Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19044 del 27/09/2016


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Cassazione civile sez. VI, 27/09/2016, (ud. 22/06/2016, dep. 27/09/2016), n.19044

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14745/2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

COMPAGNIA TRASPORTI LAZIALI S.P.A., in persona dell’Amministratore

Delegato e legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA DEI MONTI PARIOLI 48, presso lo studio

dell’avvocato GIUSEPPE MARINI, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato LEONARDO PERRONE giusta procura a margine

del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 7256/6/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di ROMA del 13/10/2014, depositata il 03/12/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

22/06/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTA CRUCITTI;

udito l’Avvocato Giuseppe Marini difensore della controricorrente che

si riporta agli scritti.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

L’Agenzia delle Entrate ricorre, affidandosi a due motivi, nei confronti della Compagnia Trasporti Laziale s.p.a. (che resiste con controricorso), per la cassazione della sentenza, indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale del Lazio, riformando la decisione di primo grado, ha accolto il ricorso proposto dalla Società avverso l’avviso di accertamento a mezzo del quale, rilevato l’omesso e tardivo versamento della tassa di concessione governativa per l’impiego di apparecchiature per il servizio di telefonia mobile, venivano irrogate le relative sanzioni per l’anno 2010.

La Commissione Tributaria Regionale ha ritenuto che l’obbligo di corresponsione del tributo è posto a carico del concessionario del servizio, quale unico soggetto legittimato al versamento dell’imposta, e che, pertanto, eventuali termini di adempimento del pagamento della tassa sono a carico del gestore, quale sostituto di imposta, e non a carico dell’utente, il quale, pertanto, non può essere soggetto a sanzioni.

A seguito di deposito di relazione ex art.380 bis c.p.c., e di fissazione dell’adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituali comunicazioni, la controricorrente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Con il primo motivo l’Agenzia delle entrate deduce la violazione dell’art. 21 della tariffa allegata al D.P.R. n. 641 del 1972, e del D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 13, comma 2, laddove la Commissione regionale aveva ritenuto che la responsabilità per sanzioni ricadesse esclusivamente sul gestore di imposta.

1.1. La censura è fondata. Le note 1 e 2 dell’art. 21 della Tariffa annessa al D.P.R. n. 641 del 1972, così recitano: “1. La tassa è dovuta, con riferimento al numero di mesi di utenza considerati in ciascuna bolletta, congiuntamente al canone di abbonamento. 2. Le modalità e i termini versamento all’erario delle tasse riscosse dal concessionario del servizio sono stabiliti con demi del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.

Il Decreto del Ministro delle Finanze di concerto con il Ministro delle Poste e delle Telecomunicazioni del 24/09/1991, pubblicato in G.U. 271 del 1991 (“Termini e modalità di versamento all’erario, da parte della SIP, delle tasse di concessione governativa sulle licenze per l’impiego di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di telecomunicazione”) – “Visto il D.L. 13 maggio 1991, n. 151, art. 3, convertito, con modificazioni, dalla L. 12 luglio 1991, n. 202, con il quale è stata istituita la tassa di concessione governativa sulla licenza o documento sostitutivo della stessa per l’impiego di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione, con l’inclusione di tale tassa nella tariffa annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni e integrazioni, al numero d’ordine 131; Tenuto conto che la tassa predetta, dovuta in Lire 25.000 per ogni mese d’utenza a decorrere dal 1 giugno 1991, viene riscossa dalla SIP – Società italiana per l’esercizio delle telecomunicazioni S.p.a., concessionaria del servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazioni, su base bimestrale, unitamente ai canoni anticipate del bimestre di riferimento; Ritenuto che, ai sensi del comma 3, della nota annessa alla citata voce di tariffa, occorre stabilire le modalità ed i termini di versamento all’erario delle suindicate tasse riscosse dalla società concessionaria del servizio” – stabilisce: “Entro il 30 settembre 1991 la SIP deve versare all’erario, a titolo di acconto, P80 per cento delle tasse di concessione governativa addebitate per il periodo giugno-ottobre 1991 nelle bollette di pagamento dei canoni di abbonamento relativi al quinto bimestre 1991. Successivamente al mese di settembre 1991, entro la fine del mese del quale deve essere effettuato dagli utenti il pagamento dei canoni di abbonamento, la SIP deve versare parimenti l’80 per cento dell’ammontare delle tasse predette addebitate nelle bollette emesse per il bimestre cui le bollette stesse si riferiscono. Unitamente al detto acconto, la SIP deve altresì versare l’ammontare delle tasse contabilizzate nel mese precedente relativamente a bollette di bimestri anteriori. Entro la fine del mese seguente quello in cui va effettuato il versamento dell’acconto, la SIP deve versare la differenza tra le tasse riscosse relative al bimestre in corso, contabilizzate nel mese, e l’acconto corrisposto, nonchè l’ammontare delle tasse riscosse, relative a bollette di bimestri precedenti, contabilizzate nello stesso mese…. In ciascun mese in cui effettua il versamento in acconto, la SIP deve comunicare all’ispettorato predetto: l’ammontare delle tasse di concessione governativa addebitate agli utenti con le bollette di pagamento emesse per il bimestre di fatturazione in corso, l’importo dell’acconto versato, nonchè l’ammontare delle tasse versate relative a bimestri precedenti, distinte per bimestri di riferimento. Nel mese successivo la SIP deve comunicare allo stesso ispettorato l’ammontare sia delle riscossioni delle tasse di concessione governativa relative al periodo in corso contabilizzate nel mese sia del versamento integrativo dell’acconto. Deve altresì comunicare l’ammontare delle tasse riscosse, contabilizzate nel mese, relative a bimestri precedenti, parimenti distinte per bimestri di riferimento. Si considerano tempestivi i pagamenti della tassa di concessione governativa eseguiti nel corso del bimestre fatturato, per il quale il canone di abbonamento viene corrisposto in via anticipata. Entro il 31 gennaio di ogni anno la SIP, ai fini del recupero delle tasse evase e dell’applicazione delle sanzioni ci legge, deve comunicare al centro informativo della Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette, mediante supporto magnetico, l’elenco dei contribuenti, con l’indicazione delle generalità, della residenza e del numero di codice fiscale, che nei bimestri di abbonamento compresi nel primo semestre solare dell’anno precedente hanno omesso il pagamento delle tasse dovute o hanno effettuato il versamento delle stesse oltre il termine utile innanzi stabilito, specificando il bimestre di abbonamento al quale l’irregolarità si riferisce e, in caso di ritardato pagamento, la data in cui il pagamento stesso è stato eseguito….”.

