche che risultavano proprietarie dell’immobile in regime di comunione legale (nella specie M.F., P.P., P.E., C.V.), mentre il ricorso avverso detto avviso di accertamento era stato proposto solo da P.E. e P.P., senza che il giudice avesse mai rilevato il difetto di contraddittorio.

Con il secondo motivo l’Agenzia deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53 e dell’art. 291 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4. La CTR avrebbe errato nel ritenere inammissibile l’appello atteso che, nel ricorso introduttìvo del giudizio di primo grado, P.E. e P.P., dopo avere dichiarato coincidente il loro domicilio con la residenza, avevano indicato di essere rappresentate e difese dalla Dott.ssa Pa.Pa., nei cui confronti era stata inoltrata la notifica dell’appello.

Il primo motivo è fondato e comporta l’assorbimento del secondo.

Ed invero, il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14 stabilisce che se l’oggetto del ricorso riguarda inscindibilmente più soggetti, questi devono essere tutti parte nello stesso processo e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni di essi. Il successivo comma 2 statuisce che, se il ricorso non è stato proposto da o nei confronti di tutti i soggetti indicati al comma 1, è ordinata l’integrazione del contraddittorio mediante la loro chiamata in causa entro un termine stabilito a pena di decadenza.

Questa Corte ha stabilito che nel processo tributario la fattispecie di litisconsorzio necessario si configura ogni volta che, per effetto della norma tributaria o per l’azione esercitata dall’amministrazione finanziaria, l’atto impositivo coinvolga, nell’unicità della fattispecie costitutiva dell’obbligazione, una pluralità di soggetti ed il ricorso, pur proposto da uno o più obbligati, abbia ad oggetto non la singola posizione debitoria del o dei ricorrenti, bensì la posizione inscindibilmente comune a tutti i debitori rispetto all’obbligazione dedotta nell’atto autoritativo impugnato, cioè gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell’obbligazione. Ha, inoltre, precisato che la ratio della peculiarità della fattispecie del litisconsorzio tributario si giustifica sul piano costituzionale quale espressione dei principi sanciti dagli artt. 3 e 53 Cost., perchè funzionale alla parità di trattamento dei coobbligati e al rispetto della loro capacità contributiva (Cass. n. 15189/2013).

Le Sezioni Unite di questa Corte, in tema di inscindibilità, hanno chiarito che questa emerge a seguito del peculiare rapporto che concretamente si realizza nello specifico processo, tra atto impugnato e contestazione del contribuente, allorchè la fattispecie costitutiva dell’obbligazione – risultante dai contenuti concreti dell’atto autoritativo impugnato – sia connotata da elementi comuni ad una pluralità di soggetti e l’impugnazione proposta da uno o più degli obbligati investa direttamente siffatti elementi: in tal caso il fatto che l’impugnazione concerna la posizione comune ai diversi soggetti obbligati impone un accertamento giudiziale unitario (con il conseguente litisconsorzio necessario tra tutti i soggetti obbligati cui sia comune la posizione dedotta in contestazione) sulla fattispecie costitutiva dell’obbligazione (Cass., S.U., n. 1057/2007).

Sul punto, la giurisprudenza di questa Corte ha affermato che, nell’ipotesi di omessa impugnazione nei confronti di tutte le parti di sentenza pronunciata in causa inscindibile, il giudice di appello, in applicazione dell’art. 331 c.p.c., deve disporre l’integrazione del contraddittorio sicchè, in difetto di emissione di tale ordine, il gravame non è inammissibile ma sono nulli – e il relativo vizio è rilevabile d’ufficio anche in sede di legittimità – l’intero procedimento di secondo grado e la sentenza che lo ha concluso (Cass. n. 25719 del 2014).

Ebbene, è proprio la particolare natura dell’atto e del rapporto costituenti oggetto del giudizio ad imporre un simultaneus processus nei confronti di tutti i comproprietari, (…) soprattutto in un regime di comunione legale tra coniugi (Cass. n. 15489/2010).

Ora, emerge che l’avviso di accertamento impugnato è stato correttamente notificato nei confronti di coloro che risultano proprietari dell’immobile.

Il ricorso avverso detto avviso è stato, però, proposto solo da due dei comproprietari ed i giudici di merito non hanno rilevato tale difetto di contraddittorio. In effetti, deve evidenziarsi che i predetti risultavano proprietari in regime di comunione legale per un quarto ciascuno.

Il menzionato art. 14 prevede che, nel processo tributario si versa nell’ipotesi di litisconsorzio necessario quando l’oggetto del ricorso riguarda inscindibilmente più soggetti. Deve, dunque, ritenersi il carattere inscindibile dell’atto impositivo notificato ai menzionati contribuenti.

Il giudice d’appello, pertanto, non ha fatto corretta applicazione di detta disposizione, atteso che avrebbe dovuto disporre la chiamata in causa degli altri comproprietari dell’immobile. Da ciò ne consegue la nullità della sentenza impugnata.

L’accoglimento del primo motivo di ricorso determina l’assorbimento del secondo, con il quale l’Ufficio si è lamentato del fatto che il giudice d’appello avrebbe dovuto disporre la rinnovazione della notifica nei confronti delle parti appellate non costituite.

Sulla base di tali considerazioni, in accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, va dichiarata la nullità dell’intero giudizio con rinvio alla CTP di Roma per l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei litisconsorti necessari.

Ricorrono giusti motivi per compensare le spese dell’intero giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo. Dichiara la nullità dell’intero giudizio.

Rinvia alla CTP di Roma per l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei litisconsorti necessari. Compensa le spese del giudizio.

Così deciso in Roma, il 10 giugno 2020.

Depositato in cancelleria il 14 settembre 2020

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