Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19044 del 17/07/2018


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Civile Ord. Sez. U Num. 19044 Anno 2018
Presidente: MAMMONE GIOVANNI
Relatore: GIUSTI ALBERTO

ORDINANZA

sul ricorso, iscritto al NRG 25200 del 2017, per regolamento di giurisdizione proposto d’ufficio dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana, con ordinanza in data 28 settembre 2017,
nella causa vertente tra:
COSTANTINO Maria Luisa;
– ricorrente non costituita in questa sede e
PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA; ASSESSORATO ALLA PRESIDENZA DELLA REGIONE SICILIANA; ASSESSORATO AL TURISMO,
COMUNICAZIONI E TRASPORTI DELLA REGIONE SICILIANA;
– resistenti non costituiti in questa sede –

‘O-

Data pubblicazione: 17/07/2018

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 5
giugno 2018 dal Consigliere Alberto Giusti;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Mario Fresa, che ha concluso per la decla-

FATTI DI CAUSA
1. – Con ricorso depositato in data 19 luglio 1996, proposto avverso l’Azienda autonoma di soggiorno e turismo di Messina, Filippo
Costantino, già dipendente dell’Azienda autonoma, in pensione dal
1978, adì la Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana, chiedendo il riconoscimento del diritto alla corresponsione, da
parte della Cassa Integrazioni Pensioni dell’Azienda autonoma (CIP),
dell’importo pari alla differenza tra la pensione percepita dai dipendenti regionali e la pensione allo stesso corrisposta dalla Cassa Pensioni Dipendenti Enti Locali (CPDEL), con il beneficio degli interessi e
della rivalutazione monetaria, dalla data di collocamento a riposo. A
tal fine, impugnò la nota della suddetta Azienda autonoma, prot. n.
876 del 17 maggio 1996, in quanto ritenuta in contrasto con l’art. 3
dello statuto della menzionata Cassa.
Con sentenza n. 20 del 2003, la Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana, dichiarò il difetto di giurisdizione del
giudice contabile, essendo la controversia devoluta al giudice del rapporto di lavoro.
2. – Soppressa l’Azienda autonoma con legge regionale, Filippo
Costantino ha presentato, in data 19 novembre 2010, un analogo ricorso dinanzi al Tribunale di Messina, sezione lavoro, convenendo in
giudizio la Presidenza della Regione Siciliana, l’Assessorato alla Presidenza e l’Assessorato al turismo, comunicazioni e trasporti della Regione.

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ratoria della giurisdizione del giudice amministrativo.

Il Tribunale di Messina, con sentenza pubblicata il 30 novembre
2012, ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione, rilevando che il
petitum

sostanziale è rivolto ad una rideterminazione più favorevole

del trattamento pensionistico e che in materia pensionistica la Corte
dei conti ha giurisdizione esclusiva; per altro verso ha osservato che

1977, sicché la giurisdizione avrebbe dovuto ritenersi appartenente
ratione temporis al giudice amministrativo, quale giudice del rapporto
di lavoro.
La declinatoria è stata confermata dalla Corte d’appello di Messina
con sentenza del 9 novembre 2015.
3. – Con ricorso in riassunzione ai sensi dell’art. 59 della legge 18
giugno 2009, n. 69, Maria Luisa Costantino, erede di Filippo Costantino, medio tempore deceduto, ha chiesto alla Corte dei conti, sezione
giurisdizionale per la Regione Siciliana, la declaratoria del diritto del
suo dante causa a percepire le differenze tra la pensione effettivamente erogata dalla Cassa Pensioni Dipendenti Enti Locali e la pensione prevista per le analoghe qualifiche dell’amministrazione regionale siciliana, in virtù delle previsioni dello statuto della Cassa Integrazioni Pensioni. Ha chiesto, altresì, la condanna della Regione Siciliana ad erogare le suddette differenze, in quanto successore della
Azienda autonoma.
4. – Nella pendenza del giudizio, la Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana, con ordinanza in data 28 settembre 2017, ha sollevato d’ufficio conflitto di giurisdizione, rilevando che
la competenza giurisdizionale spetterebbe al giudice amministrativo,
in quanto giudice del rapporto di lavoro, avuto riguardo alla circostanza che l’atto di cui viene lamentata l’illegittimità è stato emanato
dall’Azienda autonoma nel 1996.
5. – Il conflitto di giurisdizione è stato avviato alla trattazione in
camera di consiglio sulla base delle conclusioni scritte del pubblico

