Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19046 del 27/09/2016


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Cassazione civile sez. VI, 27/09/2016, (ud. 13/07/2016, dep. 27/09/2016), n.19046

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina L. – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23535 – 2014 proposto da:

G.L., GR.AN.MA., elettivamente domiciliati in ROMA,

VIA A. GRAMSCI 14, presso lo studio dell’avvocato GABRIELE GATTI,

che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato VINCENZO DRAGO

giusta mandato speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

IRFIS – FINANZIARIA PER LO SVILUPPO DELLA SICILIA SPA, in persona del

suo presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA FONTANELLA BORGHESE 72, presso lo studio

dell’avvocato ANTONIO VOLTAGGIO, rappresentata e difesa

dall’avvocato TITO MONTEROSSO giusta procura in calce al

controricorso;

– controcorrente –

avverso la sentenza n. 903/2014 della CORTE D’APPELLO di CATANIA del

27/05/2014, depositata il 19/06/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

13/07/2016 dal Consigliere Relatore Dott. BARRECA GIUSEPPINA

LUCIANA.

Fatto

PREMESSO IN FATTO

E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

1. “Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Catania, confermando la sentenza emessa dal Tribunale di Catania, ha rigettato l’appello proposto dai coniugi G.L. e Gr.An.Ma., altresì condannandoli alle spese di giudizio.

Il giudice del gravame ha confermato la dichiarazione di inefficacia dell’atto di costituzione del fondo patrimoniale tra i due coniugi, in quanto oggetto di revocatoria, ai sensi dell’art. 2901 c.c., nei confronti della creditrice Banca Nuova S.p.A., nella qualità di Gestore del Fondo Regionale per il Commercio di cui alla L.R. n. 32 del 2000, art. 60 (cui è succeduta l’IRFIS – Finanziaria per lo Sviluppo della Sicilia S.p.A.), poichè relativa ad ano stipulato il (OMISSIS), successivamente alla risoluzione, in data (OMISSIS), del contratto di finanziamento in essere tra la Banca Nuova s.p.a. e la società “Europa 2000 s.n.c. di R.V. & C.”, con garanzia dei soci – amministratori, tra cui G.L.. Quindi ha ritenuto che il fondo patrimoniale fosse stato costituito successivamente al sorgere del credito ed al fine di sottrarre l’unico bene che ne era oggetto (nonchè unico immobile di proprietà del debitore) alla garanzia dell’istituto creditore.

Il ricorso è proposto con un motivo. La società intimata si difende con controricorso.

2. Con l’unico motivo di ricorso, sì deduce “la nullità del procedimento, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, in relazione all’art. 102 ed all’art. 159 c.p.c.”. I ricorrenti sostengono che la sentenza di secondo grado sarebbe inutiliter data, rendendo dunque nullo il procedimento, sin dal primo grado di giudizio, per violazione dell’art. 102 c.p.c., in tema di litisconsorzio necessario. A sostegno della loro tesi, i ricorrenti deducono che il rapporto obbligatorio, sorto tra la Banca Nuova s.p.a. e la società “Europa 2000 s.n.c. di R.V. & C.”, nonchè con i tre soci della succitata società (oltre al sig. G. anche i sig.ri R. e L.), era relativo ad un unico “debito inscindibile di modo che la banca avrebbe dovuto integrare il contraddittorio citando in giudizio la società garantita ed i soci garanti.

3. Il motivo di ricorso è infondato.

In terna di revocatoria, ai sensi dell’art. 2901 c.c., il creditore può agire nei confronti del debitore, chiedendo di rendere inefficaci nei suoi confronti, gli atti di disposizione del patrimonio con i quali il debitore rechi pregiudizio alle sue ragioni. Dunque, nel momento in cui due coniugi costituiscano un fondo patrimoniale, per far fronte alle esigenze familiari, successivamente al sorgere di un’obbligazione, gravante su uno dei due coniugi, il creditore potrà agire con azione revocatoria, al fine di rendere inefficace nei suoi soli confronti la costituzione del fondo patrimoniale, sciogliendo così il vincolo che grava sui beni che ne fanno parte, ove sussistano i relativi presupposti (Cfr., tra le tante, Cass. n. 15310/ 2007, n. 24757/ 2008, n. 5359/2009, n. 13343/ 2015).

