Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19046 del 16/07/2019

Cassazione civile sez. VI, 16/07/2019, (ud. 26/03/2019, dep. 16/07/2019), n.19046

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24059-2018 proposto da:

O.N.W., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato FLAVIO GRANDE;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS);

– Intimato –

avverso il decreto n. R.G. 14787/2017 del TRIBUNALE di BOLOGNA,

depositato il 05/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 26/03/2019 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO

MARULLI.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. Con il ricorso in atti si impugna l’epigrafato decreto con il quale il Tribunale di Bologna, attinto dal ricorrente ai sensi del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 35 – bis, ha confermato il diniego di protezione internazionale ed umanitaria pronunciato nei suoi confronti dalla Commissione territoriale e se ne chiede la cassazione in ragione 1) della violazione dell’art. 111 Cost., in riferimento al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3, per aver il decidente ricusato la credibilità del ricorrente sul rilievo che questo non avesse prodotto alcun documento, quantunque il rilievo non fosse conferente, della genericità della sua narrazione, quantunque essa non fosse tale, e della non riscontrabilità di quanto narrato alla luce delle fonti informative disponibili, quantunque le stesse fonti dessero atto del contrario; 2) della violazione dell’art. 111 Cost. in riferimento al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, per aver il decidente ascritto rilevanza ai fini di escludere la ricorrenza delle condizioni previste dalla norma al fatto che nella regione di provenienza del ricorrente non sussisterebbero i pericoli paventati, malgrado la circostanza a legislazione vigente non sia dirimente.

Non ha svolto attività difensiva l’amministrazione intimata.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

2. Il primo motivo di ricorso è inammissibile essendo inteso a sollecitare un rinnovato apprezzamento delle circostanze fattuali che hanno indotto il tribunale a dubitare della credibilità del ricorrente; e ciò sulla base di un giudizio che, anche se si rendesse trascurabile l’aspetto relativo all’indisponibilità di documentazione – rilievo nella sua pretesa inconferenza, peraltro, mitigato dal fatto che il ricorrente abbia continuato a mantenere i contatti con la propria famiglia -, riposa sulla positiva affermazione che il narrante, oltre ad aver descritto “genericamente” la vicenda nel suo insieme con riferimento alle circostanze della morte del padre, del culto di cui questo era sacerdote e delle minacce ricevute per succedergli, non “è stato neppure in grado di collocare temporalmente il fatto, non avendo riferito nè quando si era verificata la morte del padre nè quanto tempo dopo avesse deciso di partire per sottrarsi alla volontà degli anziani che lo volevano costringere a diventare Chief Priest dell’idolo”, rivelandosi di contro a ciò non significativa l’illazione diversamente ritratta dal documento informativo richiamato dal decidente, non constando, come il medesimo riferisce che, seppure le modalità di selezione seguano un rituale prestabilito, non risultano “casi verificabili in cui i nigeriani hanno sofferto minacce o violenze per aver rifiutato di accettare tali posizioni per motivi religiosi”.

3. Il secondo motivo è inammissibile poichè non intercetta la ratio decidendi sottesa al provvedimento impugnato, posto che il Tribunale non ha affatto affermato che il ricorrente potrebbe sottrarsi al pericolo paventato recandosi in altra zona del paese non interessata da fenomeni rilevanti ai fini delle misure richieste, ma si è limitato a prendere atto che nell’area di provenienza del richiedente (Delta State), in base alle informazioni tratte da fonti internazionali, non si ravvisano fenomeni integranti la fattispecie del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c).

4. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile.

5. Nulla spese in difetto di costituzione avversaria.

6. Ricorrono le condizioni per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 – quater.

P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 – quater, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della VI – I sezione civile, il 26 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 16 luglio 2019

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