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comunque il pregresso rapporto di lavoro era cessato il 31 dicembre

ministero, ai sensi dell’art. 380-ter cod. proc. civ., il quale ha chiesto
che le Sezioni Unite dichiarino la giurisdizione del giudice amministrativo.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. – Con il sollevato conflitto negativo di giurisdizione si chiede di

dipendente in quiescenza della soppressa Azienda autonoma di soggiorno e turismo di Messina per ottenere la declaratoria del diritto del
suo dante causa a percepire, dalla Regione Siciliana, le differenze tra
la pensione effettivamente erogata dalla Cassa Pensioni Dipendenti
Enti Locali e la pensione prevista per le analoghe qualifiche
dell’amministrazione regionale, secondo le previsioni dello statuto
della Cassa Integrazioni Pensioni dell’Azienda autonoma.
2. – Deve essere dichiarata, in conformità delle conclusioni del
pubblico ministero, la giurisdizione del giudice amministrativo.
3. – Invero, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte
regolatrice (Cass., Sez. U., 25 giugno 2002, n. 9234; Cass., Sez. U.,
10 giugno 2003, n. 9221; Cass., Sez. U., 2 aprile 2008, n. 8471;
Cass., Sez. U., 12 ottobre 2009, n. 21554; Cass., Sez. U., 22 dicembre 2009, n. 26959), le controversie promosse da dipendenti in quiescenza nei confronti di enti pubblici non economici diversi dallo Stato
ed aventi per oggetto le prestazioni pensionistiche erogate da tali enti, essendo relative a prestazioni che ineriscono strettamente al pregresso rapporto di impiego posto in essere con l’ente datore di lavoro,
in quanto corrisposte da un fondo costituito dai medesimi enti pubblici
per mezzo dell’accantonamento di una parte della retribuzione ed
alimentato anche da contributi dei dipendenti, sono devolute non già
alla giurisdizione della Corte dei conti, bensì alla giurisdizione esclusiva del giudice del rapporto di lavoro e, quindi, al giudice amministrativo in via esclusiva o a quello ordinario a seconda che siano attinenti,
ai sensi dell’art. 45, comma 17, del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80 (cui

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stabilire a chi spetti decidere la controversia promossa dall’erede del

ora corrisponde l’art. 69, comma 7, del d.lgs. 30 marzo 2001, n.
165), a questioni sorte in un periodo antecedente o successivo al 30
giugno 1998, avuto riguardo, ove la lesione del diritto del lavoratore
sia prodotta da un atto formale, all’epoca della sua emanazione.
Nella specie la controversia ha ad oggetto la mancata erogazione

prestazioni che – come è dato desumere dallo statuto dell’Azienda
autonoma di soggiorno e turismo – sono corrisposte dalla Cassa Integrazione Pensioni dell’Azienda autonoma, alimentata da contributi dei
dipendenti e da assegnazioni della stessa Azienda autonoma.
E poiché l’atto di cui viene lamentata l’illegittimità è la nota
dell’Azienda autonoma del 17 maggio 1996 che ha escluso il diritto
del Costantino alla corresponsione, da parte della Cassa Integrazione
Pensioni dell’Azienda, del richiesto importo pari alla differenza tra la
pensione percepita dai dipendenti regionali e la pensione allo stesso
corrisposta dalla Cassa Pensioni Dipendenti Enti Locali, occorre guardare all’epoca – anteriore al 30 giugno 1998 – della emanazione di
questo atto formale che ha inciso negativamente sulla posizione giuridica del lavoratore in quiescenza.
4. – Non vi è luogo a pronuncia sulle spese, trattandosi di regolamento di giurisdizione richiesto d’ufficio, nel quale le parti non hanno svolto attività difensiva.
P.Q.M.

dichiara la giurisdizione del giudice amministrativo.
Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del 5 giugno 2018.

di un trattamento integrativo in aggiunta alla pensione ed è relativa a

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