Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19044 del 03/09/2010

Cassazione civile sez. II, 03/09/2010, (ud. 18/03/2010, dep. 03/09/2010), n.19044

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHETTINO Olindo – Presidente –

Dott. MENSITIERI Alfredo – Consigliere –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere –

Dott. PETITTI Stefano – rel. Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

G.N., elettivamente domiciliato in Roma, Via Giovanni

Nicotera n. 29, presso lo studio dell’Avvocato MICCICHE’ Andrea, dal

quale è rappresentato e difeso, unitamente all’Avvocato Fulvio

Fiore, per procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

C.P., rappresentato e difeso dall’Avvocato CUSTODE

Marilena per procura speciale in calce al controricorso,

elettivamente domiciliato in Roma, Via Sestio Calvino n. 33, presso

lo studio dell’Avvocato Antonino Bosco;

– controricorrente –

e

I.R., elettivamente domiciliato in Roma, Via Pinerolo n.

43, presso lo studio dell’Avvocato Stefano Latella, dal quale è

rappresentato e difeso, unitamente all’Avvocato Simona Giannone, per

procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

e

S.C.V.D.C., elettivamente domiciliata in Roma,

Piazza Prati degli Strozzi n. 33, presso lo studio dell’Avvocato

Francesco Molfese, dal quale è rappresentata e difesa per procura

speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

e

P.R., elettivamente domiciliata in Roma, Via G.B.

Morgagni n. 22, presso lo studio dell’Avvocato Barbara Mioli, dalla

quale è rappresentata e difesa, unitamente all’Avvocato Angelo

Mastandrea, per procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

nonchè nei confronti di:

L.M. e GI.ED.;

IMMOBILIARE CINQUE GIORNATE s.r.l., in persona del legale

rappresentante pro tempore;

C.A.; B.L.;

– intimati –

e sul ricorso iscritto al R.G. n. 1489/2008 proposto da:

P.R., elettivamente domiciliata in Roma, Via G.B.

Morgagni n. 22, presso lo studio dell’Avvocato Barbara Mioli, dalla

quale è rappresentata e difesa, unitamente all’Avvocato Angelo

Mastandrea, per procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente incidentale –

contro

S.C.V.D.C., elettivamente domiciliata in Roma,

Piazza Prati degli Strozzi n. 33, presso lo studio dell’Avvocato

Francesco Molfese, dal quale è rappresentata e difesa per procura

speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

C.P., rappresentato e difeso dall’Avvocato Marilena

Custode per procura speciale in calce al controricorso, elettivamente

domiciliato in Roma, via Sestio Calvino n. 33, presso lo studio

dell’Avvocato Antonino Bosco;

– controricorrente –

nonchè nei confronti di:

G.N.; L.M. e GI.ED.;

IMMOBILIARE CINQUE GIORNATE s.r.l., in persona del legale

rappresentante pro tempore: C.A.; B.L.;

I.R.;

– intimati –

nonchè sul ricorso iscritto al R.G. n. 1825/2008 proposto da:

P.R., elettivamente domiciliata in Roma, Via G.B.

Morgagni n. 22, presso lo studio dell’Avvocato Barbara Mioli, dalla

quale è rappresentata e difesa, unitamente all’Avvocato Angelo

Mastandrea, per procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente incidentale –

contro

G.N.; L.M. e GI.ED.;

IMMOBILIARE CINQUE GIORNATE s.r.l., in persona del legale

rappresentante pro tempore; C.A.; B.L.;

I.R.; S.C.V.D.C.;

– intimati –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano n. 2207/07,

depositata il 24 agosto 2007;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 18

marzo 2010 dal Consigliere relatore Dott. Stefano Petitti;

sentiti gli Avvocati Fulvio Fiore, Simona Giannone, Francesco Molfese

e Bosco Antonino per delega;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MARINELLI Vincenzo, che ha chiesto il rigetto del ricorso principale

e dell’incidentale iscritto al n. 1489/2008, e la dichiarazione di

inammissibilità o, in subordine, il rigetto del ricorso incidentale

iscritto al n. 1825/2008.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. – Con una prima sentenza non definitiva (n. 14277 del 2003), il Tribunale di Milano, decidendo sulle domande autonomamente proposte da P.R. nei confronti di S.C.V.D. C., FINARTGEST s.r.l. in liquidazione, IMMOBILIARE CINQUE GIORNATE s.r.l., G.N. e B.L. (chiamato in causa), nonchè da L.M. e GI.ED.GI. nei confronti di G.N., C.A., IMMOBILIARE CINQUE GIORNATE s.r.l., B.L., S.C.P., S.C.V.D.C., FINARTGEST s.r.l., C. P. e I.R. (chiamato in causa), e nei confronti di SAI ASSICURAZIONI s.p.a., in entrambe le cause, così provvedeva:

– in accoglimento della domanda di P.R., accertava e dichiarava che la porzione immobiliare da lei abitata, sita nello stabile di (OMISSIS), da lei acquistata dalla Immobiliare Cinque Giornate s.r.l. in data (OMISSIS), era di sua proprietà;

– in accoglimento della domanda di L. e GI., accertava e dichiarava che la porzione immobiliare, in loro possesso, sita nello stabile di (OMISSIS), da essi acquistata dalla Immobiliare Cinque Giornate s.r.l. in data (OMISSIS), era di loro proprietà;

– respingeva le contrarie domande dei convenuti C. P. e S.C.V.D.C., le conseguenti domande di condanna degli attori al rilascio delle suddette porzioni immobiliari e di condanna degli attori al pagamento di un indennizzo per l’occupazione di dette porzioni immobiliari;

– respingeva le domande degli attori nei confronti del notaio G., nonchè la domanda risarcitoria da quest’ultimo proposta ai sensi dell’art. 96 cod. proc. civ.;

– disponeva con separata ordinanza per la determinazione dei danni richiesti da C.P. nei a confronti del notaio I.R. e di S.C.V.D.C..

1.1. – Il Tribunale riteneva che, al fine di individuare chi, tra gli attori P. e L.- Gi. e la convenuta S.C. V.D.C., avesse acquistato a non domino gli appartamenti oggetto della controversia, doveva aversi riguardo alla procura irrevocabile a vendere in data (OMISSIS), rilasciata da Finartgest s.r.l. – che con atto del (OMISSIS) aveva acquistato da S.P., rappresentato dalla sua procuratrice S.C.V.D.C., 12 unità immobiliari denunciate al N.C.E.U. con schede mod. 44 registrate in data 1 febbraio 1980 al n. 1375, porzioni da “A” ad “N” per variazione dell’unità immobiliare contraddistinta in catasto alla p. (OMISSIS) – a C.A., avente ad oggetto, in Comune di Milano, in (OMISSIS), l’appartamento sito al (OMISSIS) piano, denunciato al N.C.E.U. con scheda mod. 44 registrata in data 1 febbraio 1980 al n. 1375, porzione “A” per variazione dell’unità immobiliare contraddistinta in catasto alla partita (OMISSIS).

