Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19043 del 06/07/2021

Cassazione civile sez. II, 06/07/2021, (ud. 02/12/2020, dep. 06/07/2021), n.19043

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – rel. Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10194/2016 proposto da:

L. IMMOBILIARE SRL, rappresentata e difesa dall’avvocata Maria

Rosaria Neri, con studio in Roma, Largo Somalia n. 53, presso il cui

studio ha eletto domicilio;

– ricorrente –

contro

T.C., elettivamente domiciliato in Roma, Via Salaria 259,

presso lo studio dell’avvocata Mariangela Di Giandomenico, che lo

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 6094/2015 della Corte d’appello di Roma,

depositata il 03/11/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

02/12/2020 dalla Consigliera Dott. Annamaria Casadonte.

 

Fatto

RILEVATO

che:

– la società L. Immobiliare Srl ricorre per cassazione avverso la sentenza d’appello che conferma il rigetto della domanda di pagamento della provvigione per la mediazione prodromica alla stipula di una compravendita immobiliare richiesta dalla società nei confronti dell’avv. T.C. e negata dal primo giudice sull’assunto che la società non era iscritta all’albo dei mediatori, non essendo sufficiente che il legale rappresentante ed il procuratore vi fossero iscritti in proprio come persone fisiche;

-la cassazione è chiesta sulla base di cinque motivi cui resiste il Tesa uro;

– entrambe le parti hanno depositato memorie.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– con il primo motivo di denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, la violazione o falsa applicazione dell’art. 295 c.p.c., per non avere sospeso il giudizio in relazione alla pendenza del giudizio amministrativo relativo alla retrodatazione della società nel ruolo dei mediatori;

– la censura è inammissibile;

– come chiarito da questa Corte la sospensione del processo presuppone che il rapporto di pregiudizialità tra due cause sia concreto ed attuale, nel senso che la causa ritenuta pregiudiziale deve essere tuttora pendente, non giustificandosi diversamente la sospensione, che si tradurrebbe in un inutile intralcio all’esercizio della giurisdizione, sicchè, quando una sentenza sia impugnata in cassazione per non essere stato il giudizio di merito sospeso in presenza di altra causa pregiudiziale, è onere del ricorrente provare che la causa pregiudicante sia pendente e resti presumibilmente tale sino all’accoglimento del ricorso, mancando, in difetto, la prova dell’interesse concreto e attuale all’impugnazione, perchè nessun giudice, di legittimità o di rinvio, può disporre la sospensione del giudizio in attesa della definizione di altra causa non più effettivamente in corso (cfr. Cass. 26716/2019; 22878/2015);

– poichè a fronte dell’eccezione in tal senso specificamente formulata nel controricorso, e ribadita nella memoria ove si dà anche conto della sentenza conclusiva del giudizio amministrativo asseritamente pregiudiziale (cfr. pag. 2 e 3 della memoria del controricorrente), nessuna allegazione stata svolta dal ricorrente (nemmeno nella memoria illustrativa), la doglianza per come formulata è, come già enunciato, inammissibile;

– con il secondo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione dell’art. 1755 c.c., della L. n. 39 del 1989, artt. 2, 3 e 6 e dell’art. 11 del Regolamento di attuazione del D.M. Industria Commercio Artigianato 24 dicembre 1990, n. 452, dal momento che nessuna delle norme richiamate prevede l’iscrizione al ruolo degli affari in mediazione delle società.

– con il terzo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omesso esame del fatto decisivo, e la violazione delle norme di diritto in riferimento all’art. 112 c.p.c., costituito dalla circostanza che nessuna norma prevede l’iscrizione a ruolo dei mediatori della società;

– con il quarto motivo si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, la violazione e falsa applicazione del R.D. 16 maggio 1942, n. 262, artt. 1, 2,3,4 e 12 e dell’art. 23 Cost. ed art. 113 c.p.c., nonchè della direttiva CEE 653/86 e del D.Lgs. n. 59 del 2010, art. 73, per avere sostenuto la necessità dell’iscrizione al ruolo dei mediatori da parte della società rinvenendo l’obbligo in due circolari a n. 3328/c del 1 marzo 1994 e circolare n. 3254/C del 10 settembre 1991 del Ministero dell’Industria Commercio ed Artigianato;

– con il quinto motivo si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la riforma sulle spese quale conseguenza della fondatezza dei primi tre motivi di ricorso;

