Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19045 del 17/07/2018


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Civile Ord. Sez. U Num. 19045 Anno 2018
Presidente: MAMMONE GIOVANNI
Relatore: GIUSTI ALBERTO

ORDINANZA
sul ricorso, iscritto al NRG 2425 del 2018, per regolamento di giurisdizione proposto d’ufficio dal Tribunale amministrativo regionale per
la Basilicata con ordinanza in data 11 gennaio 2018, nella causa vertente tra:
FALLACE Vittoria e BREGLIA Gerardo, nella qualità di eredi di BREGLIA Giosuè;
– ricorrenti non costituiti in questa sede e
COMUNE di SENISE;
– resistente non costituito in questa sede –

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19
giugno 2018 dal Consigliere Alberto Giusti;

Data pubblicazione: 17/07/2018

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Federico Sorrentino, che ha concluso per
l’inammissibilità del proposto regolamento d’ufficio.

FATTI DI CAUSA

Breglia, con atto di citazione notificato in data 11 febbraio 2002 convennero in giudizio dinanzi al Tribunale di Lagonegro il Comune di
Senise per sentirlo condannare al pagamento dell’indennizzo per ingiustificata reiterazione del vincolo urbanistico al di là del ragionevole
termine, da quantificarsi in corso di causa, dal settembre 1978, oltre
accessori.
Dedussero gli attori di essere proprietari di terreni in agro di Senise alla contrada San Francesco o Dietro il Convento; che detti terreni
in data 11 settembre 1973 erano stati vincolati dal Comune di Senise
con il piano di fabbricazione sotto la tipologia di “Verde Vincolato”;
che il suddetto vincolo, ai sensi dell’art. 2 della legge 19 novembre
1968, n. 1187, non poteva avere una durata superiore a cinque anni;
che, essendo stato sempre reiterato ed ancora vigente, il suddetto
vincolo, comportante la inedificabilità dei suoli, non aveva più carattere meramente conformativo, ma aveva assunto natura sostanzialmente espropriativa.
Il Comune di Senise si costituì in giudizio, eccependo in via preliminare il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, sul rilievo che la
materia urbanistica, concernente tutti gli aspetti dell’uso del territorio, doveva ritenersi attribuita alla giurisdizione esclusiva del giudice
amministrativo.
2. – L’adito Tribunale di Lagonegro, con sentenza resa pubblica
mediante deposito in cancelleria il 14 gennaio 2004, dichiarò il difetto
di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministra-

1. – Vittoria Faillace (o Fallace) e Gerardo Breglia, eredi di Giosuè

tivo, ai sensi dell’art. 34 del d.lgs. n. 80 del 1998, come sostituito
dall’art. 7 della legge n. 205 del 2000.
3. – Con ricorso notificato in data 8-15 marzo 2005, i medesimi
Vittoria Faillace (o Fallace) e Gerardo Breglia hanno chiesto al Tribunale amministrativo regionale per la Basilicata l’annullamento o la re-

terreni siti in agro di Senise con deliberazione dell’Il settembre
1973, e comunque la dichiarazione di illegittimità del vincolo alla scadenza del quinquennio in poi, e, per l’effetto, il riconoscimento del loro diritto alla corresponsione dell’indennizzo previsto, con relativa liquidazione, nella misura legalmente dovuta e da accertarsi in corso di
causa, nonché la condanna del Comune di Senise al risarcimento degli ulteriori danni per il comportamento illegittimo e colposo.
4. – Con ordinanza in data 11 gennaio 2018, resa all’esito della
prima udienza di discussione, l’adito TAR ha sollevato d’ufficio la questione di giurisdizione dinanzi alle Sezioni Unite della Corte di cassazione, ritenendo che la competenza giurisdizionale sulla controversia
spetti al giudice ordinario.
Il Tribunale amministrativo ricorda che, secondo la giurisprudenza
della Corte regolatrice (Cass., Sez. U., 23 febbraio 2000, n. 33), condivisa dal Consiglio di Stato (Ad. Plen., 24 maggio 2007, n. 7), nel
periodo precedente all’entrata in vigore, il 30 giugno 2003, del d.P.R.
8 giugno 2001, n. 327, le controversie in materia di protrazione dei
vincoli espropriativi o sostanzialmente espropriativi spettavano alla
cognizione del giudice ordinario, trattandosi di questioni di carattere
patrimoniale, attinenti a diritti soggettivi.
Ad avviso del giudice confliggente, anche per il periodo successivo
al 30 giugno 2003 non sussisterebbe alcun dubbio sulla giurisdizione
del giudice ordinario, giacché l’art. 39 del citato d.P.R. n. 327 del
2001, rubricato “Indennità dovuta in caso di incidenza di previsioni
urbanistiche su particolari aree comprese in zone edificabili”, ha

voca del vincolo, classificato come “Verde Vincolato”, impresso sui

espressamente stabilito che la domanda rivolta al conseguimento
dell’indennità da reiterazione del vincolo si propone con atto di citazione dinanzi alla corte d’appello.
5. – Il conflitto è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio sulla base delle conclusioni scritte del pubblico ministero, ai sensi