Invero, poichè il C. aveva ceduto detto bene a B. L., che a sua volta lo aveva ceduto alla Immobiliare Cinque Giornate s.r.l., dante causa sia dei L.- Gi., sia della P., secondo una ininterrotta serie di trascrizioni, era a detta procura che doveva aversi riguardo per individuare il bene del quale il rappresentante poteva disporre.

Il Tribunale, che aveva anche disposto l’espletamento di una c.t.u., concludeva nel senso che la procura sopra descritta dovesse intendersi riferita all’intero sottotetto dello stabile di Via (OMISSIS), nonostante il diverso avviso del c.t.u., il quale aveva invece ritenuto che la procura irrevocabile a vendere avesse ad oggetto unicamente la porzione “A”, e cioè un locale di circa 10-11 mq. Pur dando atto che la porzione “A” corrispondeva al solo subalterno n. 43, il Tribunale riteneva tuttavia che la dizione “appartamento”, usata nella procura, e la menzione di tutti gli altri subalterni, contenuta nella procura stessa, fossero elementi tali da indurre a ritenere che la procura si riferisse all’intero piano.

Per l’effetto di tale accertamento, il Tribunale riteneva gli attori proprietari delle due unità immobiliari e rigettava le domande delle altre parti, in quanto contrastanti con detto accertamento.

2. – Con successiva sentenza definitiva n. 8835 del 2004, il Tribunale condannava il notaio I. e S.C.V.D. C., in solido tra loro, al pagamento in favore del C., a titolo di risarcimento dei danni, della somma di euro 195.000,00, oltre rivalutazione monetaria e interessi dalla domanda al saldo.

3. – La sentenza non definitiva veniva impugnata da C. P. e in via incidentale, ad adiuvandum, da S.C. V.D.C., mentre quella definitiva era impugnata dal solo C..

3.1. – La Corte d’appello di Milano, con sentenza n. 2207 del 2007, relativa ad entrambe le sentenze del Tribunale, cosi provvedeva:

– accoglieva gli appelli di C.P. e S.C. V.D.C. avverso la sentenza non definitiva;

– accertava la proprietà di C.P. dei locali occupati da L. e Gi., denunciati all’UTE di Milano con scheda registrata al n. (OMISSIS), partita (OMISSIS), locali allo stesso venduti da S.C. V.D.C. con atto trascritto il (OMISSIS);

– ordinava ai signori L. e Gi. di rilasciare il detto immobile;

annullava la sentenza definitiva, trovando questa fondamento nella sentenza non definitiva;

– accertava che l’immobile n. (OMISSIS), censito alla partita (OMISSIS), occupato da P.R. in (OMISSIS), non era di sua proprietà, per essere di proprietà di S.C.V.D.C., che lo aveva acquistato il (OMISSIS);

– dichiarava che il contratto del (OMISSIS), con il quale B.L. aveva venduto alla Immobiliare Cinque Giornate s.r.l.

due unità immobiliari denunciate con schede nn. (OMISSIS), il contratto del (OMISSIS), con il quale la Immobiliare Cinque Giornate s.r.l. aveva venduto ai signori L.- Gi. il subalterno (OMISSIS) e il contratto del (OMISSIS), con il quale la medesima società aveva venduto il sub. (OMISSIS) a P.R., tutti atti rogati dal notaio G.N., si riferivano unicamente alla porzione “A” individuata come conseguenza della variazione dell’unità immobiliare contraddistinta alla partita (OMISSIS) compresi;

– condannava la P. a rilasciare il suddetto immobile in favore della S.C.;

– accertava che l’immobile censito alla partita (OMISSIS), con la limitazione relativa alla porzione “A”, era stato regolarmente venduto da S.C.V.D. C.;

– condannava la P. e i signori L.- Gi. al pagamento di una indennità per l’utilizzo degli immobili da loro rispettivamente occupati, determinata in Euro 50.000,00 a carico della P. e in Euro 5.000,00 a carico dei L.- Gi.;

– rigettava la domanda subordinata della P. di accertare la nullità o comunque di annullare il relativo contratto di compravendita a favore di S.C.V.D.C.;

– respingeva la domanda subordinata della P. di sentenza costitutiva ex art. 2932 e quella analoga dei signori L. e Gi.;

– accertava la responsabilità della Immobiliare Cinque Giornate s.r.l. per avere venduto gli immobili oggetto della controversia senza esserne la proprietaria, nonchè quella del notaio G. in ordine agli atti dal medesimo stipulati;

– condannava in solido la Immobiliare e il G. al risarcimento dei danni, liquidati, quanto alla P., in Euro 342.000,00 e, quanto ai L.- Gi. in Euro 510.000,00, oltre agli interessi dalla domanda al saldo.

3.2. – La Corte, dopo aver ricostruito la serie degli atti traslativi degli immobili oggetto di causa – consistenti in due appartamenti siti in (OMISSIS), di mq 90 e 150, dei quali si erano resi apparentemente acquirenti, rispettivamente, gli attori P.R. e i signori L.- Gi., nonchè i convenuti S.C.V.D.C. e C.P. – riteneva che la valutazione in ordine alla validità dei trasferimenti dovesse essere fatta avendo riguardo all’atto di trasferimento dell’intero sottotetto di (OMISSIS), avvenuto con contratto del (OMISSIS) da Finartgest s.r.l. a B., ripercuotendosi detto atto sui successivi passaggi di proprietà relativi ai subalterni (OMISSIS) del mappale (OMISSIS), derivanti da frazionamento o fusione degli originari subalterni da (OMISSIS) fino a giungere agli attori P. e L.- Gi., giacchè i trasferimenti a questi ultimi furono trascritti prima degli atti di acquisto dei convenuti C. e S.C..

Ai fini della individuazione del contenuto dell’atto (OMISSIS), la Corte prendeva quindi in considerazione la procura del 16 settembre 1985 rilasciata da Finartgest s.r.l. a C. A., il quale ebbe poi a vendere al B., e rilevava come in essa la porzione “A” venisse indicata quale conseguenza della variazione immobiliare contraddistinta nel suo complesso come foglio (OMISSIS) compresi. Tale interpretazione trovava conferma nella c.t.u. disposta in primo grado, disattesa dal Tribunale. Quindi, pur dando atto dell’anomalia costituita dall’aver definito la porzione “A”, di circa 10-11 mq, “appartamento”, la Corte d’appello riteneva che la stessa non giustificasse il fatto di ritenere che oggetto dell’atto (OMISSIS) fosse l’intero spazio al quinto piano dell’immobile di (OMISSIS). In questo atto, invero, oltre alla descrizione dell’immobile come porzione “A” censita ai subb. (OMISSIS), erano date le seguenti coerenze:

“pianerottolo comune, locale interno (OMISSIS)”, coerenze che, in base alla planimetria allegata alla c.t.u., denotavano come oggetto del trasferimento fosse unicamente la porzione “A”.

