Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19047 del 31/07/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 31/07/2017, (ud. 16/06/2017, dep.31/07/2017),  n. 19047

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12647-2016 proposto da:

K.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ORAZIO 30,

presso lo studio dell’Avvocato PAOLO SCIPINOTTI, rappresentato e

difeso dall’Avvocato MARIA SERGO CEPAK;

– ricorrente –

contro

D.B.C., A.T.E.R. DI TRIESTE, MINISTERO DELLA GIUSTIZIA;

– intimati –

avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di TRIESTE, depositata il

09/03/2016;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

16/06/2017 dal Consigliere ALBERTO GIUSTI.

Fatto

RITENUTO

che K.G., ammesso al patrocinio a spese dello Stato, con ricorso depositato in data 29 settembre 2015 ha proposto opposizione, ai sensi del D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150, art. 15 e art. 702-bis c.p.c., avverso il decreto, depositato in cancelleria il 31 agosto 2015 e comunicato lo stesso giorno, con cui il Tribunale di Trieste aveva liquidato in Euro 719,56 i compensi ed in Euro 25,80 gli esborsi in favore del c.t.u. geom. D.B.C., nell’ambito di un procedimento di istruzione preventiva;

che il Tribunale di Trieste, con ordinanza in data 9 marzo 2016, ha dichiarato inammissibile l’opposizione, perchè proposta una volta scaduto il termine di venti giorni dalla comunicazione del provvedimento di liquidazione;

che per la cassazione dell’ordinanza del Tribunale K.G. ha proposto ricorso, con atto notificato il 9 e il 12 maggio 2016 e, a seguito di rinnovazione, il 10 marzo 2017;

che nessuno degli intimati ha svolto attività difensiva in questa sede;

che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata notificata alla parte ricorrente, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

che l’unico motivo – con cui il ricorrente lamenta violazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 170 – è manifestamente fondato;

che infatti ha errato il giudice a quo a ritenere l’opposizione al decreto di liquidazione delle spese di giustizia soggetta al termine di decadenza di venti giorni;

che come ha chiarito la Corte costituzionale con la sentenza n. 106 del 2016, l’attrazione dell’opposizione nel modello del rito sommario di cognizione induce a ritenere che il termine per la correlativa proposizione non è più quello speciale, di venti giorni, previsto nel testo originario del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 170 bensì quello di trenta giorni stabilito ora in via generale per il riesame dei provvedimenti adottati in prima istanza nell’ambito di procedure riconducibili allo schema del rito sommario;

che pertanto, nel caso di specie, l’opposizione non era tardiva e non poteva essere dichiarata inammissibile, essendo stata proposta il ventinovesimo giorno successivo alla comunicazione del provvedimento impugnato;

che il ricorso è accolto;

che l’ordinanza impugnata è cassata e la causa deve essere rinviata al Tribunale di Trieste, che la deciderà in persona di diverso magistrato;

che il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

PQM

 

accoglie il ricorso, cassa l’ordinanza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, al Tribunale di Trieste, in persona di diverso magistrato.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 2, il 16 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 31 luglio 2017

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