l’inammissibilità del proposto regolamento.
Secondo il pubblico ministero, il ricorso avanti al TAR concerne
una domanda diversa rispetto a quella originariamente proposta dinanzi al Tribunale di Lagonegro: pur presentando indubbi profili di
somiglianza (anche negli argomenti dedotti), non si tratta di controversia proposta in mera riassunzione (translatío iudícii) di quella già
proposta avanti al giudice ordinario (della quale nel ricorso non si fa,
non a caso, alcuna menzione), ma di domanda autonomamente proposta, ancorché basata su medesime circostanze di fatto e anch’essa
tendente, comunque, al riconoscimento di una somma di denaro.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. – Va preliminarmente esaminata l’eccezione di inammissibilità
del proposto conflitto negativo di giurisdizione, sollevata dal pubblico
ministero sul rilievo che nella specie con il ricorso avanti al TAR confliggente sarebbe stata avanzata una domanda diversa da quella originariamente azionata dinanzi al Tribunale ordinario.
2. – L’eccezione è fondata.
Il giudizio promosso dinanzi al Tribunale amministrativo regionale
per la Basilicata dopo la declinatoria di giurisdizione da parte del giudice ordinario non può intendersi come riproposizione di quello inizialmente incardinato davanti al Tribunale di Lagonegro.
Invero, con la citazione notificata nel febbraio 2002 gli attori hanno chiesto al Tribunale ordinario il riconoscimento in proprio favore
del diritto all’indennizzo, a seguito della ingiustificata reiterazione, oltre qualsiasi ragionevole termine, sui terreni di loro proprietà, del vin-

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dell’art. 380-ter cod. proc. civ., il quale ha chiesto dichiararsi

colo di inedificabilità, sotto la tipologia di “Verde Vincolato”, e la condanna del Comune di Senise al relativo pagamento, con decorrenza
dal settembre 1978 o dal diverso termine ritenuto di giustizia.
Invece, con il ricorso al Tribunale amministrativo del marzo 2005,
i medesimi proprietari hanno domandato “l’annullamento o la revoca

di fabbricazione in data 11 settembre 1973, con il quale i terreni siti
in agro di Senise … venivano sottoposti al vincolo di inedificabilità sotto la tipologia ‘Verde Vincolato’ con contestuale condanna del Comune
di Senise al pagamento dell’indennizzo dovuto a causa
dell’ingiustificata reiterazione del vincolo di inedificabilità e al risarcimento del danno subito dai ricorrenti, oltre interessi e rivalutazione”;
e hanno chiesto, in via subordinata, che venga dichiarata “illegittima
la ripetuta – immotivata – reiterazione, ovvero la mancata revoca del
vincolo suindicato a far data dalla scadenza del primo quinquennio,
con conseguente condanna del Comune resistente al pagamento
dell’indennizzo, del risarcimento del danno, oltre rivalutazione ed interessi”.
E’ evidente la diversità delle due domande, giustamente sottoli-

neata dal pubblico ministero: nell’atto di citazione dinanzi al Tribunale
ordinario, non solo non si fa cenno alcuno alla illegittimità
dell’apposizione del vincolo con la delibera di approvazione del piano
di fabbricazione dell’Il settembre 1973, ma il diritto all’indennizzo è
affermato esistente, in base alla richiamata sentenza della Corte costituzionale n. 179 del 1999, “a seguito della ingiustificata reiterazione del vincolo, essendo stato superato qualsiasi ragionevole termine,
a decorrere dal settembre 1978 o da quando si riterrà di giustizia e
fino ad oggi”; al contrario, il ricorso al TAR, pur riferendosi in alcune
parti anche alla reiterazione del vincolo, si incentra proprio, in via
principale, sulla richiesta di annullamento ovvero di revoca del vincolo
imposto sui terreni già con la deliberazione dell’Il settembre 1973,

del vincolo imposto dal Comune di Senise, con approvazione del piano

che li ha fatti ricadere sotto la tipologia di “Verde Vincolato”, oltre che
sulla richiesta di risarcimento degli “ulteriori danni” per l’esercizio di
attività amministrativa illegittima.
Questa diversità di domande, e l’impossibilità di ricondurre la controversia dinanzi al Tribunale amministrativo regionale ad un’ipotesi

al Tribunale ordinario, è confermata dalla stessa impostazione del ricorso al TAR, nel quale i ricorrenti non fanno menzione alcuna né del
precedente atto di citazione, né della sentenza declinatoria della giurisdizione pronunciata dal giudice ordinario.
3. – Il conflitto di giurisdizione sollevato dal TAR per la Basilicata
va, pertanto, dichiarato inammissibile.
E ciò sulla base del principio di diritto per cui, ai sensi dell’art. 11,
comma 3, cod. proc. amm. (e dell’art. 59 della legge n. 69 del 2009),
in tanto il conflitto può essere sollevato dal giudice successivamente
adito, in quanto – oltre a ricorrere gli altri requisiti (la tempestività
della riproposizione della domanda; il non superamento del termine
preclusivo della prima udienza; la mancanza di pronuncia delle Sezioni Unite, nel processo, sulla questione di giurisdizione) – la causa dinanzi a lui promossa costituisca riproposizione di quella per la quale il
giudice preventivamente adito aveva dichiarato il proprio difetto di
giurisdizione. Ove, invece, di riassunzione non si tratti, ma si sia di
fronte alla proposizione di una nuova ed autonoma domanda, di contenuto diverso da quella azionata nel precedente giudizio, il giudice
adito successivamente, difettando la medesimezza della causa, non
può investire direttamente le Sezioni Unite della risoluzione della questione di giurisdizione, ma è, se del caso, tenuto a statuire sulla stessa (cfr. Cass., Sez. U., 9 settembre 2010, n. 19256; Cass., Sez. U.,
20 luglio 2011, n. 15868; Cass., Sez. U., 10 marzo 2014, n. 5493).

di mera riassunzione (translatio iudicii) di quella già proposta dinanzi

4. – Non vi è luogo a pronuncia sulle spese, trattandosi di regolamento di giurisdizione sollevato d’ufficio, nel quale le parti non hanno svolto attività difensiva.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il conflitto di giurisdizione sollevato d’ufficio.

Il Presidente

Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del 19 giugno 2018.

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