Il D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 13, (Ritardati od omessi versamenti diretti e altre violazioni in materia di compensazione), disciplina il profilo sanzionatorio degli omessi versamenti diretti delle imposte, “alle prescritte scadenze”, con applicazione estesa ad “ogni ipotesi di mancato pagamento di un tributo o di una sua frazione nel termine previsto”. Nella specie, si controverte appunto delle sanzioni applicate per effetto del ritardato e omesso pagamento da parte della ricorrente della TCG.

In materia, questa Corte ha già statuito, in una fattispecie del tutto analoga, che: “in terna di radiofonia mobile, il termine per il pagamento, da parte dell’utente, della tassa di concessione governativa coincide con quello pattuito per il pagamento del canone contrattuale, in virtù del collegamento operato dalla “nota 1” all’art. 21 della Tariffa allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, tra il tributo ed il numero di mesi considerati in ciascuna bolletta, atteso che l’avverbio “congiuntamente”, utilizzato in tale nota, non si riferisce solo alle modalità di versamento del tributo, ma anche al termine di pagamento, determinato per relationem in rapporto a quello previsto per le singole bollette emesse dal gestore” (Cass. nn. 21777-21778-21779-21780-21781-21782-21783 del 2014; Cass. nn. 1705-1706-1707-1708-1709-1710-1711-1712-1713 del 2016).

Anche nella sentenza n. 8825/2012 questa Corte aveva affermato che “in tema di tassa sulle concessioni governative relative alla stipula di contratti di abbonamento per la fornitura di servizi di telefonia mobile, fatto generatore e presupposto applicativo dell’imposizione anche nella disciplina della gestione del servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione di cui al D.P.R 29 marzo 1973, n. 156, successivamente sostituita dalla riforma introdotta dal D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259 – non è il provvedimento amministrativo di concessione, o, in sua vece, il titolo di abbonamento, ma, per effetto del collegamento operato dalla “nota 1″ esplicativa della voce n. 131 della Tariffa allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, tra la debenza del tributo ed il numero di mesi di utenza considerati in ciascuna bolletta, la scadenza periodica del pagamento dei corrispettivi per le prestazioni del servizio di telefonia mobile”, con la conseguenza che “il “dia a quo”, dal quale decorre il termine triennale di decadenza per l’accertamento dell’omesso pagamento della tassa, fissato dal D.P.R. n. 641 del 1972, art. 13, si individua con riferimento alle singole scadenze di adempimento dell’obbligazione avente ad oggetto il pagamento del corrispettivo-canone di servizio, e, quindi, con riferimento alla scadenza del termine previsto per il pagamento delle singole bollette”.

E’ stato poi rilevato, in motivazione, nella sentenza n. 21777/2014 di questa Corte, che la contribuente, nel contestare che il termine per il versamento della tassa possa esser mutuato da quello contrattuale, “finisce col negare, del tutto, la sussistenza di una data di scadenza per il pagamento del tributo, così smentendo la premessa del suo stesso ragionamento e cioè che non solo la genesi dell’obbligazione tributaria, ma anche le modalità di riscossione, ed i conseguenti poteri accertativi e sanzionatori, devono esser previsti dalla legge”.

1.2. Ne consegue l’errore in cui è incorso il Giudice di merito nel ritenere l’utente non passibile di sanzione in caso di omesso o ritardato versamento della tassa.

2. Con il secondo motivo si deduce la nullità della sentenza laddove la Commissione Regionale si era limitata a rilevare che andasse rigettato l’appello incidentale, senza alcuna motivazione, laddove l’Ufficio aveva impugnato la prima decisione nella parte in cui aveva ritenuto provato il pagamento della fattura n. 2.

2.1. La censura è fondata, alla luce dei dettami espressi dalle Sezioni Unite di questa Corte (sentenza n. 8053/2014). Nella specie, infatti, la motivazione della statuizione di rigetto dell’appello incidentale è del tutto assente, non contenendo neanche implicitamente (come a contrario rassegnato in memoria dalla controricorrente) un rinvio per relationem alla sentenza di primo grado.

3. Ne consegue, in accoglimento del ricorso, la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio al Giudice di merito il quale provvederà anche alla regolamentazione delle spese di questo giudizio.

PQM

La Corte, in accoglimento del ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale del Lazio in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 22 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 27 settembre 2016

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