Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19047 del 18/07/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 19047 Anno 2018
Presidente: CAMPANILE PIETRO
Relatore: CAMPANILE PIETRO

ORDINANZA
sul ricorso 16313-2017 proposto da:
SABALLY ALIEU, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE GIUSEPPE
MAZZINI n.123, presso lo studio dell’avvocato ROBERTO MAIORANA,
che lo rappresenta e difende;
– ricorrente contro
MINISTERO DELL’INTERNO;
– intimato avverso la sentenza n. 3843/2017 della CORTE D’APPELLO di ROMA,
depositata il 08/06/2017;
udita la re

ne della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 14/11/2017 dul PreSiclente relatore
CAMPANILE.

Dott. PIETRO

Data pubblicazione: 18/07/2018

Rilevato che:

Sabally Alieu propone ricorso, deducendo due articolati

motivi,

avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale la Corte di
appello di Roma ha dichiarato inammissibile l’impugnazione avverso
l’ordinanza del giudice di primo grado con la quale era stata respinta

internazionale;
in particolare, la corte distrettuale ha osservato che l’impugnazione
non è stata proposta con citazione, bensì con ricorso, la cui notifica
non era avvenuta nei termini stabiliti, non essendo possibile
concedere, dopo detta scadenza, un nuovo termine;
la parte intimata non svolge attività difensiva;
Considerato che:
il Collegio ha disposto, in conformità al decreto del Primo Presidente
in data 14 settembre 2016, la redazione della motivazione in forma
semplificata;
il primo motivo – rimanendo assorbita ogni altra questione dedotta con cui si deduce l’erroneità del rigetto dell’istanza di un nuovo
termine per la notificazione del ricorso è infondato;
deve infatti ritenersi – così correggendo la motivazione, il cui
dispositivo è conforme a diritto – che l’indirizzo secondo cui l’appello
nel procedimento sommario di cognizione si propone con citazione
(Cass., Sez. U., n. 2907 del 2014) non sia inciso dalle modifiche
apportate all’art. 19 del d.l. n. 150 del 2011 dall’art. 27 del d.l. n.
142 del 2015, laddove l’improprio riferimento al termine “ricorso” è
effettuato ai soli fini della disciplina della durata del procedimento,
senza alcuna espressa deroga al rinvio al rito sommario di cognizione
(Cass., 11 settembre 2017, n. 21030);
dall’esame del ricorso e dell’impugnata sentenza si desume che la
comunicazione dell’ordinanza di primo grado era stata effettuata il
31 ottobre 2016, e che l’atto di appello (in forma di ricorso), era
stato depositato in data 29 novembre 2016, senza essere poi
notificato;
Ric. 2017 n. 16313 sez. M1 – ud. 14-11-2017
-2-

la domanda proposta per il riconoscimento della protezione

è da reputarsi, pertanto, corretta la statuizione di improcedibilità
(recte: inammissibilità) dell’appello emessa dalla Corte territoriale,
atteso che il termine di trenta giorni per il gravame – ai sensi dell’art.
702 quater cod. proc. civ. – doveva essere computato, nella specie,
con riguardo alla notifica dell’atto e non al suo deposito, giacché
l’appello, come già rilevato, andava proposto con citazione e non con

relativa a tale modalità di proposizione dell’impugnazione;
al rigetto del ricorso, per le indicate ragioni, non consegue alcuna
statuizione in merito alle spese, non avendo la parte intimata svolto
attività difensiva.
P.Q.m •
Rigetta il ricorso.

C

Così deciso in Roma, il 14 novembre 2017.

< eUur '22 (h\ 7ri; i ricorso, con conseguente inapplicabilità dell'invocata disciplina

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