Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19045 del 06/07/2021

Cassazione civile sez. II, 06/07/2021, (ud. 28/01/2021, dep. 06/07/2021), n.19045

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25226/2019 proposto da:

C.U.T., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA COMANO

95, presso lo studio dell’avvocato LUCIANO FARAON, rappresentato e

difeso dall’avvocato ANDREA FARAON;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, COMMISSIONE TERRITORIALE RICONOSCIMENTO

PROTEZIONE INTERNAZIONALE VICENZA, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente a debito –

avverso il decreto del TRIBUNALE di VENEZIA, depositato il

01/08/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

28/01/2021 dal Consigliere Dott. LUCA VARRONE.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

1. Il Tribunale di Venezia, con decreto pubblicato il 1 agosto 2019, respingeva il ricorso proposto da C.U.T., cittadino del Bangladesh, avverso il provvedimento con il quale la competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale aveva, a sua volta, rigettato la domanda proposta dall’interessato di riconoscimento dello status di rifugiato e di protezione internazionale, escludendo altresì la sussistenza dei presupposti per la protezione complementare (umanitaria).

2. Il richiedente, con riferimento ai motivi che lo avevano indotto ad espatriare aveva riferito di essere stato rapito nel 2013 dopo essersi rifiutato ripetutamente di pagare una certa somma quale tassa o pizzo per il negozio di sigarette da lui gestito; di essere stato ferito al braccio dopo il rapimento; di non aver denunciato i rapinatori alla polizia perchè lo avevano minacciato di morte; di essersi pertanto trasferito a (OMISSIS) e di aver fatto l’imbianchino fino al 2016. Egli aveva deciso di lasciare il Bangladesh per la Libia a causa delle minacce di morte subite ogni volta che tornava al villaggio. In Libia era stato anche rapito e derubato.

3. Il ricorrente sentito dal Tribunale confermava i fatti narrati dinanzi la commissione territoriale, precisando che al momento del rapimento i criminali gli avevano preso il negozio.

4. Il Tribunale rigettava la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato atteso che il racconto non era credibile. Pertanto non emergevano elementi di persecuzione e mancavano i presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale, sia con riferimento alla domanda di riconoscimento dello status di rifugiato, sia a quella di protezione sussidiaria del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. a) e b).

Del pari, doveva essere rigettata la domanda di protezione sussidiaria del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c). Dalle fonti internazionali, infatti, emergeva che il Bangladesh era un paese nel quale non sussisteva alcun conflitto armato nel senso richiesto ai fini della suddetta protezione.

Infine, quanto alla richiesta concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari il Tribunale evidenziava che non vi erano i presupposti per il suo accoglimento non avendo questi raggiunto un adeguato livello di integrazione sociale. Inoltre, il suo racconto non era stato ritenuto credibile e non poteva effettuarsi una valutazione comparativa con il paese d’origine.

2. C.U.T. ha proposto ricorso per cassazione avverso il suddetto decreto sulla base di tre motivi di ricorso.

3. Il Ministero dell’interno si è costituito con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. Il primo motivo di ricorso è così rubricato: violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3.

La censura attiene alla valutazione sulla non credibilità effettuata dal Tribunale in violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, citato art. 3, avendo il ricorrente soddisfatto tutti i presupposti richiesti senza alcuna contraddizione e con elementi di dettaglio.

2. Il secondo motivo di ricorso è così rubricato: violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, in relazione alla protezione sussidiaria.

La censura attiene alla erronea valutazione circa l’impossibilità di fare affidamento sulla protezione da parte delle autorità di polizia in Bangladesh. Il ricorrente infatti non si è rivolto alla polizia nonostante il timore fondato di essere ucciso in quanto non avrebbe trovato alcuna protezione.

3. Il terzo motivo di ricorso è così rubricato: violazione dell’articolo, del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, in relazione alla protezione umanitaria e al concetto di vulnerabilità.

Il ricorrente richiama il concetto di vulnerabilità e ritiene che, nella sua portata estensiva, ricomprenda anche la situazione generale del Bangladesh in relazione alla vicenda narrata dal richiedente che in caso di rientro sarebbe esposto a condizioni di vita particolarmente dolorose in violazione dei suoi diritti fondamentali. Egli peraltro sarebbe integrato in Italia anche se ha documentato solo un lavoro stagionale agricolo con una busta paga, avendo comunque lavorato saltuariamente in nero.

4. I tre motivi di ricorso che stante la loro connessione possono essere trattati congiuntamente sono inammissibili.

La prima censura è del tutto generica e non coglie la ratio decidendi del provvedimento impugnato che ha fondato il rigetto delle domande non solo per la non credibilità del racconto ma anche perchè i fatti narrati non rappresentavano alcuna situazione idonea al riconoscimento dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. a) e b).

La seconda censura è altrettanto generica oltre ad essere meramente ipotetica (qualora il richiedente si fosse rivolto all’autorità non avrebbe trovato protezione pag. 8 del ricorso).

In ordine al riconoscimento della protezione umanitaria, il diniego è dipeso dall’accertamento dei fatti da parte del giudice di merito, che ha escluso con idonea motivazione l’esistenza di una situazione di sua particolare vulnerabilità. All’accertamento compiuto dai giudici di merito viene inammissibilmente e genericamente contrapposta una diversa interpretazione delle risultanze di causa.

Quanto alla situazione lavorativa del ricorrente deve ribadirsi che il parametro dell’inserimento sociale e lavorativo dello straniero in Italia può essere valorizzato come presupposto della protezione umanitaria, non come fattore esclusivo, bensì come circostanza che può concorrere a determinare una situazione di vulnerabilità personale (Cass. n. 4455 del 2018), che, tuttavia, nel caso di specie è stata esclusa.

5. In conclusione il ricorso è inammissibile.

6. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

7. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente principale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 2.000 più spese prenotate a debito;

ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente principale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 28 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 6 luglio 2021

 

 

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