Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19049 del 06/09/2010

Cassazione civile sez. un., 06/09/2010, (ud. 27/04/2010, dep. 06/09/2010), n.19049

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARBONE Vincenzo – Primo Presidente –

Dott. DE LUCA Michele – Presidente di sezione –

Dott. SALME’ Giuseppe – Consigliere –

Dott. BUCCIANTE Ettore – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. AMOROSO Giovanni – Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – rel. Consigliere –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. TIRELLI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 8412-2009 proposto da:

GALILEO AVIONICA S.P.A., in proprio e nella qualità di mandataria

del Raggruppamento Temporaneo di Imprese con la TELETRON ELECTRONICS

S.R.L. e la PRO.GEN.SAR. S.R.L. in persona dei legali rappresentanti

pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CICERONE 60,

presso lo studio dell’avvocato CIUFFA PAOLO, che la rappresenta e

difende, per delega in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

DIREZIONE GENERALE DEL CORPO FORESTALE E DI VIGILANZA AMBIENTALE –

SERVIZIO VIGILANZA E COORDINAMENTO TECNICO, F.T., FE.

E., A.M., M.F., ME.FE.,

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA – ASSESSORATO DELLA DIFESA

DELL’AMBIENTE;

– intimati –

avverse l’ordinanza n. 42 60/2008 del CONSIGLIO DI STATO, depositata

il 29/07/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

27/04/2010 dal Consigliere Dott. BRUNO SPAGNA MUSSO;

lette lo conclusioni scritte dei Sostituto Procuratore Generale Dott.

Raffaele CENICCOLA, il quale chiede che le Sezioni unite, in camera

di consiglio, dichiarino la giurisdizione del giudice ordinario, con

le statuizioni di legge.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che la Galileo Avionica s.p.a. impugnava innanzi al T.a.r. Sardegna, con ricorso notificato il 14 aprile 2008, il provvedimento in data 11 febbraio 2008, n. 50 della Regione autonoma della Sardegna, Direzione generale del Servizio vigilanza e coordinamento tecnico del Corpo forestale e di vigilanza ambientale, avente ad oggetto il diniego di approvazione della relazione e del certificato di collaudo finale, redatti, dopo le verifiche, dall’apposita commissione ai collaudo il 30 novembre 2007, con riguardo ad un sistema integrato di monitoraggio elettronico e di comando e controllo per la prevenzione degli incendi nelle zone boschive, a seguito ai convenzione stipulata fra la regione ed il R.T.I.;

che, costituitasi in giudizio, la Regione Sardegna eccepiva la carenza di giurisdizione del giudice amministrativo, opponendosi, nel merito, all’accoglimento del ricorso;

che, con ordinanza del 30 aprile 2008, n. 193, il T.a.r. Sardegna respingeva l’istanza di sospensione del provvedimento impugnato proposta dalla ricorrente, ritenendo infondata l’eccezione;

che, anche il Consiglio di Stato rigettava l’istanza cautelare con ordinanza del 29 luglio 2008, n. 4260, argomentando che, in materia di esecuzione del contratto, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario;

che pendente il giudizio di merito (r.g. 330/2008), la Galileo Avionica s.p.a. proponeva ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione, sul presupposto che l’atto impugnato avesse natura autoritativa e ledesse un interesse legittimo della ricorrente, relativo all’esecuzione di un contratto di appalto pubblico, con conseguente giurisdizione del giudice amministrativo, ai sensi della L. 21 luglio 2000, n. 205, art. 4, D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, art. 245;

che, in particolare, sosteneva che dette norme (l’art. 4, lett. b e c, nella parte in cui menziona la “esecuzione di opere pubbliche”, e l’art. 245, 1 comma, ove menziona i “provvedimenti dell’Autorità”) ampliassero il disposto del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, art. 244, estendendo la giurisdizione del giudice amministrativo agli atti autoritativi emessi nel corso dell’esecuzione del contratto, che incidano su posizioni individuabili come interessi legittimi;

