Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19043 del 14/09/2020

Cassazione civile sez. II, 14/09/2020, (ud. 04/02/2020, dep. 14/09/2020), n.19043

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – Consigliere –

Dott. BELLINI Ugo – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – rel. Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19196-2019 proposto da:

D.K., rappresentato e difeso dall’Avv. Marco Ferrero, del

foro di Padova, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del

medesimo in Padova, via N. Tommaseo, n. 56;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del ministro p.t.

istituzionalmente rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale

dello Stato di Roma, corrente ivi, via dei Portoghesi 12, ed

elettivamente domiciliato ex lege presso la sede di questa;

– intimato –

avverso il decreto n. 4347/2019 emesso dal Tribunale di Venezia –

Sez. Specializzata in materia di immigrazione, protezione

internazionale, libera circolazione dei cittadini dell’Unione

Europea all’esito del procedimento R.G. 9872/2017 pubblicato e

comunicato in data 21.5.2019.

 

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

– il presente giudizio trae origine dal ricorso che il sig. D.K., cittadino del Mali, ha presentato avverso il provvedimento di diniego reso dalla Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale;

– il ricorrente ha impugnato il rigetto chiedendo al Tribunale di Venezia, sezione specializzata in materia di immigrazione, il riconoscimento della protezione sussidiaria ovvero in subordine quella umanitaria;

– per ottenere la protezione in almeno una delle sue forme, il ricorrente ha dichiarato di essersi allontanato dal Mali perchè terrorizzato dalle continue minacce di morte a lui rivolte dal ricco promesso sposo della donna che egli amava;

– il Tribunale di Venezia, con decreto comunicato in data 21.5.2019, ha negato al ricorrente sia lo status di rifugiato che il riconoscimento della protezione sussidiaria non ravvisando la presenza di un conflitto armato interno da cui potesse conseguire violenza indiscriminata e ha rigettato la domanda di riconoscimento della protezione umanitaria sull’assenza di una condizione di vulnerabilità;

– la cassazione del provvedimento è chiesta con ricorso tempestivamente notificato il 17/06/2019 ed affidato a due motivi;

– non ha svolto attività difensiva l’intimato Ministero dell’interno.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

– con il primo motivo di ricorso si denuncila violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3, 5, 6, 7 e 14, degli artt. 4, 6, 7, 9 e 15 Dir. 83/2004/CE e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 comma 3, art. 27, commi 1 e 1 bis, art. 35, per non aver il giudice valutato, ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria, i documenti determinanti per l’esame dei fatti, e per non aver tenuto conto della situazione di violenza generalizzata sussistente in Mali, in violazione altresì dei propri doveri di collaborazione istruttoria, sindacabile in sede di legittimità in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e n. 5;

– ad avviso di parte ricorrente, il giudice non ha adempiuto al proprio dovere di cooperare nell’accertamento dei fatti, non ottemperando all’obbligo di procedere a raccogliere le informazioni aggiornate in merito alla gravissima situazione esistente in Mali;

– il motivo è infondato;

– il giudice ha esaminato, adempiendo al suo dovere di cooperazione le dichiarazioni espresse dal richiedente sul danno grave dallo stesso paventato in ragione delle violenza indiscriminata presente nelle regioni del Mali attigue a quella del K. dalla quale proviene, sulla scorta delle Coi più aggiornate del 2018 ed ha ritenuto che l’aumento della minaccia terroristica nelle regioni del sud del Mali non consentiva di ravvisare nella regione di provenienza una condizione di conflitto generalizzato (cfr. pag. 9 e 10 del decreto impugnato);

– con il secondo motivo di ricorso, si denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, art. 10, comma 4 e art. 19, comma 1, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nonchè l’omesso esame, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, dei documenti determinanti per il riconoscimento della protezione umanitaria;

– secondo il ricorrente, la domanda sarebbe stata fondata su molteplici elementi estremamente rilevanti a dimostrare le scarsissime possibilità di reinserimento in Mali e, pertanto, il provvedimento impugnato sarebbe viziato in quanto fondato sulla sola considerazione del percorso lavorativo svolto dal ricorrente, peraltro minimizzato;

– il motivo è infondato;

– secondo l’orientamento di questa Corte (cfr. Cass. n. 23604/2017; id. 28015/2017), il diritto alla protezione umanitaria necessita di una grave violazione dei diritti umani subita dal richiedente nel paese di provenienza al di sotto del nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale;

– in tale prospettiva non si ravvisa alcun vizio, avendo il giudice motivato il rigetto della richiesta di protezione chiarendo che non sussiste nel caso di specie una situazione personale oggettiva così grave da non consentire l’allontanamento del richiedente dal territorio nazionale (cfr. pag. 10);

– peraltro il tribunale veneziano ha fatto corretta applicazione del principio secondo il quale non è sufficiente ai fini del riconoscimento del diritto al rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari la sola considerazione isolata ed astratta del livello di integrazione in Italia, dovendo il giudice procedere ad un giudizio comparativo (cfr. Cass. 4455/2018) con la situazione del paese di provenienza ed all’esito riconoscere che l’allontanamento è stato giustificato da una condizione di vulnerabilità dovuta alla individualmente patita violazione dei diritti umani od impedimento all’esercizio dei diritti umani inalienabili (Cass. 17072/2018);

– atteso l’esito sfavorevole di entrambi i motivi, il ricorso va respinto;

– nulla va disposto sulle spese attesa la mancanza di attività difensiva da parte dell’intimato Ministero;

– ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; nulla spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della seconda sezione civile, il 4 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 14 settembre 2020

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