Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19046 del 06/09/2010

Cassazione civile sez. un., 06/09/2010, (ud. 24/11/2009, dep. 06/09/2010), n.19046

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARBONE Vincenzo – Primo Presidente –

Dott. ELEFANTE Antonino – Presidente di sezione –

Dott. D’ALONZO Michele – Consigliere –

Dott. SETTIMJ Giovanni – Consigliere –

Dott. GOLDONI Umberto – Consigliere –

Dott. SALME’ Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. NAPPI Aniello – Consigliere –

Dott. BUCCIANTE Ettore – Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 833/2009 proposto da:

AMERICAN LAUNDRY S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ALESSANDRO III 6,

presso lo studio dell’avvocato SCOTTO Ferdinando, che la rappresenta

e difende, per procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA INTEGRATA CON IL S.S.R. – SECONDA

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI NAPOLI, in persona del Direttore Generale

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA DEL POPOLO 18,

presso lo studio dell’avvocato NARDONE Antonio, che la rappresenta e

difende, per procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n.

5518/2007 del TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE dì NAPOLI;

uditi gli avvocati PIERDOMINICI per delega dell’avvocato Ferdinando

Scotto, Ivone CACCIAVILLANI per delega dell’avvocato Antonio Nardone;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

24/11/2009 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE SALME’;

lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale dott.

Massimo FEDELI, il quale chiede che la Corte di Cassazione, a sezioni

unite, dichiari la giurisdizione dell’A.G.O. con le pronunce di

legge.

 

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che, la American Laundry s.p.a., appaltatrice del servizio di noleggio e lavaggio di biancheria per l’Azienda Ospedaliera “universitaria della Seconda Università degli Studi di Napoli, ha chiesto al t.a.r. Campania con ricorso del 10 gennaio 2009 l’annullamento della delibera del direttore generale di detta azienda che, in asserito esercizio dei poteri di autotutela, ha annullato l’autorizzazione implicita a sottoscrivere una transazione relativa alla pretesa dell’appaltatrice alla revisione dei prezzi, annullando altresì l’accordo transattivo e sospendendone l’esecuzione con richiesta di restituzione di quanto già versato;

che, con ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione la società, sul rilievo che nelle more ha chiesto e ottenuto decreto ingiuntivo per il pagamento delle somme di cui alla transazione e che, incidendo l’atto di autotutela sulle situazioni di diritto soggettivo sorte dalla transazione, la questione relativa alla validità di tale atto non avente carattere autoritativo appartiene alla cognizione del giudice ordinario, ha chiesto che sia dichiarata la giurisdizione dell’a.g.o.;

che l’azienda ospedaliera deduce che la controversia di cui si tratta appartiene alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi del D.Lgs. n. 163 del 2006, art. 244, e che, comunque, l’atto di autotutela avrebbe natura provvedimentale, essendo diretto ad annullare un contratto stipulato senza previa valida delibera di autorizzazione a contrarre;

che il procuratore generale ha chiesto che sia dichiarata la giurisdizione dell’a.g.o..

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che la controversia instaurata davanti al giudice amministrativo non attiene alla pretesa diretta a ottenere il pagamento della revisione prezzi ma all’esecuzione di un accordo transattivo annullato dall’Azienda ospedaliera e che pertanto non è applicabile il D.Lgs. n. 163 del 2006, art. 244;

che l’atto dell’Azienda ospedaliera di annullamento della transazione e degli atti esecutivi incide sulle situazioni giuridiche di diritto soggettivo sorte dal contratto stipulato con la ricorrente e che pertanto la cognizione sulla controversia sorta a seguito dell’adozione di tale atto appartiene al giudice ordinario (Cass. n. 26792/2008, 14572/2007, 27170/2006, 6992/2005, 8701/2005, 19787/2003);

che sussistono giusti motivi per compensare le spese di questo giudizio, in considerazione del fatto che la stessa ricorrente ha adito il giudice amministrativo.

P.Q.M.

La corte dichiara la giurisdizione dell’autorità giudiziaria ordinaria e compensa le spese di questo giudizio e rimette le parti innanzi il giudice ordinario, competente per territorio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni Unite Civili, il 24 novembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 6 settembre 2010

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