Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19047 del 16/07/2019

Cassazione civile sez. VI, 16/07/2019, (ud. 26/03/2019, dep. 16/07/2019), n.19047

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24265-2018 proposto da:

B.K., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato MARCO CAVICCHIOLI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS), COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL

RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI NOVARA;

– intimati –

avverso il decreto n. R.G. 7135/2018 del TRIBUNALE di TORINO,

depositato il 27/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 26/03/2019 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO

MARULLI.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. Con il ricorso in atti si impugna l’epigrafato decreto con il quale il Tribunale di Torino, attinto dal ricorrente ai sensi del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 35 – bis, ha confermato il diniego di protezione internazionale ed umanitaria pronunciato nei suoi confronti dalla Commissione territoriale e se ne chiede la cassazione sul rilievo 1) della illegittimità costituzionale dell’art. 35-bis anzidetto per violazione dell’art. 3 Cost., comma 1, dell’art. 24Cost., commi 2 e 3, dell’art. 111Cost., commi 1, 2, e 5 e dell’art. 117 Cost., per aver adottato il rito camerale comportante una compressione dei diritti della difesa e del principio del contraddittorio e per aver soppresso il grado di appello; 2) dell’illegittimità costituzionale del combinato disposto del D.L. 17 febbraio 2017, n. 13, art. 6, comma 1, lett. g) e art. 21, comma 1, convertito con modificazioni dalla L. 13 aprile 2017, n. 46, per violazione dell’art. 3 Cost., comma 1 e dell’art. 77 Cost., comma 4, essendo state le modifiche deliberate in rito adottate in difetto dei presupposti di necessità ed urgenza, tanto da essere preveduto un termine di 180 giorni per l’entrata in vigore di dette modifiche; 3) della violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 – bis, commi 10 e 11, perchè, non essendo disponibile la videoregistrazione di cui al medesimo art. 35 – bis, comma 8, il decidente aveva proceduto a rigettare la domanda senza fissare l’udienza di comparizione del ricorrente avanti a sè.

Non ha svolto attività difensiva l’amministrazione intimata.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

2. L’eccezione di illegittimità di cui al primo motivo di ricorso non ha fondamento essendosi già rilevato da questa Corte che “non v’è alcun dubbio che il procedimento camerale, da sempre impiegato anche per la trattazione di controversie su diritti e status, sia idoneo a garantire l’adeguato dispiegarsi del contraddittorio con riguardo al riconoscimento della protezione internazionale, neppure potendo riconoscersi rilievo all’eventualità della soppressione dell’udienza di comparizione, sia perchè essa è circoscritta a particolari frangenti nei quali la celebrazione dell’udienza si risolverebbe in un superfluo adempimento, tenuto conto dell’attività in precedenza svolta, sia perchè il contraddittorio è comunque pienamente garantito dal deposito di difese scritte” (Cass., Sez. I, 5/07/2018, n. 17717); ed ancora, che “non esiste copertura costituzionale del principio del doppio grado”, tanto più che procedimento giurisdizionale è qui preceduto da una fase amministrativa avanti alle Commissioni territoriali (Cass., Sez. I, 30/10/2018, n. 27700).

3. Parimenti infondata è l’eccezione di illegittimità fatta valere con il secondo motivo anche al riguardo essendosi già decretato a contrasto che “l’esigenza di un intervallo temporale perchè possa entrare a regime una complessa riforma processuale, quale quella in discorso, non esclude affatto che l’intervento di riforma sia caratterizzato dal requisito dell’urgenza” (Cass., Sez. I, 5/07/2018, n. 17717).

4. E’ viceversa fondato il terzo motivo di ricorso in ragione del principio già affermato da questa Corte, secondo cui “la mancanza della videoregistrazione della audizione del richiedente avanti a tale Commissione rende necessaria la fissazione da parte del Tribunale dell’udienza di comparizione delle parti ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 – bis, anche nel caso in cui sia stato redatto il verbale dell’audizione, non essendo questo idoneo a rendere percepibili nella loro integralità le dichiarazioni dell’istante nella medesima occasione” (Cass., Sez. VI-I, 12/12/2018, n. 32073).

Nè ha rilevanza in contrario opporre che al momento della presentazione della domanda di protezione e al momento della audizione del richiedente avanti alla Commissione territoriale la videoregistrazione non era prevista in via generale e non era obbligatoria, essendosi al riguardo già osservato che “il principio di diritto secondo cui nel giudizio di impugnazione della decisione della Commissione territoriale innanzi all’autorità giudiziaria il giudice deve necessariamente fissare l’udienza per la comparizione delle parti, configurandosi, in difetto, la nullità del decreto con il quale viene deciso il ricorso, per violazione del principio del contraddittorio, è immediatamente efficace ed applicabile fin dall’entrata in vigore del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 – bis, come modificato dal D.L. n. 13 del 2017, non influendo su tale immediatezza operativa la “vacatio legis” riguardante l’obbligo di videoregistrazione delle dichiarazioni rese dal richiedente alla Commissione territoriale” (Cass., Sez. I, 11/12/2018, n. 32029).

5. Accogliendosi perciò il predetto motivo, l’impugnato decreto va conseguentemente cassato e la causa va rinviata avanti al giudice a quo.

P.Q.M.

Accoglie il terzo motivo di ricorso cassa l’impugnato decreto e rinvia la causa avanti al Tribunale di Torino che, in altra composizione, provvederà pure alla liquidazione delle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della VI – I sezione civile, il 26 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 16 luglio 2019

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