– i motivi dal secondo al quarto attengono tutti alla questione della necessità o meno dell’iscrizione della società all’albo dei mediatori non potendo valere in tal senso quella del legale rappresentante in proprio o del procuratore e possono, pertanto, essere esaminati congiuntamente;

– si tratta di doglianze infondate;

– costituisce, infatti, principio consolidato che in tema di mediazione, qualora l’attività di intermediazione sia svolta in forma societaria, ai fini del riconoscimento del diritto alla provvigione è necessario che la società o il suo legale rappresentante siano iscritti nell’albo di cui alla L. n. 39 del 1989 (nel testo applicabile “ratione temporis”), con la conseguenza che l’iscrizione nel ruolo dei mediatori del legale rappresentante a titolo personale (e, cioè, come persona fisica) non è sufficiente a far sorgere in capo alla società il diritto alla provvigione (cfr. Cass. 10350/2020; id. 26781/2013; id. 18889/2008);

– occorre dare atto, per completezza, che la L. n. 39 del 1989, è stata modificata dal D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59, pubblicato in G.U. 23.4.2010, il quale, con la norma dell’art. 7, ha sì soppresso il ruolo di cui alla L. n. 39 del 1989, art. 2 e successive modificazioni, ma non ha abrogato tale legge. E’ stato, anzi, disposto che le attività disciplinate dalla L. n. 39 del 1989, sono soggette a dichiarazione di inizio di attività, da presentare alla Camera di commercio, competente per territorio, corredata delle autocertificazioni e delle certificazioni attestanti il possesso dei requisiti prescritti; la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura verifica il possesso dei requisiti e iscrive i relativi dati nel registro delle imprese, se l’attività è svolta in forma di impresa, oppure nel repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA) previsto dalla L. n. 580 del 1993, art. 8 e dal D.P.R. n. 581 del 1995, art. 9, assegnando ad essi la qualifica di intermediario per le diverse tipologie di attività, distintamente previste dalla L. n. 39 del 1989, al comma 6 della norma dell’art. 73 statuisce che “Ad ogni effetto di legge, i richiami al ruolo contenuti nella L. 3 febbraio 1989, n. 39, si intendono riferiti alle iscrizioni previste dal presente articolo nel registro delle imprese o nel repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA)”. Ciò comporta che, in assenza di abrogazione della L. n. 39 del 1989, art. 6, ma in presenza della sola soppressione del ruolo, la norma dell’art. 6 va letta nel senso che, anche per i rapporti di mediazione sottoposti alla normativa prevista dal D.Lgs. n. 59 del 2010, hanno diritto alla provvigione solo i mediatori che sono iscritti nei registri o nei repertori tenuti dalla Camera di commercio secondo l’art. 73 cit.. Peraltro, nel caso in esame, la normativa di cui al D.Lgs. n. 59 del 2010, non è neppure applicabile, posto che il D.Lgs., non contiene alcuna norma che lo renda applicabile anche ai rapporti già esauriti e a quelli ancora in vita, qualora gli effetti sostanziali scaturenti da detta normativa siano eziologicamente collegati con un fattore causale non previsto da quella precedente (Cass. 16147/2020; 762/2014);

– ciò posto, nel caso di specie l’attività di intermediazione asseritamente svolta dalla società L. s.r.l. risale, incontestatamente, al periodo precedente all’iscrizione della società al ruolo dei mediatori ed effettuata, secondo la L. n. 39 del 1989, al tempo vigente, il 6/11/2002 mentre l’attività di intermediazione si è conclusa in periodo precedente, visto che il contratto definitivo di compravendita risale al 18/4/2002;

– ne consegue che il rapporto sostanziale posto alla base del preteso pagamento della provvigione è disciplinato dalla L. n. 39 del 1989, ed è regolato dal principio interpretativo sopra richiamato e che in mancanza di iscrizione della società non è sufficiente a far sorgere in capo alla società il diritto alla provvigione l’iscrizione nel ruolo dei mediatori del legale rappresentante a titolo personale;

– il rigetto dei motivi dal secondo al quarto, comporta l’assorbimento dell’esame del quinto motivo, sull’applicazione del principio di soccombenza nel giudizio d’appello;

– atteso l’esito sfavorevole di tutti i motivi, il ricorso va respinto e la società ricorrente va condannata alla rifusione delle spese di lite a favore del controricorrente nella misura liquidata in dispositivo;

– ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite a favore del controricorrente e liquidate in Euro 4000,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre 15% per rimborso spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 2 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 6 luglio 2021

 

 

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