Da qui l’accoglimento dell’appello di C. e S.C., dichiarati proprietari degli immobili da essi acquistati, e l’ordine a P.R. e ai signori L.- Gi. di rilasciare i medesimi immobili da essi detenuti, e l’annullamento, quanto al C., della sentenza definitiva, nonchè la dichiarazione che gli atti notaio G. (vendita da B. a Immobiliare Cinque Giornate s.r.l. e da questa a L.- Gi. e P.) concernevano unicamente la porzione “A”, individuata come conseguenza della variazione della unità immobiliare mappale (OMISSIS) compresi.

Gli originari attori venivano poi condannati al pagamento di una indennità per l’occupazione degli immobili, determinata nella misura già indicata.

3.3. – La Corte d’appello prendeva quindi in esame le domande subordinate della P. e le rigettava. Quanto a quella di dichiarazione della nullità, ovvero di annullamento degli atti di trasferimento posti in essere ai suoi danni, la Corte d’appello rilevava che non risultava alcun profilo di nullità del contratto di compravendita in favore di S.C., mentre non emergeva alcun elemento che potesse far sostenere una presunta truffa, posta in essere nei confronti della P., mediante il contratto del (OMISSIS), con il quale Finartgest s.r.l. aveva ceduto alla S. C. 12 unità immobiliari di cui al mappale (OMISSIS), porzioni da “A” a “N”; in realtà si trattava solo di qualificare l’oggetto del contratto, e in tale attività era stata coinvolta la responsabilità di due notai. In ogni caso, quand’anche si fosse ritenuta l’invalidità del contratto, ciò non avrebbe comportato l’acquisto a domino della P., con conseguente mancanza di interesse alla domanda.

Nè poteva trovare accoglimento la domanda ex art. 2932 cod. civ., mancando un titolo che fondasse la stessa in relazione ad un immobile che legittimamente apparteneva a terzi.

Analogamente, la Corte d’appello rigettava la domanda ex art. 2932 cod. civ. proposta dai signori L. e Gi..

3.4. – Accoglieva invece le domande di danni proposte dagli originari attori nei confronti della Immobiliare Cinque Giornate s.r.l. e del Notaio G., in solido tra loro, la prima per avere venduto immobili dei quali non era proprietaria; il secondo a titolo di responsabilità professionale, per non avere accertato che l’oggetto delle compravendite era unicamente la porzione “A”.

4. – Per la cassazione di questa sentenza hanno proposto distinti ricorsi G.N., sulla base di un motivo, e P. R. sulla base di cinque motivi (R.G. n. 1489 del 2008); hanno resistito, con controricorso, S.C.V.D.C. (ad entrambi i ricorsi), C.P. e I.R.;

P.R. ha altresì resistito al ricorso del G., proponendo a sua volta ricorso incidentale (R.G. n. 1825 del 2008).

5. – La trattazione del ricorso iscritto al n. 1489 del 2008 è stata fissata per l’udienza camerale del 15 ottobre 2009, essendosi rilevata la mancata notificazione del ricorso a G.N..

Su istanza delle parti, la causa è stata peraltro rinviata a nuovo ruolo per consentirne la trattazione congiunta con gli altri ricorsi.

E’ stata quindi disposta la trattazione dei ricorsi all’udienza del 18 marzo 2010, in prossimità della quale S.C.V.D. C. e C.P. hanno depositato memoria ex art. 378 cod. proc. civ..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – I ricorsi, avendo ad oggetto la medesima decisione, devono essere riuniti, ai sensi dell’art. 335 cod. proc. civ..

2. – Deve preliminarmente rilevarsi che la mancata notifica del ricorso iscritto al n. 1489 del 2008 a G.N. risulta sanata dalla successiva notificazione al G. del ricorso incidentale proposto dalla medesima ricorrente P.R., atteso che i due ricorsi hanno identico contenuto, differenziandosi solo in ciò che il primo, proposto dalla P. prima che le venisse notificato il ricorso del G., risulta essere un ricorso autonomo, laddove il secondo, proposto dopo la notificazione del ricorso G., ha assunto anche formalmente la veste di ricorso incidentale.

3. – Con l’unico motivo del ricorso principale, G.N. deduce insufficiente motivazione circa il fatto controverso consistente della individuazione dell’immobile oggetto della procura irrevocabile a vendere del (OMISSIS).

La Corte d’appello, sostiene il ricorrente, avrebbe omesso di specificare le ragioni per cui l’indicazione di tutti i subalterni, sia nella procura a vendere che nel successivo atto di compravendita del (OMISSIS), non avesse alcuna rilevanza nella individuazione dell’immobile controverso e perchè rispetto a dette indicazioni avrebbe dovuto prevalere quella relativa alla porzione “A”. Ed ancora, la Corte avrebbe omesso sia di specificare le ragioni per cui le coerenze, non indicate nella procura a vendere ma solo nell’atto posto in essere dal procuratore, dovessero avere un’efficacia prevalente rispetto ai subalterni, anch’essi espressamente indicati ai fini della individuazione dell’immobile, sia di valutare le trattative intercorse tra Finartgest s.r.l. e Immobiliare Cinque Giornate s.r.l., quali risultanti dalla documentazione in atti.

Il ricorrente, quindi, richiamata la giurisprudenza di legittimità, secondo cui, quando le parti abbiano fatto esclusivo riferimento ai dati catastali, questi assumono un valore determinante e costituiscono un elemento essenziale per la individuazione dell’immobile oggetto della compravendita, sostiene, come del resto aveva già fatto il Tribunale, che la porzione “A” corrispondeva al solo subalterno (OMISSIS), sicchè la circostanza che nella procura e nell’atto erano stati indicati anche gli altri subalterni comportava che tutti i subalterni, nel loro complesso, individuavano l’immobile considerato. La descrizione contenuta nella procura, ancorchè imperfetta, identificava, cioè, l’intero sottotetto compravenduto in forza dell’esplicita menzione di tutti i subalterni.

Sotto altro profilo, il ricorrente rileva che la Corte d’appello, ove avesse ritenuto che la descrizione dei dati catastali non fosse di per sè idonea a identificare l’immobile, ovvero che detta descrizione fosse contrastante con altre risultanze, avrebbe dovuto procedere alla individuazione di quale fosse la reale volontà delle parti. E, nel caso di specie, dalla documentazione in atti risultava che la procura si inseriva in un contesto di atti in cui era evidente come oggetto degli stessi fosse l’intero quinto piano di (OMISSIS); dalla condotta successiva delle parti, emergeva altresì che queste avevano ritenuto che oggetto della vendita fosse l’intero (OMISSIS) piano, per il quale la Immobiliare Cinque Giornate s.r.l. aveva versato un considerevole importo, senz’altro eccessivo rispetto ad un locale di 10-11 mq. Nessuna delle parti si era infatti opposta alle variazioni catastali relative all’intero quinto piano, realizzate dal C. dopo il rilascio della procura a vendere.

