Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19047 del 14/09/2020

Cassazione civile sez. VI, 14/09/2020, (ud. 10/06/2020, dep. 14/09/2020), n.19047

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28050-2017 proposto da:

MEDA CENTER SRL in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati MASSIMILIANO

COSTANTIN, ROBERTA MANDELLI;

– ricorrente –

contro

SOCETA’ UNIPERSONALE I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI SRL, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIALE TIZIANO 110, presso lo studio dell’avvocato SIMONE

TABLO’, rappresentata e difesa dall’avvocato ALESSANDRO CARDOSI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1767/20/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della LOMBARDIA, depositata il 20/04/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 10/06/2020 dal Consigliere Relatore Dott. CONTI

ROBERTO GIOVANNI.

 

Fatto

FATTI E RAGIONI DELLA DECISIONE

La Meda Center s.r.l. propone ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, contro ICA Imposte Comunali Affini avverso la sentenza della CTR di Milano, con la quale si era riconosciuta la legittimità dell’avviso di accertamento col quale si assoggettava ad imposta comunale sulla pubblicità – e alle relative sanzioni – il pannello su cui si installava il mezzo pubblicitario utilizzato per lo svolgimento della attività commerciale. In particolare, il giudice di seconde cure riteneva che il pannello posto a sostegno del marchio facesse parte del messaggio pubblicitario, avendo tale superficie, per caratteristiche intrinseche, rilevante consistenza pubblicitaria.

Si è costituita con controricorso la ICA Imposte comunali Affini s.r.l. che ha pure depositato memoria.

Il procedimento, dopo il rinvio d’ufficio disposto con ordinanza n. 846/2019 ed altro rinvio d’ufficio rispetto all’udienza del 4 marzo 2020, è stato trattato all’udienza camerale del 10 giugno 2020.

Con l’unico motivo di ricorso la società contribuente denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 7 e dell’art. 17 del regolamento comunale del Comune di Meda per l’applicazione dell’imposta comunale sulla pubblicità, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. La ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cui non ha operato alcuna valutazione di merito sulla reale funzione del pannello, erroneamente riconducendolo nel mezzo pubblicitario soggetto a tassazione.

Il motivo è inammissibile.

Invero, questa Corte, a Sezioni Unite, ha di recente ribadito che “E’ inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito” (Cass. S.U. nn. 33373/2019 e 34476/2019). Invero, è consolidato l’orientamento di questa Corte per cui non è consentito alla parte censurare la complessiva valutazione delle risultanze processuali contenuta nella sentenza impugnata, contrapponendo alla stessa una sua diversa interpretazione, al fine di ottenere la revisione da parte del giudice di legittimità degli accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito, sicchè le censure poste a fondamento del ricorso non possono risolversi nella sollecitazione di una lettura delle risultanze processuali differente da quella operata dal giudice di merito, o investire la ricostruzione della fattispecie concreta, o riflettere un apprezzamento dei fatti e delle prove difforme da quello dato dal giudice di merito (Cass., Sez., VI, 5 n. 2018 29404/2017; Cass., Sez. 3, n. 13954 del 14/06/2007).

Orbene, nel caso di specie la contribuente ha, sotto il dedotto motivo di violazione di legge, censurato la sentenza impugnata prospettando una differente ricostruzione dei fatti rispetto a quella resa dal giudice di seconde cure. La questione circa la rilevanza, ai fini impositivi, degli elementi caratterizzanti il pannello posto a supporto del cartellone pubblicitario costituisce, invero, una questione di fatto il cui esame è precluso in sede di legittimità.

Sulla base delle superiori considerazioni il ricorso va dichiarato inammissibile.

Le spese seguono la soccombenza, dando atto della sussistenza, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che liquida in favore della controricorrente in Euro 2000,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15 %.

Dà atto della sussistenza, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 10 giugno 2020.

Depositato in cancelleria il 14 settembre 2020

 

 

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