Secondo i ricorrenti sarebbe stato necessario chiamare in causa gli altri due soci della società “Europa 2000 s.n.c. di R.V. & C.”, i sigli R.V. ed L.E., nonchè la società, in ragione del fatto che il debito principale è di pertinenza di quest’ultima e l’obbligazione dei tre soci garanti nei confronti della Banca Nuova s.p.a. è solidale, sicchè si sarebbe trattato di debito unico ed indivisibile ed il giudicato avrebbe avuto ad oggetto anche questo debito.

L’assunto è del tutto destituito di fondamento.

A prescindere dal fatto che nemmeno tra gli obbligati in solido vi è litisconsorzio necessario e che nessun litisconsorzio sussiste tra il debitore principale ed i garanti nel giudizio intrapreso dal creditore nei confronti dell’uno e/o degli altri, nel caso di specie non si verte affatto in un giudizio che abbia ad oggetto il rapporto obbligatorio principale o quello accessorio. Trattasi, all’evidenza, di azione intrapresa dal creditore di uno dei debitori in solido ai sensi dell’art. 2901 c.c., avente ad oggetto un negozio giuridico, con la conseguenza che il relativo giudicato si forma sulla dichiarazione di inefficacia dell’atto revocando.

Rispetto all’atto di costituzione di fondo patrimoniale da parte dei due coniugi, considerato a titolo gratuito, l’azione revocatoria va esperita dal creditore nei confronti, quali litisconsorti necessari, della moglie, del marito ed, a determinate condizioni, dei tigli, poichè la sentenza è destinata a fare stato esclusivamente nei confronti di costoro (oltre che ovviamente del creditore che ha promosso l’azione).

A questo proposito, è sufficiente menzionare la sentenza di questa Corte n. 21494 del 2011, con la quale, richiamando la precedente sentenza n. 15917 del 2006, si è affermato il principio per il quale “la natura reale del vincolo di destinazione impressa dalla costituzione del fondo patrimoniale per i bisogni della famiglia e la necessità quindi che la sentenza faccia stato nei confronti di tutti coloro per i quali è stata costituita, comportano che nel successivo giudizio promosso con l’azione revocatoria siano legittimati passini entrambi i coniugi anche se l’atto sia stato stipulato da uno solo di essi, non potendo in ogni caso negarsi l’interesse anche dell’altro coniuge, quale beneficiario dell’atto, a partecipare al giudizio”. Ancora, in riferimento all’art. 168 c.c., si è affermato che “la proprietà dei beni costituenti il fondo patrimoniale spetta ad entrambi i coniugi, salvo che sia diversamente stabilito nell’atto di costituzione. Con la conseguenza che, nell’azione revocatoria, promossa dal creditore personale. dell’atto costitutivo del fondo patrimoniale, al quale abbiano preso parte entrambi i coniugi divenendo comproprietari dei beni costituenti il fondo stesso, la legittimazione passiva compete ad entrambi i coniugi” (Cfr. Cass. n. 5402/2004).

Peraltro, come rilevato dalla resistente, era in facoltà dell’istituto di credito promuovere l’azione revocatoria, ai sensi dell’art. 2901 c.c. – ricorrendone i presupposti – nei confronti di quello che, tra più coobbligati solidali, aveva compiuto atti di disposizione del proprio patrimonio, a nulla rilevando che i patrimoni degli altri coobbligati fossero singolarmente sufficienti a garantire l’adempimento (così Cass. n. 6486/11, citata nel controricorso).

Alla luce di quanto esposto, essendosi svolto il giudizio nei confronti di entrambi i coniugi, senza che vi dovessero partecipare la società debitrice principale ed i condebitori in solido, non vi è stata alcuna violazione delle norme sul litisconsorzio necessario. Perciò si propone il rigetto del ricorso”.

La relazione è stata notificata come per legge.

Ha depositato memoria soltanto la parte resistente.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, il Collegio ha condiviso i motivi in fatto ed in diritto della relazione.

In conclusione, il ricorso va rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, sussistono i presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida, in favore della società resistente, nell’importo complessivo di Euro 4.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti principali, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della sesta sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, il 13 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 27 settembre 2016

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