Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19046 del 06/07/2021

Cassazione civile sez. II, 06/07/2021, (ud. 28/01/2021, dep. 06/07/2021), n.19046

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25266/2019 proposto da:

A.M., elettivamente domiciliato in Padova, via Trieste

n. 49, presso lo studio dell’avv.to CATERINA BOZZOLI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che

lo rappresenta e difende;

– controricorrente a debito –

avverso la sentenza n. 304/2019 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 04/02/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

28/01/2021 dal Consigliere Dott. LUCA VARRONE.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

1. La Corte d’Appello di Venezia, con sentenza pubblicata il 4 febbraio 2019, respingeva il ricorso proposto da A.M., cittadino della Nigeria, avverso il provvedimento con il quale il Tribunale di Venezia aveva rigettato l’opposizione avverso la decisione della competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale che aveva, a sua volta, rigettato la domanda proposta dall’interessato di riconoscimento dello status di rifugiato e di protezione internazionale, escludendo altresì la sussistenza dei presupposti per la protezione complementare (umanitaria).

2. Il richiedente aveva raccontato di aver deciso di lasciare il proprio paese perchè temeva per sè stesso in quanto alcune persone alla sua presenza avevano sparato ad un uomo che era poi deceduto. Egli non ricordava la data dell’accadimento che era stato determinato da ragioni economiche per la mancata restituzione di denaro. Egli comunque non era stato accusato o arrestato in relazione a questo fatto che sarebbe avvenuto nel 2009 quando aveva undici anni.

3. La Corte d’Appello confermava la valutazione di inattendibilità del racconto già espressa dal Tribunale in quanto generico, lacunoso, contraddittorio ed inverosimile.

La non credibilità del racconto determinava il rigetto della domanda di riconoscimento dello status di rifugiato e di protezione sussidiaria, ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b).

Non ricorrevano i presupposti neanche della protezione di cui alla successiva lett. c), del citato art. 14, non risultando dalla consultazione delle fonti ufficiali, che la Nigeria, paese di provenienza del ricorrente, fosse soggetta a una violenza generalizzata.

Anche il permesso di soggiorno per motivi umanitari doveva essere negato non sussistendone i presupposti di vulnerabilità nè con riferimento alla complessiva situazione del paese di origine nè in relazione alla specifica condizione soggettiva del ricorrente. Inoltre, il suo racconto non era stato ritenuto credibile.

2. A.M. ha proposto ricorso per cassazione avverso il suddetto decreto sulla base di due motivi di ricorso.

3. Il Ministero dell’interno si è costituito con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. Il primo motivo di ricorso è così rubricato: mancato riconoscimento della protezione sussidiaria. Violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14.

La censura attiene alla ritenuta non credibilità del racconto del richiedente sulla base di affermazioni illogiche, immotivate e in contrasto con le risultanze dell’istruttoria oltre che con le fonti internazionali e la giurisprudenza dominante. In particolare, con riferimento all’età del richiedente al momento del verificarsi dell’omicidio cui aveva assistito.

2. Il secondo motivo di ricorso è così rubricato: violazione e falsa applicazione in merito al mancato riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari. Insufficienza e contraddittorietà della motivazione.

La censura attiene al rigetto del permesso di soggiorno per motivi umanitari nonostante il ricorrente abbia subito eventi fortemente traumatici sin dall’età di 11 anni essendo orfano di entrambi i genitori e non avendo alcun punto di riferimento in patria. Il suo rimpatrio pertanto sarebbe fonte di gravissimo pregiudizio mentre la motivazione della Corte d’Appello sulle ragioni del rigetto sarebbe del tutto insufficiente.

3. I due motivi di ricorso che possono essere esaminati congiuntamente stante la loro connessione sono inammissibili.

La valutazione in ordine alla credibilità del racconto del richiedente costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito, il quale deve valutare se le dichiarazioni siano coerenti e plausibili, del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma 5, lett. c). Tale apprezzamento di fatto è censurabile in cassazione solo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, come mancanza assoluta della motivazione, come motivazione apparente, come motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, dovendosi escludere la rilevanza della mera insufficienza di motivazione e l’ammissibilità della prospettazione di una diversa lettura ed interpretazione delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente, trattandosi di censura attinente al merito. (Sez. 1, Ordinanza n. 3340 del 05/02/2019, Rv. 652549).

Il Tribunale ha fatto esplicito riferimento a fonti qualificate dalle quali ha tratto la convinzione che la Nigeria non sia una zona rientrante tra quelle di cui del D.Lgs. n. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c).

Deve ribadirsi che, in tema di protezione sussidiaria, anche l’accertamento della situazione di “violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale”, di cui alla norma citata, che sia causa per il richiedente di una sua personale e diretta esposizione al rischio di un danno grave implica un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito. Il risultato di tale indagine può essere censurato, con motivo di ricorso per cassazione, nei limiti consentiti dal novellato art. 360 c.p.c., n. 5 (Cass. ord. 30105 del 2018). Il potere-dovere di cooperazione istruttoria, correlato all’attenuazione del principio dispositivo quanto alla dimostrazione, e non anche all’allegazione, dei fatti rilevanti, è stato dunque correttamente esercitato, benchè la vicenda personale narrata sia stata ritenuta non credibile (Cass. n. 14283/2019). Inoltre, con riferimento alle ipotesi di cui del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b), deve evidenziarsi che il racconto del richiedente non è stato ritenuto credibile e che, in tal caso, non si impone l’esercizio dei poteri ufficiosi circa l’esposizione a rischio del richiedente in virtù della sua condizione soggettiva.

In ordine al riconoscimento della protezione umanitaria, anche in questo caso il diniego è dipeso dall’accertamento dei fatti da parte del giudice di merito, che ha escluso, con idonea motivazione, alla stregua di quanto considerato nei paragrafi che precedono, l’esistenza di una situazione di integrazione da cui derivare una sua particolare vulnerabilità in caso di rientro forzoso. All’accertamento compiuto dai giudici di merito viene inammissibilmente contrapposta, in modo peraltro del tutto generico, una diversa interpretazione delle risultanze di causa. In particolare, deve nuovamente evidenziarsi che il ricorrente non ha allegato alcuna effettiva condizione di integrazione e che la condizione di vulnerabilità è stata esclusa sia sotto il profilo soggettivo che sotto quello oggettivo e che il racconto del richiedente non è stato ritenuto credibile.

5. In conclusione il ricorso è inammissibile. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

6. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 2000 più spese prenotate a debito;

ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente principale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 28 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 6 luglio 2021

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