Quanto alla indicazione della porzione “A”, il ricorrente rileva che il tipo di frazionamento può non avere rilievo ai fini della determinazione della porzione immobiliare oggetto di una compravendita immobiliare e comunque non può prevalere sulla difforme volontà chiaramente espressa dai contraenti nell’atto medesimo.

Il ricorrente formula quindi il seguente quesito di diritto: “Dica l’Ecc.ma Corte di cassazione se, nel caso di specie, per le motivazioni sovraesposte, la Corte d’appello di Milano ha omesso o comunque fornito una insufficiente motivazione sulle ragioni ed i motivi che l’hanno portata ad individuare nella sola c.d. “porzione A” l’oggetto della procura irrevocabile a vendere tra la Finartgest s.r.l. ed il sig. C.A. con atto del (OMISSIS) del Notaio L.P. e del successivo atto di compravendita del (OMISSIS) (recte: (OMISSIS)) del Notaio dr. G.N. tra il sig. C.A. quale procuratore della Finartgest s.r.l. ed il sig. B.L., in luogo dell’intero sottotetto sito al piano quinto dello stabile di (OMISSIS) contraddistinto originariamente in catasto alla partita (OMISSIS) compresi”.

4. – Con il proprio ricorso autonomo, il cui contenuto è testualmente riprodotto nel ricorso incidentale, P.R. deduce, in primo luogo, insufficiente e contraddittoria motivazione circa fatti decisivi della controversia: il contenuto della procura irrevocabile del (OMISSIS) conferita da Finartgest s.r.l.

ad C.A..

Ricordato che la Corte d’appello ha dato atto che la definizione come “appartamento” di uno spazio di circa 10/11 metri quadrati costituiva un’anomalia, la ricorrente incidentale osserva che la vera anomalia, alla luce della documentazione in atti e della volontà comune delle parti, avrebbe dovuto essere ravvisata nell’avere identificato “l’appartamento” – termine utilizzato dalla conferitaria per descrivere l’oggetto della procura – con una ridottissima porzione di esso. Bene aveva fatto il Tribunale a non arrestarsi alla mera risultanza letterale dell’ atto e a ricercare la volontà comune delle parti alla luce degli atti precedenti e successivi. In particolare, la Corte d’appello non avrebbe considerato che la procura di cui si discute era caratterizzata dalla irrevocabilità e dall’essere rilasciata anche nell’interesse del mandatario, essendo essa stata conferita nel contesto di una trattativa più ampia.

Inoltre, osserva la ricorrente incidentale, la procura, per quanto equivoca, identificava comunque l’intero piano sottotetto in forza dell’esplicito richiamo dei subalterni da (OMISSIS).

Conclusivamente, la P. formula il seguente quesito di diritto:

“Dica l’Ecc.ma Corte di cassazione se, nella fattispecie, in considerazione delle sopra esposte argomentazioni, la Corte d’appello di Milano ha omesso o comunque fornito una insufficiente e/o contraddittoria motivazione sulle ragioni ed i motivi che l’hanno portata ad individuare nella sola porzione “A”, e non, viceversa, nell’intero sottotetto sito al piano quinto dell’edificio di (OMISSIS), originariamente contraddistinto in catasto alla partita (OMISSIS) compresi, l’oggetto della procura irrevocabile a vendere conferita da Finartgest s.r.l. ad C.A. con atto 16/9/85 Notaio Dott. L.P., nonchè oggetto del successivo atto di compravendita con atto 24/10/85 Notaio Dott. G. da Finartgest s.r.l. (in persona del procuratore speciale C.A.) a B.L., nonchè, ancora, oggetto del successivo atto 20/12/86 Notaio G. da B.L. a Immobiliare Cinque Giornate s.r.l., nonchè, infine, oggetto del successivo atto 27/3/87 Notaio G., da Immobiliare Cinque Giornate a P. R.”.

5. – Il primo motivo del ricorso principale e il primo motivo dei ricorsi P., all’esame dei quali si può procedere congiuntamente in considerazione della analogia delle censure proposte, sono infondati.

5.1. – Occorre premettere che “in tema di ermeneutica contrattuale, la norma di cui all’art. 1362 cod. civ., nel sancire, al comma 1, la necessità di indagare sulla comune intenzione delle parti senza limitarsi al senso letterale delle parole usate, non svaluta punto l’elemento letterale del negozio, ma ribadisce, per converso, che, ove il dato letterale riveli con chiarezza e univocità la volontà dei contraenti (senza che esso contrasti con lo spirito della convenzione negoziale), una diversa interpretazione non è ammessa, poichè soltanto la mancanza di chiarezza, precisione ed univocità delle espressioni letterali adottate dalle parti nella redazione del testo negoziale legittimano l’interprete alla adozione di altri – e sussidi ari – canoni ermeneutici, del pari indicati dal ricordato art. 1362. Consegue che, nella ricerca della comune intenzione dei contraenti, il primo e principale strumento dell’attività interpretativa del giudice è costituito dalle parole e dalle espressioni adottate dalle parti, la cui chiarezza ed univocità (dimostrativa di una intima ed incontroversa ratio contrahendi) obbliga l’interprete ad attenervisi strettamente, senza sovrapporre la propria, soggettiva opinione all’effettiva volontà dei contraenti (Cass., n. 9284 del 2005). Con specifico riferimento, poi, ai limiti del sindacato di legittimità sulla interpretazione dei contratti, questa Corte ha affermato che “in tema di interpretazione del contratto – che costituisce operazione riservata al giudice di merito, le cui valutazioni sono censurabili in sede di legittimità soltanto per violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale o per vizio di motivazione – ai fini della ricerca della comune intenzione dei contraenti, il primo e principale strumento è rappresentato dal senso letterale delle parole e delle espressioni utilizzate nel contratto, con la conseguente preclusione del ricorso ad altri criteri interpretativi, quando la comune volontà delle parti emerga in modo certo ed immediato dalle espressioni adoperate, e sia talmente chiara da precludere la ricerca di una volontà diversa” (Cass., n. 28479 del 2005; Cass., n. 18180 del 2007).

