Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19048 del 18/07/2018
Civile Ord. Sez. 6 Num. 19048 Anno 2018
Presidente: CAMPANILE PIETRO
Relatore: CAMPANILE PIETRO
ORDINANZA
sul ricorso 8610-2015 proposto da:
CALLIOPE S.R.L. C.F./P.I.04814350965, e per essa quale mandataria
la CERVED CREDIT MANAGEMENT S.P.A. a socio unico ( già CERVED
CREDIT MANAGEMENT S.R.L già JUPITER ASSET MANAGEMENT
S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CRESCENZIO n.82, presso lo
studio dell’avvocato CATERINA PRINCIPATO, rappresentata e difesa
dall’avvocato RAFFAELLA GRECO;
– ricorrent« contro
CURATELA DEL FALLIMENTO ” GASPARE E GIOVANNI Sdf di
GASPARE AIELLO, FIORENZO AIELLO, MASSIMILIANO AIELLO, E
SALITURO ELENA;
– intimati avverso il decreto del TRIBUNALE di COSENZA, depositato il
05/12/2014;
Data pubblicazione: 18/07/2018
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 30/01/2018 dal Presidente Relatore Dott. PIETRO
CAMPANILE.
Rilevato che:
La S.r.l. Calliope propone ricorso, affidato a due motivi, nei confronti
della curatela del fallimento Gaspare e Giovanni Aiello S.d.f., nonché
Tribunale di Cosenza ha rigettato l’opposizione allo stato passivo
proposto dalla S.p.a. Cerved Credit management, quale mandataria
della stessa ricorrente, ritenendola tardivamente proposta, in quanto
la comunicazione del provvedimento di rigetto era stata validamente
effettuata alla società (Pirelli Re Credit Servicing) società di servicing
della Calliope;
Considerato che:
con il primo motivo si deduce violazione dell’art. 98, comma 4, L. F.,
nonché omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, per non
essersi considerato che l’impugnazione era stata prodotta ai sensi
dell’indicata norma, essendo stati rinvenuti, solo successivamente
alla scadenza del termine, documenti di carattere decisivo;
con il secondo motivo si denuncia la violazione degli artt. 93, 97, 98
e 99L.F., 160 e 156 cod. proc. civ. 82 R.D. 37 del 1934 e 24 Cost.,
nonché vizio di motivazione: la comunicazione del rigetto
dell’insinuazone sarebbe stata effettuata presso la sede di Pirelli Re,
e non presso il domicilio eletto in Napoli, presso la propria filiale ” in
persona del proprio responsabile, avv. Rosario Catarozzi;
il ricorso è inammissibile;
nel provvedimento impugnato si fa riferimento, quanto alla
comunicazione effettuata presso la sede di Pirelli Re, “alla mancanza
di obbligatorietà della notifica al procuratore speciale, non avendo
l’avv. Catarozzi assunto la veste di difensore nel procedimento in
esame” : tale rilievo non viene censurato, in disparte il difetto di
autosufficienza in merito alla elezione di domicilio in Napoli, presso
l’avv. Rosario Catarozzi, che per altro, come rilevato nel
provvedimento impugnato, all’epoca non risultava difensore;
Ric. 2015 n. 08610 sez. M1 – ud. 30-01-2018
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dei soci, avverso il decreto indicato in epigrafe, con il quale il
la questione circa la qualificazione dell’opposizione ai sensi dell’art.
98, comma 4, L.F. appare in contrasto con quanto affermato nel
provvedimento impugnato;
invero il tribunale ha affermato “l’opponente lamenta la mancata
comunicazione dell’esclusione e chiede l’ammissione al passivo,
producendo documentazione a sostegno della insinuazione”;
autosufficienza del ricorso, ha fornito elementi al riguardo – che alla
produzione documentale si sia associata la specifica allegazione e
dimostrazione della non imputabilità della mancata conoscenza dei
documenti stessi; non imputabilità che di certo non può consistere
nella “tardiva ricognizione di tutta la documentazione dei crediti
ceduti dalla BNL S.p.a.”, essendo evidente la colpa di chi avrebbe
dovuto esaminarla prima;
non si provvede sulle spese non avendo la
parte intimata svolto
attività difensiva.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso.
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Colt
Roma, 30 gennaio 2017
Il,Wdsidente
In
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non risulta – né il ricorrente, ottemperando al principio di