Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19043 del 31/07/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 31/07/2017, (ud. 21/04/2017, dep.31/07/2017),  n. 19043

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. BOGHETICH Elena – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19109-2012 proposto da:

D.M. C.F. (OMISSIS), + ALTRI OMESSI

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE UNIVERSITA’ E RICERCA C.F. (OMISSIS), in

persona del Ministro pro tempore, UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER

IL VENETO, entrambi rappresentati e difesi dall’AVVOCATURA GENERALE

DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA ALLA VIA DEI

PORTOGHESI 12, OPE LEGIS;

– controricorrenti –

nonchè contro

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE UNIVERSITA’ E RICERCA – UFFICIO SCOLASTICO

REGIONALE PER IL VENETO DIREZIONE GENERALE – UFFICIO (OMISSIS) –

UFFICIO SCOLASTICO DI VERONA (già UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI

VERONA;

– intimato –

avverso la sentenza n. 773/2011 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 29/02/2012 R.G.N. 381/99.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che con sentenza depositata il 29.2.2012 la Corte d’appello di Venezia rigettava le domande degli originari ricorrenti che, transitati dal Ministero dell’Istruzione al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (a seguito di accorpamento previsto dal D.Lgs. n. 300 del 1999), avevano lamentato di ricevere l’indennità di amministrazione in un importo inferiore rispetto a quello percepito, a parità di mansioni e qualifica, dal personale proveniente dall’ex Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, pure transitato al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, che aveva accorpato i due ministeri, considerato che il principio di parità di trattamento dettato dal D.lgs. n. 165 del 2001, art. 45, vieta trattamenti individuali migliorativi o peggiorativi rispetto a quelli previsti dal contratto collettivo, ma non costituisce parametro per giudicare delle eventuali differenziazioni operate in quella sede, restando quindi vietato non ogni trattamento differenziato per singole categorie di lavoratori, ma solo quello contrastante con specifiche previsioni normative;

che per la cassazione della sentenza ricorrono gli originari ricorrenti affidandosi a tre motivi e il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che i ricorrenti denunciano omessa e insufficiente motivazione nonchè plurime violazioni di legge (D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 45,D.Lgs. n. 300 del 1999, art. 4,D.P.R. n. 319 del 2003, art. 9; artt. 3,36 e 97 Cost.), deducendo che la Corte distrettuale ha omesso di pronunciarsi sui motivi proposti in appello (esaminando altri motivi di gravame), ha trascurato la pronuncia favorevole, passata in giudicato, su medesima questione (ma tra altre parti) adottata da diverso Tribunale (Belluno) e ha, altresì, trascurato che la disparità di trattamento deriva da esigenze di riassetto dell’amministrazione pubblica e sfugge alla libera disponibilità delle parti sociali, come si evince dalla dichiarazione congiunta n. 5 al c.c.n.l. comparto Ministeri 2002-2005, profilandosi, inoltre, violazione dei principi di uguaglianza (art. 3), della retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del lavoro svolto (art. 36) e di buon andamento ed imparzialità della pubblica amministrazione (art. 97);

che deve rinvenirsi, preliminarmente, la violazione del principio di specificità dei motivi di ricorso per cassazione, in quanto la parte ricorrente avrebbe dovuto, quantomeno, trascrivere nel ricorso il contenuto dei motivi di appello asseritamente non valutati dal giudice di merito, nonchè un ulteriore profilo di inammissibilità essendosi denunciata l’omessa pronunzia da parte del giudice di merito non quale “error in procedendo” e violazione dell’art. 112 c.p.c., o – quantomeno attraverso l’univoco riferimento alla nullità della decisione derivante dalla relativa omissione, bensì esclusivamente mediante denuncia della violazione di una norma di diritto sostanziale e del vizio di motivazione ex art. 360 c.p.c., n. 5;

che quanto alle censure relative ai vizi di motivazione, ne va, del pari, rilevata l’inammissibilità, atteso che il vizio di motivazione spendibile mediante ricorso per cassazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 concerne solo la motivazione in fatto, giacchè quella in diritto può sempre essere corretta o meglio esplicitata, sia in appello che in cassazione (in quest’ultimo caso ex art. 384 c.p.c., u.c.), senza che la sentenza impugnata ne debba in alcun modo soffrire;

che, quanto all’efficacia soggettiva del giudicato pronunciato tra altre parti, il parametro dell’art. 360 c.p.c., n. 5 è stato evocato erroneamente e comunque senza che il motivo ponga una quaestio fatti, atteso che l’illustrazione prospetta soltanto una quaestio iuris in ordine al rapporto con un giudicato formatisi a seguito della sentenza di un altro Tribunale e all’incidenza sul presente giudizio (si vedano, sulla riconducibilità ad una quaestio iuris di violazione dell’art. 2909 c.c. della violazione del c.d. giudicato esterno, Cass. Sez. Un. n. 226/2001 e, quindi, Cass. Sez. Un. n. 24664/2007);