In sostanza, “l’interpretazione del contratto e degli atti di autonomia privata costituisce un’attività riservata al giudice di merito, ed è censurabile in sede di legittimità soltanto per violazione dei criteri legali di ermeneutica contrattuale ovvero per vizi di motivazione, qualora la stessa risulti contraria a logica o incongrua, cioè tale da non consentire il controllo del procedimento logico seguito per giungere alla decisione. Ai fini della censura di violazione dei canoni ermeneutici, non è peraltro sufficiente l’astratto riferimento alle regole legali di interpretazione, ma è necessaria la specificazione dei canoni in concreto violati, con la precisazione del modo e delle considerazioni attraverso i quali il giudice se ne è discostato, nonchè, in ossequio al principio di specificità ed autosufficienza del ricorso, con la trascrizione del testo integrale della regolamentazione pattizia del rapporto o della parte in contestazione, ancorchè la sentenza abbia fatto ad essa riferimento, riproducendone solo in parte il contenuto, qualora ciò non consenta una sicura ricostruzione del diverso significato che ad essa il ricorrente pretenda di attribuire. La denuncia del vizio di motivazione dev’essere invece effettuata mediante la precisa indicazione delle lacune argomentative, ovvero delle illogicità consistenti nell’attribuzione agli elementi di giudizio di un significato estraneo al senso comune, oppure con l’indicazione dei punti inficiati da mancanza di coerenza logica, e cioè connotati da un’assoluta incompatibilità razionale degli argomenti, sempre che questi vizi emergano appunto dal ragionamento logico svolto dal giudice di merito, quale risulta dalla sentenza. In ogni caso, per sottrarsi al sindacato di legittimità, non è necessario che quella data dal giudice sia l’unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, sicchè, quando di una clausola siano possibili due o più interpretazioni, non è consentito alla parte, che aveva proposto l’interpretazione disattesa dal giudice, dolersi in sede di legittimità del fatto che ne sia stata privilegiata un’altra” (Cass., n. 4178 del 2007; Cass., n. 13777 del 2007, in motivazione;

Cass., n. 15604 del 2007).

5.2. – Nel quadro di questi principi deve escludersi che, nella specie, sia sussistente il denunciato vizio motivazionale.

La Corte d’appello ha compiutamente enunciato le ragioni del proprio convincimento, illustrando i passaggi logici che la hanno condotta a ritenere che sia la procura irrevocabile in data (OMISSIS) rilasciata da Finartgest s.r.l. al Signor C., sia l’atto di vendita del (OMISSIS), intercorso tra il C., quale procuratore di Finartgest s.r.l., e il Signor B.L., avessero ad oggetto non già l’intero piano sottotetto dell’immobile sito in (OMISSIS), ma solo una limitata porzione di esso, e precisamente quella che nei suddetti atti era indicata con la lettera “A”. La Corte d’appello ha infatti rilevato che nella procura 16 settembre 1985 l’oggetto della stessa era descritto nel seguente modo: “In Comune di (OMISSIS), appartamento sito al piano quinto, denunciato al NCEU con scheda modello 44, registrata il 1 febbraio 1980 al n. 1375, porzione A per variazione dell’unità immobiliare contraddistinta in catasto alla partita (OMISSIS) come segue: Foglio (OMISSIS) compresi (…)”. Ha quindi rilevato che la porzione “A” costituiva una conseguenza della variazione dell’unità immobiliare contraddistinta alla partita indicata, descritta nel suo complesso con il riferimento ai subalterni che la componevano prima della variazione del 1980. Ha poi trovato riscontro a tale interpretazione nella consulenza tecnica espletata nel giudizio di primo grado, che il Tribunale nella sentenza non definitiva aveva disatteso, e nella quale si accertava, secondo quanto riportato nella sentenza impugnata, che “oggetto della procura irrevocabile a vendere del (OMISSIS), in termini catastali, era solo una modesta porzione dell’intero piano sottotetto di (OMISSIS), e cioè un locale di circa 10/11 mq, e ciò (…) con riguardo alla scheda catastale del 1980 relativa alla porzione A e alle coerenze indicate”. Quindi la Corte d’appello, pur dando atto che l’avere utilizzato l’espressione “appartamento” nella procura irrevocabile con riferimento ad un locale di pochi metri quadrati costituiva un’anomalia, ha tuttavia trovato riscontro alla interpretazione sostenuta dal c.t.u. e da essa recepita, nella descrizione del bene oggetto della successiva compravendita posta in essere dal procuratore di Finartgest s.r.l., osservando che nell’atto del (OMISSIS) l’immobile è stato descritto come porzione “A” censita al NCEU alla partita (OMISSIS), con la indicazione delle seguenti coerenze: “pianerottolo comune, locale interno (OMISSIS)”.

La spiegazione che la Corte d’appello ha dato del proprio convincimento appare dunque del tutto logica ed immune dai denunciati vizi motivazionali.

5.3. – Gli argomenti addotti dai ricorrenti non appaiono idonei ad evidenziare nè illogicità nè lacune nella motivazione della sentenza impugnata. In particolare, si deve osservare che la censura secondo cui la Corte d’appello avrebbe del tutto omesso di valutare la natura irrevocabile della procura e l’inserimento della stessa procura in un più ampio contesto negoziale e transattivo risulta insussistente, dal momento che nella motivazione della sentenza impugnata si fa esplicito riferimento alla natura irrevocabile della procura e al fatto che la stessa era stata rilasciata al C. in rem propriam all’esito dell’accordo raggiunto il medesimo giorno, fra gli altri, da Finartgest s.r.l. e dal C.. La Corte d’appello, inoltre, ha espressamente affermato che “al fine di dirimere la controversia sulla proprietà fra gli originari attori ed i signori C.P. e S.C.D.C. non si deve avere riguardo tanto all’atto transattivo 1.9.1985 sottoscritto fra gli altri da Finartgest e C.A. (…) , ma ciò che importa, ai fini della soluzione del conflitto, è l’atto di compravendita (OMISSIS) fra C., quale procuratore della Finartgest, e B. (…), nel quale si ripropone la descrizione dell’immobile (…) e si danno le coerenze (…)”; con l’ulteriore precisazione che “dalla planimetria allegata alla ctu emerge che le coerenze indicate evidenziano il trasferimento unicamente della porzione A corrispondente a 10/11 mq, come indicato dal ctu”.

In tale contesto, dunque, la deduzione dei ricorrenti si risolve in una richiesta di diversa valutazione del complesso delle risultanze istruttorie, precluso in sede di legittimità. E’ noto, infatti, che “nel giudizio di cassazione, la deduzione del vizio di cui all’art. 360 cod. proc. civ., n. 5, non consente alla parte di censurare la complessiva valutazione delle risultanze processuali contenuta nella sentenza impugnata, contrapponendo alla stessa una sua diversa interpretazione, al fine di ottenere la revisione da parte del giudice di legittimità degli accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito: le censure poste a fondamento del ricorso non possono pertanto risolversi nella sollecitazione di una lettura delle risultanze processuali diversa da quella operata dal giudice di merito, o investire la ricostruzione della fattispecie concreta, o riflettere un apprezzamento dei fatti e delle prove difforme da quello dato dal giudice di merito” (Cass., n. 7972 del 2007; Cass., n. 13954 del 2007).

