Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19046 del 14/09/2020

Cassazione civile sez. VI, 14/09/2020, (ud. 03/07/2020, dep. 14/09/2020), n.19046

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. COSENTINO Antonello – Presidente –

Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13077-2019 proposto da:

L.A., rappresentato e difeso dall’Avvocato PAOLA GIARDI;

– ricorrente –

contro

F.M.R., rappresentato e difeso dall’Avvocato (OMISSIS);

– controricorrente –

e contro

FL.AG., L.C., L.E., L.G.,

L.M., L.M.L., LA.MA., l.m.,

L.O., L.D., G.E.;

– intimati –

avverso l’ordinanza della CORTE D’APPELLO di TORINO, depositata il

19/02/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

03/07/2020 dal Consigliere Dott. ANTONIO SCARPA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

L.A. ha proposto ricorso articolato in cinque motivi avverso l’ordinanza ex art. 348 bis del 6 febbraio 2019, resa dalla Corte d’appello di Torino.

Resiste con controricorso F.M.R., mentre rimangono intimati, senza aver svolto attività difensive in questa sede, L.C., L.E.. La.Em., L.G., L.M., L.M.L., La.Ma., l.m., L.O., L.D., G.E..

La Corte d’appello di Torino, con l’ordinanza del 6 febbraio 2019, ha dichiarato inammissibile ex art. 348 bis c.p.c., l’appello proposto da L.A. contro la sentenza resa in primo grado, che aveva rigettato la domanda di falsità del testamento olografo (OMISSIS) della de cuius L.L.. Per la Corte di Torino, l’appello di L.A. (al pari di quello formulato da F.M.R.) non aveva una ragionevole probabilità di esser accolto, limitandosi a reiterare le questioni sull’onere della prova della non autenticità del testamento e sulle conclusioni della consulenza grafologica espletata.

Il primo motivo del ricorso di L.A. deduce l’insussistenza delle condizioni per l’applicabilità dell’art. 348 bis c.p.c., quanto alle doglianze poste in punto di onere della prova e di verificazione della scrittura privata testamentaria.

Il secondo motivo del ricorso di L.A. deduce l’omessa applicazione dell’art. 2697 c.c., artt. 112,216,217,218 c.p.c., artt. 3,24 e 111 Cost., quanto alle prove testimoniali dedotte ed alla perizia grafologica depositata.

Il terzo motivo del ricorso di L.A. denuncia l’omessa applicazione dell’art. 2697 c.c., artt. 214,215,216 c.p.c., circa l’onere della prova della veridicità del testamento.

Il quarto motivo deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., artt. 115,116,216,217,218 c.p.c., artt. 3,24 e 111 Cost., in ordine alle scritture di comparazione ed alla CTU.

Il quinto motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 61 c.p.c., e ss., e art. 13 disp. att. c.c., con riguardo alla figura del CTU.

Su proposta del relatore, che riteneva che il ricorso potesse essere dichiarato inammissibile, con la conseguente definibilità nelle forme di cui all’art. 380-bis c.p.c., in relazione all’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 1), il presidente ha fissato l’adunanza della camera di consiglio.

Il ricorso è inammissibile, giacchè non proposto contro il provvedimento di primo grado. A pagina 2 del ricorso la decisione impugnata è individuata come “ordinanza emessa ex art. 348 bis c.p.c., dalla Corte d’Appello di Torino, sezione 2, emessa il 6 febbraio 2019, comunicata in data 19 febbraio 2019”. Ancora a pagina 11 del ricorso è specificato, dopo aver richiamato l’ordinanza della Corte d’appello, che “avverso tale provvedimento, e in rinnovazione avverso le doglianze proposte contro la sentenza di primo grado” viene proposta l’impugnazione per cassazione. Le censure formulate non rivelano, a loro volta, alcuna specifica riferibilità al provvedimento di primo grado.

Essendo qui impugnata, come visto, l’ordinanza ex art. 348 bis c.p.c., dalla Corte d’Appello di Torino, emessa il 6 febbraio 2019, non ricorrono i presupposti per la riunione, ai sensi dell’art. 335 c.p.c., con il ricorso proposto da F.M.R. avverso la sentenza di primo grado, cui fa riferimento il controricorso.

L’ordinanza di inammissibilità dell’appello resa ex art. 348 bis c.p.c., e art. 348 ter c.p.c., quale quella pronunciata dalla Corte d’appello di Torino, è, allora, ricorribile per cassazione, ai sensi dell’art. 111 Cost., comma 7, limitatamente ai vizi suoi propri costituenti violazioni della legge processuale (quali, per mero esempio, l’inosservanza delle specifiche previsioni di cui all’art. 348 bis c.p.c., comma 2, e art. 348 ter c.p.c., comma 1, primo periodo e comma 2, primo periodo), purchè compatibili con la logica e la struttura del giudizio ad essa sotteso (Cass. Sez. U, 02/02/2016, n. 1914), prescrivendo, piuttosto, il medesimo art. 348 ter, comma 3, che l’impugnazione per cassazione sia volta avverso il provvedimento di primo grado.

La Corte di Torino ha, del resto, operato unicamente una valutazione complessiva, in chiave prognostica, dei motivi di gravame, senza sovrapporre argomentazioni in fatto ed in diritto rilevate “ex novo” rispetto a quelle della decisione di primo grado, e quindi senza dar luogo ad autonome “rationes decidendi”, ed anzi condividendo la motivazione della decisione di primo grado (cfr. anche Cass. Sez. 3, 29/07/2016, n. 15776; Cass. Sez. 3, 19/09/2019, n. 23334).

Quanto in particolare al primo motivo, è comunque inammissibile il ricorso per cassazione, con il quale si contesti un “error in judicando” contro l’ordinanza ex art. 348 bis e ter c.p.c., in relazione all’assunta erroneità della formulazione del giudizio prognostico di manifesta infondatezza nel merito dell’appello. In ordine alle altre censure, basta ribadire che anche quando il ricorso per cassazione espliciti la volontà di impugnare congiuntamente la sentenza di primo grado e l’ordinanza di inammissibilità dell’appello ex art. 348-bis c.p.c., esso deve contenere la trattazione separata delle censure indirizzate a ciascuno dei due provvedimenti e, ove sia ritenuta l’esistenza di un identico errore, deve individuare ed illustrare tale identità, così da consentire di distinguere quale sia la critica da riferire all’uno e quale all’altro di essi, essendo in mancanza il ricorso inidoneo a raggiungere il suo scopo, che è quello della critica al provvedimento impugnato (cfr. Cass. Sez. 6 – 3, 17/05/2017, n. 12440).

Il ricorso va perciò dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente a rimborsare alla controricorrente F.M.R. le spese del giudizio di cassazione nell’importo liquidato in dispositivo. Non occorre provvedere al riguardo per gli altri intimati, i quali non hanno svolto attività difensive.

Sussistono i presupposti processuali per il versamento – ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, -, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente a rimborsare alla controricorrente le spese sostenute nel giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 5.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre a spese generali e ad accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del cit. art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 6 – 2 Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 3 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 14 settembre 2020

 

 

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