che, nel caso di specie, secondo l’assunto della ricorrente, l’atto impugnato, pur emesso nella fase esecutiva dell’appalto, ha leso non il diritto soggettivo dell’istante, ma il suo interesse legittimo all’approvazione del certificato del collaudo finale, atto discrezionale della P.a., in violazione dei principi di imparzialità, correttezza e buon andamento;

che la ricorrente, infine, ha proposto tutti i motivi di impugnazione nel merito del provvedimento amministrativo, addotti a sostegno del ricorso innanzi al T.a.r., nell’intento di palesare la presenza di un interesse legittimo;

che non hanno svolto attività difensiva gli intimati Regione Autonoma della Sardegna (Assessorato della difesa e dell’ambiente – Direzione generale del Corpo forestale e di vigilanza ambientale), F.T., A.M., M.F., Fe.

E. e Me.Fe.;

che il Proc. Gen. ha depositato conclusioni scritte con le quali chiede dichiararsi la giurisdizione del Giudice ordinario.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che, preliminarmente, deve rilevarsi che il regolamento in questione è ammissibile anche quando la controversia abbia ad oggetto l’istanza incidentale di un provvedimento cautelare, denegato nel caso di specie (tra le altre, Cass. S.U. n. 9151/2008 e n. 8212/2005);

che consolidato è il principio secondo cui, in materia di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture, per quanto disposto dall’art. 244 codice dei contratti pubblici (di cui al D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163), la cognizione di comportamenti ed atti assunti prima dell’aggiudicazione e nella successiva fase compresa tra l’aggiudicazione e la stipula del contratto spetta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, mentre la successiva fase contrattuale afferente all’esecuzione del rapporto (salvo le controversie, tassativamente indicate e relative alla successiva fase contrattuale, concernenti il divieto di rinnovo tacito dei contratti, la clausola di revisione del prezzo, i provvedimenti applicativi dell’adeguamento dei prezzi) – sul punto, tra le altre, Cass. S.U. n. 6068/2009;

che, con sentenza n. 431/2007, la Corte Costituzionale ha di recente stabilito che le fasi di verifica e di collaudo, nella materia in esame attengono “a quella fase inerente all’attività contrattuale della pubblica amministrazione che ha inizio con la stipulazione del contratto, nella quale l’amministrazione agisce nell’esercizio della propria autonomia negoziale, fase che comprende l’intera disciplina di esecuzione del rapporto contrattuale e si connota per l’assenza di poteri autoritativi il capo al soggetto pubblico”;

che, sulla base delle considerazioni esposte, deve darsi atto dell’esorbitanza, rispetto all’ambito cognitivo proprio delle giurisdizioni del giudice amministrativo, della controversia inerente a collaudo di opere pubbliche, atteso che detta attività rientra pienamente nell’ambito di un rapporto i contrattuale che, a partire dall’aggiudicazione, è interamente disciplinato dal diritto privato ed in relazione al quale si controverte solo in materia di diritti soggettivi (Sez. Un., n. 4343 del 1985 e n. 1359 del 1980; per un implicito riconoscimento della giurisdizione del giudice ordinario in materia di collaudo, Sez. Un. n. 12451 del 2008, n. 885 del 2008, n. 23746 del 2007);

che a conclusioni difformi non è dato pervenire avuto riguardo all’ampliamento delle materie rimesse alla cognizione della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo operato dal D.Lgs. n. 80 del 1998, art. 33 e succ. mod. in quanto le vicende contenziose relative alla fase di esecuzione del contratto non rientrano nel novero delle materie contemplate dalla norma citata (Sez. Un. n. 3868 del 2003);

che, in definitiva e per quanto esposto, deve dichiararsi la giurisdizione dell’Autorità Giudiziaria Ordinaria, non provvedendosi sulle spese in mancanza di attività difensiva da parte di tutti gli intimati.

Per la translatio iudici rimette le parti davanti al Tribunale competente per territorio.

P.Q.M.

La Corte, pronunciando a Sezioni Unite, dichiara la giurisdizione dell’A.G.O. e rimette le parti davanti al Tribunale competente per territorio.

Così deciso in Roma, il 27 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 6 settembre 2010

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