Analoghe considerazioni valgono con riferimento alle altre circostanze evidenziate dai ricorrenti, quale in particolare il prezzo pagato per il trasferimento dalla porzione immobiliare dal C., nella qualità, al B.. Trattasi, infatti, di valutazioni che presuppongono accertamenti di fatto preclusi in sede di legittimità e che la Corte d’appello ha implicitamente ritenuto ininfluenti, una volta che il tenore letterale degli atti rilevanti ai fini di dirimere il conflitto (procura del 16 settembre 1985 e atto del 24 ottobre 1985), non lasciavano dubbi in ordine al fatto che oggetto del trasferimento era solo ed esclusivamente la porzione “A”.

Quanto, poi, alla questione della rilevanza da attribuire ai dati catastali, occorre rilevare che non coglie nel segno la censura, comune ad entrambi i ricorrenti, secondo cui la Corte d’appello non avrebbe tenuto conto della rilevanza della indicazione, nella procura, di tutti i subalterni da (OMISSIS), e non avrebbe comunque esplicitato le ragioni del proprio convincimento, risultando chiaramente dalla sentenza impugnata che detta indicazione doveva essere riferita alla variazione del 1980 e consentiva una esatta identificazione del bene. Del pari, priva di pregio si rivela la censura secondo cui la Corte dr appello non avrebbe dovuto fondare la propria decisione sui dati catastali, sul rilievo che gli stessi sarebbero inidonei ad identificare la comune volontà delle parti allorchè sorga incertezza si fini della corretta identificazione dell’immobile compravenduto; la Corte d’appello è infatti pervenuta alla identificazione del bene ritenendo, conformemente a quanto sostenuto dal c.t.u., che non vi fosse possibilità di dubbio in ordine al fatto che la procura aveva ad oggetto solo la porzione “A”.

Da ultimo, è utile ricordare il principio secondo cui “nella compravendita dei beni immobili, l’indicazione del bene alienato deve essere effettuata in base alla descrizione obiettiva ed alle indicazioni topografico-catastali e non già secondo riferimenti soggettivi o situazioni di mero fatto che possono essere rilevanti per particolari fini (come l’usucapione, la determinazione del prezzo, l’evizione) ma nel caso in cui si controverta sulla estensione e sui limiti dell’effetto traslativo, in cui l’eventuale contrasto tra i dati descrittivi e catastali con elementi estrinseci alla descrizione obiettiva del bene deve essere risolto dando rilievo alla individuazione tecnico topografica dell’immobile salvo che altre clausole negoziali, ancorchè relative alla disciplina di rapporti ed effetti accessori non siano coerenti con tale accertamento” (Cass., n. 12631 del 1993).

6. – Con il secondo motivo, la ricorrente incidentale deduce, per le medesime ragioni esposte nel primo motivo, violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1366 e 1723 cod. civ., dolendosi che il giudice di appello abbia limitato il proprio apprezzamento ad un mero dato letterale, del tutto contraddittorio e comunque superato dall’applicazione dei più semplici canoni interpretativi.

Formula, in proposito, il seguente quesito di diritto: “Dica l’Ecc.ma Corte di cassazione se, nella fattispecie, in considerazione delle sopra esposte argomentazioni, la motivazione adottata dalla Corte d’appello di Milano nell’interpretazione di tenore, contenuto ed oggetto della procura irrevocabile a vendere conferita da Finartgest s.r.l. ad C.A. con atto 16/9/85 Notaio dott. L.P., sia stata pronunciata nel rispetto dei principi di diritto di cui agli artt. 1362 e 1366 c.c., in considerazione anche del contenuto e principi posti dall’art. 1723 c.c.”.

6.1. – Il motivo è inammissibile per inidoneità del quesito di diritto formulato dalla ricorrente.

Nella giurisprudenza di questa Corte si è infatti chiarito che “il quesito di diritto imposto dall’art. 366 bis cod. proc. civ., rispondendo all’esigenza di soddisfare l’interesse del ricorrente ad una decisione della lite diversa da quella cui è pervenuta la sentenza impugnata, ed al tempo stesso, con una più ampia valenza, di enucleare, collaborando alla funzione nomofilattica della S.C. di cassazione, il principio di diritto applicabile alla fattispecie, costituisce il punto di congiunzione tra la risoluzione del caso specifico e l’enunciazione del principio generale, e non può consistere in una mera richiesta di accoglimento del motivo o nell’interpello della Corte di legittimità in ordine alla fondatezza della censura cosi come illustrata nello svolgimento dello stesso motivo, ma deve costituire la chiave di lettura delle ragioni esposte e porre la Corte in condizione di rispondere ad esso con l’enunciazione di una regola juris che sia, in quanto tale, suscettibile di ricevere applicazione in casi ulteriori rispetto a quello sottoposto all’esame del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata” (Cass., n. 11535 del 2008).

In particolare, “il quesito di diritto non può essere desunto dal contenuto del motivo, poichè in un sistema processuale, che già prevedeva la redazione del motivo con l’indicazione della violazione denunciata, la peculiarità del disposto di cui all’art. 366 bis cod. proc. civ., introdotto dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 6, consiste proprio nell’imposizione, al patrocinante che redige il motivo, di una sintesi originale ed autosufficiente della violazione stessa, funzionalizzata alla formazione immediata e diretta del principio di diritto e, quindi, al miglior esercizio della funzione nomofilattica della Corte di legittimità” (Cass., ord. n. 20409 del 2008).

Il quesito di diritto, quindi, “deve compendiare: a) la riassuntiva esposizione degli elementi di fatto sottoposti al giudice di merito;

b) la sintetica indicazione della regola di diritto applicata dal quel giudice; c) la diversa regola di diritto che, ad avviso del ricorrente, si sarebbe dovuta applicare al caso di specie. E’, pertanto, inammissibile il ricorso contenente un quesito di diritto che si limiti a chiedere alla S.C. puramente e semplicemente di accertare se vi sia stata o meno la violazione di una determinata disposizione di legge” (Cass., ord. n. 19769 del 2008; Cass., S.U., n. 6530 del 2008; v. anche Cass., n. 28280 del 2008).

Deve poi “escludersi che la formulazione dei quesiti di diritto e la chiara indicazione del fatto controverso con le caratteristiche indicate dall’art. 366 bis cod. proc. civ. possano reputarsi sussistenti per il fatto che la parte resistente abbia controdedotto, giacchè l’espressa previsione del requisito a pena di inammissibilità palesa non solo che l’interesse tutelato dalla norma (o meglio dalle norme, posto che l’indicazione di tale sanzione è prima contenuta nell’art. 366 n. 4 e poi ripetuta nell’art. 366 bis) non è disponibile ed è tutelato dalla rilevabilità d’ufficio (come sempre accade quando il legislatore ricorre alla categoria della inammissibilità, che non a caso è accompagnata dall’espressione preliminare evocativa della sanzione “a pena di”), ma esclude anche che possa assumere alcun rilievo in funzione di superamento del vizio l’atteggiamento della controparte, poichè, allorquando il legislatore ricorre alla categoria della inammissibilità, è escluso che l’atteggiamento della controparte possa assumere rilievo sotto il profilo del raggiungimento dello scopo, come invece è previsto per la nullità (art. 156 cod. proc. civ.): infatti, l’espresso ricorso da parte del legislatore alla sanzione della inammissibilità impedisce che il giudice possa ritenere soddisfatta l’esigenza a presidio della quale il legislatore ha previsto una certa forma a pena di inammissibilità in modo diverso che attraverso la forma indicata dal legislatore (Cass., ord. n. 16002 del 2007).