che, in ordine al merito, secondo consolidato orientamento di questa Corte, in tema di pubblico impiego privatizzato, il principio espresso dal D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 45, secondo il quale le amministrazioni pubbliche garantiscono ai propri dipendenti parità di trattamento contrattuale, opera nell’ambito del sistema di inquadramento previsto dalla contrattazione collettiva e vieta trattamenti migliorativi o peggiorativi a titolo individuale, ma non costituisce parametro per giudicare le differenziazioni operate in quella sede, restando quindi vietato non ogni trattamento differenziato per singole categorie di lavoratori, ma solo quello contrastante con specifiche previsioni normative, in quanto la disparità trova titolo non in scelte datoriali unilaterali lesive, come tali, della dignità del lavoratore, ma in pattuizioni dell’autonomia negoziale delle parti collettive, le quali operano su un piano tendenzialmente paritario e istituzionalizzato, di regola sufficiente a tutelare il lavoratore in relazione alle specificità delle situazioni concrete (cfr., ex aliis, Cass. n. 12483/15; Cass. n. 1037/14; Cass. n. 6842/14; Cass. n. 14331/14; Cass. n. 4962/12; Cass. n. 4971/12; Cass. n. 5726/09; Cass. n. 6027/09; Cass. n. 12336/09);

che questa Corte ha già cassato le decisioni di merito che avevano ritenuto contrario al principio di parità il mantenimento di differenze nell’indennità di amministrazione corrisposta ai dipendenti provenienti dai soppressi Ministeri, affermandosi che, in relazione alla confluenza di dipendenti provenienti da altri plessi organizzativi, la previsione di misure differenziate dell’indennità di amministrazione non può considerarsi discriminatoria, in particolare in relazione al principio di parità di trattamento di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 45, che non esclude la possibilità della contrattazione collettiva di attribuire rilievo anche alle pregresse vicende dei rapporti di lavoro (cfr., con riguardo all’accorpamento del MIUR, Cass. 10253/2016);

che deve, inoltre, escludersi che il mancato accoglimento delle domande comporti la violazione dei precetti costituzionali, avendo questa precisato che il D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 45, che enuncia il principio di parità di trattamento, vieta trattamenti individuali migliorativi o peggiorativi rispetto a quelli previsti dal contratto collettivo, ma non costituisce parametro per giudicare le differenziazioni operate in quella sede, restando quindi vietato, non ogni trattamento differenziato per singole categorie di lavoratori, ma solo quello contrastante con specifiche previsioni normative;

che non trova giuridico fondamento la tesi secondo cui il contratto collettivo è tenuto ad assicurare parità di trattamento, avendo, il legislatore, affidato in via esclusiva ai contratti collettivi il potere di definire i trattamenti retributivi dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, lasciando piena autonomia alle parti sociali di prevedere anche trattamenti differenziati in determinate situazioni, afferenti alla peculiarità del rapporto, ai diversi percorsi formativi, alle specifiche esperienze maturate e alla carriere professionali dei lavoratori, nell’ambito delle diverse dinamiche negoziali;

che in tale ottica, non vi è irragionevole disparità di trattamento se la retribuzione inferiore risponde ai parametri costituzionali della proporzionalità alla quantità e qualità del lavoro (art. 36 Cost.), considerato peraltro che il legislatore, nel disporre che i trattamenti economici più favorevoli in godimento sono riassorbiti con le modalità e nelle misure previste dai contratti collettivi (cfr. D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 2, comma 3), ha affidato alle parti sociali di definire anche le modalità, le misure e i tempi della perequazione, in modo da assicurare ai dipendenti un trattamento economico uniforme. Nè la dichiarazione congiunta n. 5 acclusa al c.c.n.l. comparto Ministeri 2002-2007 sottrae la materia alla competenza delle parti sociali, trattandosi esclusivamente di affermazione (posta al di fuori delle clausole contrattuali) funzionale all’imputazione della spesa a risorse finanziarie diverse da quelle assegnate ai fondi per la contrattazione collettiva (cfr. D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 47);

che, in conclusione, il ricorso è da rigettarsi, essendosi, la Corte distrettuale, conformata ai suddetti principi di diritto;

che le spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti a pagare le spese del presente giudizio di legittimità liquidate in Euro 13.500,00 per compensi professionali, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 21 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 31 luglio 2017

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