Nella specie, la ricorrente si limita ad interrogare la Corte sul se si sia verificata la violazione delle norme indicate nella rubrica del motivo e riproposte nel quesito, senza peraltro indicare sinteticamente la regola di diritto applicata dal quel giudice, nè la diversa regola di diritto che, ad avviso della ricorrente, si sarebbe dovuta applicare.

7. – Con il terzo motivo, la ricorrente incidentale lamenta omessa pronuncia sulla domanda subordinata di nullità dell’atto di compravendita (OMISSIS) intervenuto tra Finartgest s.r.l. e V. S.C.D.C.. La Corte d’appello, sostiene la P., avrebbe trascurato la circostanza che la S.C.D.C. era sempre stata a perfetta conoscenza delle operazioni immobiliari poste in essere da Finartgest s.r.l. nonchè delle vicende relative al trasferimento dell’unità immobiliare oggetto di causa. La D. C., infatti, era intervenuta quale procuratrice speciale di Ca.Pa., legale rappresentante di Finartgest, nella compravendita a rogito notaio Suriani del 27 luglio 1984, a seguito del quale la Finartgest aveva acquistato cespiti immobiliari; la medesima D.C., inoltre, era stata parte acquirente da Finartgest, in persona del legale rappresentante Ca.

nell’atto 18 giugno 1986, con il quale la predetta società le vendette unità immobiliari, tra le quali quelle site al quinto piano dell’edificio di (OMISSIS); infine, la D.C. era convivente del Ca. all’epoca dei trasferimenti immobiliari oggetto di causa. Tali circostanze, osserva la ricorrente, non sono mai state smentite dalla D.C. e possono quindi ritenersi pacifiche, cosi come pacifica sarebbe la circostanza che la predetta vendita del 1986 si era perfezionata solo successivamente alla intervenuta definizione della controversia sorta con altro soggetto, promissario acquirente dell’intero immobile di (OMISSIS).

Ne conseguirebbe, ad avviso della ricorrente, che la D.C. e il Ca. ebbero a prefigurare una situazione apparente, tale da trarre illeciti profitti attraverso una serie di repentini trasferimenti immobiliari delle medesime unità. L’atto del 1986, pertanto, doveva essere dichiarato nullo per violazione dell’art. 1418 cod. civ., in quanto privo di causa o per causa illecita ovvero, ai sensi dell’art. 1345 cod. civ., per illiceità del motivo unico e comune ad entrambe le parti. La ricorrente sostiene che la relativa domanda non sarebbe stata esaminata dalla Corte d’appello e afferma che alla declaratoria di nullità dovrebbe conseguire la pronuncia costitutiva ex art. 2932 cod. civ., da essa tempestivamente e ritualmente formulata.

Il motivo si conclude con il seguente quesito di diritto: “Dica l’Ecc.ma Corte di cassazione se, nella fattispecie, in considerazione delle sopra esposte argomentazioni, la Corte d’appello di Milano ha omesso o comunque fornito una insufficiente e/o contraddittoria motivazione sulle ragioni ed i motivi che l’hanno indotta a non tenere nella dovuta considerazione la documentata e comunque non contestata conoscenza, da parte della signora S.C.V. D.C., di tutte le operazioni riconnesse alla compravendita degli immobili, tra cui deve ricomprendersi quello successivamente acquistato dalla signora P.R., poste in essere dalla Finartgest s.r.l., e per essa da S.C.P.; dica inoltre la Suprema Corte se tale conoscenza sia tale da integrare la nullità ex art. 1418 c.c., per mancanza e/o illiceità della causa ovvero à sensi e per gli effetti dell’art. 1345 c.c. per la illiceità del motivo unico, comune ad entrambe le parti, dell’atto 16/6/86 in autentica Notaio dott. F.E.; dica, infine, ^K Suprema Corte se alla predetta nullità consegua di diritto alla pronuncia costitutiva ex art. 2932 c.c. in favore della ricorrente signora P.R.”.

7.1. – Il motivo, nella parte in cui denuncia omessa pronuncia in ordine alla nullità del contratto è infondato, giacchè detta domanda è stata presa in esame dalla Corte d’appello ed è stata espressamente rigettata.

Il motivo è infondato anche nella parte in cui la ricorrente, dolendosi della mancata considerazione della posizione della S. C. in tutte le transazioni immobiliari coinvolte nel presente giudizio, denuncia un vizio di motivazione. La sentenza impugnata, invero, contiene una puntuale e completa indicazione degli atti rilevanti e dei soggetti che ad essi hanno partecipato; e poichè di questi atti è stata parte la S.C., l’assunto della ricorrente secondo cui la Corte d’appello non avrebbe considerato la posizione della stessa e tutte le implicazioni da tale posizione scaturenti è destituito di fondamento. In particolare, la Corte d’appello ha escluso la sussistenza di profili di nullità del contratto con il quale la proprietà dell’immobile è stata trasferita alla S.C., e, con specifico riferimento alla domanda di annullamento, ha rilevato che “dalla descrizione dei fatti sopra ricostruiti, non emergono elementi che facciano inequivocabilmente ritenere una presunta truffa posta in essere nei confronti della P., mediante il contratto con atto (OMISSIS) Notaio F. con il quale la Finartgest s.r.l. (A.U. S. P.) vendeva a S.C.V. 12 unità immobiliari di cui al mappale (OMISSIS), porzioni da “A” a “N”, nonchè dei contratti che ad esso sono seguiti: come si è sopra evidenziato, si è semplicemente trattato di qualificare giuridicamente il fatto controverso e cioè l’oggetto del contratto, fatto che ha coinvolto, tra l’altro, l’attività professionale dei Notai sopra indicati”. La censura della ricorrente sollecita dunque un non consentito riesame delle risultanze istruttorie, adeguatamente e compiutamente esaminate dal giudice di merito.

Senza dire che la Corte d’appello ha altresì rilevato la carenza di interesse della ricorrente a far valere le eccepite nullità, osservando come “se anche si dovesse ritenere l’invalidità dell’atto, il fatto non comporterebbe acquisto a domino della P., con conseguente sua mancanza di interesse alla domanda”, e su tale autonoma ratio decidendi la ricorrente non ha sul punto svolto alcuna censura.

7.2. – Il motivo è invece inammissibile laddove denuncia il vizio di violazione di legge, stante la inidoneità del quesito di diritto, formulato al termine della esposizione del motivo. Valgono, in proposito, le considerazioni già svolte in sede di esame del secondo motivo.

Ulteriore ragione di inammissibilità va poi rilevata con riferimento alla questione relativa alla pronuncia ex art. 2932 cod. civ., giacchè la Corte d’appello ha espressamente osservato come mancasse un titolo idoneo a fondare la domanda in relazione ad un immobile, tra l’altro, legittimamente di terzi, e su tale punto il ricorso è carente di specifica censura.

8. – Con il quarto motivo, formulato in subordine, la ricorrente deduce omessa insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo, vizio di ultrapetizione e falsa applicazione dell’art. 184 cod. proc. civ..

La D.C. aveva chiesto, nell’atto di citazione, la condanna di essa ricorrente al pagamento di una giusta indennità per l’occupazione dell’immobile, da liquidarsi in separato giudizio, mentre nelle domande proposte in sede di precisazione delle conclusioni ha chiesto la condanna al pagamento della detta indennità, da determinarsi in via equitativa, ovvero secondo equo canone. Su tale domanda, il difensore espressamente ha dichiarato di non accettare il contraddittorio, in quanto nuova. In proposito, la ricorrente formula il seguente quesito di diritto: “Dica l’Ecc.ma Corte di cassazione se, nella fattispecie, in considerazione delle sopra esposte argomentazioni, la motivazione adottata dalla Corte d’appello di Milano abbia o meno violato i principi posti dall’art. 184 c.p.c. (nella formulazione vigente all’epoca dei fatti di causa), in relazione ai capi della sentenza impugnata che hanno pronunciato sull’indennità in favore della signora V.D.C.S. C., in forza di domande da quest’ultima dedotte ex novo, aventi ad oggetto la determinazione secondo equità da effettuarsi in questo processo, e non in separato giudizio, in considerazione anche della tempestiva dichiarazione di non accettare il contraddittorio formulata dalla difesa della signora P.R. formulata all’udienza di precisazione delle conclusioni tenutasi il 5/11/2002 avanti il Tribunale di Milano”.

8.1. – Il motivo è inammissibile, per violazione del principio di autosufficienza del ricorso.

Questa Corte ha infatti avuto modo di affermare che “nel ricorso per cassazione, in caso di denunzia della violazione di una norma processuale è necessaria l’indicazione degli elementi condizionanti l’operatività di tale violazione” (Cass., n. 17424 del 2005); il che comporta l’onere di trascrizione dell’atto processuale dal quale si desume derivi la denunciata violazione di legge. Invero, il potere- dovere del giudice di legittimità di esaminare direttamente gli atti processuali è pur sempre condizionato, a pena di inammissibilità, all’adempimento da parte del ricorrente, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione che non consente, tra l’altro, il rinvio per relationem agli atti della fase di merito, dell’onere di indicarli compiutamente, non essendo legittimato il suddetto giudice a procedere ad una loro autonoma ricerca ma solo ad una verifica degli stessi (Cass., n. 6361 del 2007).

Nella specie, la ricorrente si è limitata a sostenere di aver esplicitamente dichiarato di non accettare il contraddittorio in relazione alla domanda di condanna al pagamento di una somma di denaro per indebito utilizzo dell’immobile poi risultato non di sua proprietà, ma ha omesso di trascrivere la parte rilevante del verbale di udienza.

9. – Con l’ultimo motivo, formulato in estremo subordine, la ricorrente denuncia omessa insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo della controversia, e cioè la titolarità in capo a sè di una porzione dell’ immobile al cui rilascio è stata condannata. Quand’anche fosse corretta la ricostruzione operata dalla Corte d’appello, osserva la ricorrente che l’ordine di rilascio dell’immobile ha interessato anche la porzione di immobile della quale ella era proprietaria. Formula quindi il seguente quesito di diritto: “Dica l’Ecc.ma Corte di cassazione se, nella fattispecie, in considerazione delle sopra esposte argomentazioni, la motivazione adottata dalla Corte d’appello di Milano ha omesso o comunque fornito una insufficiente e/o contraddittoria motivazione sulle ragioni ed i motivi che l’hanno indotta a non ritenere che la signora P.R. sia, quantomeno, proprietaria della ridotta porzione dell’immobile in oggetto, come individuata dallo stesso Giudice di secondo grado nella motivazione della sentenza impugnata”.

9.1. – Il motivo è inammissibile.

Dalla sentenza impugnata emerge chiaramente che la Corte d’appello ha espressamente statuito la limitazione alla porzione “A” degli atti Notaio G. in data (OMISSIS), relativi, rispettivamente, alla cessione dell’unità immobiliare acquista dal B. con atto (OMISSIS) alla Immobiliare Cinque Giornate s.r.l. e alle due cessioni da parte di quest’ultima ai signori L. e Gi. del sub. (OMISSIS) e alla ricorrente P. del sub. (OMISSIS).

La domanda della ricorrente presuppone dunque che la porzione “A” fosse compresa nel subalterno 56 da lei acquistato con il contratto (OMISSIS), e non anche nel subalterno (OMISSIS). Ma una simile circostanza di fatto non risulta dalla sentenza impugnata e il relativo accertamento è precluso in sede di legittimità, postulando l’esame degli atti del giudizio di merito. Nè alla ricorrente possono giovare le indicazioni contenute nel controricorso del C., il quale ha affermato che la porzione “A” certamente non era ricompresa nel subalterno che egli ha acquistato, sia perchè anche tale dato costituisce un accertamento di fatto, sia perchè, per il principio di autosufficienza del ricorso, la ricorrente avrebbe dovuto indicare compiutamente tutti gli elementi idonei a dimostrare il proprio assunto. Senza dire, peraltro, che la difesa della S.C. ha dedotto la non riferibilità della porzione “A” ad alcuno dei subalterni.

10. – In conclusione, tutti i ricorsi devono essere rigettati.

In applicazione del principio della soccombenza, G.N. e P.R. devono essere condannati al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano, sia per il G. che per la P., in Euro 8.200,00, di cui Euro 8.000,00 per onorario in favore di S.C.V.D.C. e di C.P. e, per il solo G., in Euro 7.200,00, di cui Euro 7.000,00 per onorari, in favore di I.R., oltre alle spese generali e agli accessori di legge.

PQM

La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta; condanna G.N. e P.R. al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore di S.C.V.D.C. e di C.P., liquidandole a carico di ciascuno in Euro 8.200, di cui Euro 8.000,00 per onorario, e il solo G. al pagamento delle spese in favore di I.R., liquidate in Euro 7.200,00 di cui Euro 7.000,00 per onorario, oltre alle spese generali e agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 18 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 3 settembre 2010

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