Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19043 del 03/09/2010

Cassazione civile sez. I, 03/09/2010, (ud. 13/07/2010, dep. 03/09/2010), n.19043

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITTORIA Paolo – Presidente –

Dott. SALME’ Giuseppe – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. CULTRERA Maria Rosaria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 28243/2008 proposto da:

B.A., nella qualità di Curatore del Fallimento

TRA.MA.CO. s.r.l. (c.f. (OMISSIS)), domiciliato in ROMA, PIAZZA

CAVOUR, presso la CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE DI CASSAZIONE,

rappresentato e difeso dall’avvocato MANCINI Alfredo Saverio Luigi,

giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

INTESA SANPAOLO S.P.A. (c.f. (OMISSIS)), in

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA BISSOLATI 76, presso l’avvocato GARGANI

Benedetto, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

CATTANI GIOVANNI, giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 58/2008 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 15/01/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

13/07/2010 dal Consigliere Dott. MARIA ROSARIA CULTRERA;

udito, per il ricorrente, l’Avvocato ALFREDO MANCINI che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso;

udito, per la controricorrente, l’Avvocato CATALANO ROBERTO (delega)

che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GAMBARDELLA Vincenzo, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso

per quanto di ragione.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il curatore del fallimento della società TRAMACO s.r.l. con citazione del 15.2.1900 ha agito in giudizio innanzi al Tribunale di Lucca per ottenere la revoca ai sensi della L. Fall., art. 67, comma 2, delle rimesse asseritamente solutorie affluite in periodo sospetto nell’importo di L. 414.493.451 sul c/c n. (OMISSIS) nonchè sul conto anticipi all’esportazioni in dollari USA n. (OMISSIS) aperti entrambi dalla società Tramaco presso la BCI. Quest’ultimo istituto si è costituito deducendo infondatezza della domanda.

Il Tribunale con sentenza 5.3/5.4/2004 ha accolto la domanda ma per l’importo ridotto ad Euro 17.600,13 ricostruendo il rapporto tra le parti nel senso che la banca anticipava alla TRAMACO l’importo del crediti trattenendo le somme anticipate al momento dell’incasso. I pagamenti non rappresentavano reintegri della provvista, ma la restituzione degli anticipi eseguiti dalla banca. L’incameramento delle somme non rappresentava perciò mezzo di pagamento, ma forma atipica di garanzia.

Ha impugnato il curatore fallimentare innanzi alla Corte d’appello di Firenze per ottenere l’accoglimento integrale della sua domanda nell’importo di Euro 267.718,88.

Radicatosi il contraddittorio, la Corte territoriale con sentenza n. 58 depositata il 15 gennaio 2008 ha accolto in parte il gravame condannando la banca convenuta al pagamento di Euro 60.019,20.

Per quel che rileva:

Ai versamenti eseguiti sul conto in valuta italiana ha applicato criterio del massimo scoperto, introdotto dal D.L. n. 35 del 2005, individuando la rimessa revocabile nella differenza tra il massimo del passivo raggiunto dal conto nell’anno antecedente al fallimento ed il saldo finale alla data della sentenza di fallimento. Attribuita natura solutoria alle rimesse considerandole nel loro complesso ha per l’effetto disposto la revoca nella misura in cui hanno determinato l’eliminazione o la riduzione del debito massimo sul conto corrente scoperto;

ha escluso la revocabilità di una parte dei versamenti eseguiti sul conto in valuta estera, siccome afferivano a crediti verso l’estero che erano stati fatti oggetto di cessione in favore della banca, provata dalla documentazione offerta dalla stessa curatela, che li aveva perciò legittimamente riscossi sul conto in valuta.

Questa statuizione è stata infine impugnata dalla curatela fallimentare con ricorso per cassazione affidato a cinque motivi cui ha resistito l’Intesa Sanpaolo s.p.a subentrata alla BCI con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria difensiva ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il primo motivo denuncia violazione del D.L. n. 35 del 2005, art. 2, comma 2, conv. in L. n. 80 del 2005. Ascrive ai giudici d’appello errore consistito nell’aver condannato la banca convenuta alla restituzione dell’importo delle rimesse revocate determinato sulla base del principio del massimo scoperto introdotto dal D.L. n. 35 del 2005, art. 70, in violazione della norma transitoria in rubrica che ne prevede l’applicazione alle procedure introdotte dopo la sua entrata in vigore.

Si conclude con quesito di diritto con cui si chiede se il principio anzidetto si applichi solo alle procedure aperte dal 17 marzo 2005.

La resistente deduce infondatezza del motivo rilevando che la Corte territoriale non ha inteso applicare il novellato disposto normativo, bensì il criterio ad esso conforme, siccome ritenuto corretto.

Il secondo motivo denuncia violazione degli artt. 1372, 1852 e 1720 c.c. e della L. Fall., art. 67, e pone la questione se le rimesse effettuate su conto scoperto debbano essere revocate, ricorrendone le condizioni, nella loro sommatoria ovvero secondo il criterio del massimo scoperto. Espone a conclusione pertinente quesito di diritto.

La resistente deduce infondatezza del mezzo rilevando che nella specie le rimesse non rappresentano pagamenti, poichè ogni accredito trovava rispondenza o in un’operazione di anticipo con contestuale cessione di credito, o nella proroga di operazione già effettuata.

Il terzo motivo denuncia violazione della L. Fall., art. 45, e degli artt. 2704 e 2914 c.c., deduce mancanza di valida prova della cessione dei crediti in quanto non risultanti da documenti forniti di data certa e perciò opponibili alla procedura. Espone conclusivo quesito di diritto con cui si chiede se la cessione di credito può ritenersi opponibile alla massa se in quanto sia munita di data certa anteriore al fallimento e della prova della notifica al debitore ceduto, ovvero se la prova della cessione può essere offerta mediante produzione di documenti privi del detto requisito della notifica al debitore.

La controricorrente deduce infondatezza del mezzo. Il quarto motivo denuncia violazione della L. Fall., art. 67 e correlato vizio di motivazione e deduce la revocabilità anche delle rimesse effettuate sul conto d’appoggio se idonee ad azzerare precedente debito maturato in forza di anticipazione al correntista.

Espone quesito di diritto con cui si chiede se la rimessa su conto d’appoggio rappresenti un pagamento, come tale revocabile.

La controricorrente deduce infondatezza del motivo rilevando che gli accrediti erano collegati alle cessioni.

Il quinto motivo denuncia analogo vizio lamentando omesso esame circa la natura onerosa delle cessioni. Espone quesito di diritto con cui si chiede se le cessioni di credito su anticipazioni all’export rientrino, in presenza dei requisiti di legge, tra i pagamenti revocabili.

I primi due motivi, meritevoli d’accoglimento in quanto pongono questioni logicamente connesse, sono fondati.

La decisione impugnata ha disposto la revoca delle rimesse attraverso le quali la banca ha conseguito effettivo rientro delle somme anticipate, applicando il criterio differenziale tra massimo del saldo passivo raggiunto nell’anno anteriore al fallimento e saldo finale alla data del fallimento, rilevando, a conforto, la consacrazione della correttezza di tale parametro di riferimento nel disposto della L. Fall., art. 70, nel testo novellato dalla L. n. 35 del 2005.

L’approdo si presta alle critiche mosse dal ricorrente, che peraltro ha precisato l’importo ben più favorevole determinabile sulla base della sommatoria delle rimesse revocate, in quanto disapplica il canone, che correla l’obbligo di restituzione alla somma delle singole rimesse solutorie, aventi natura di pagamenti ed in quanto tali revocate. Il difforme criterio, che la Corte territoriale ha applicato per la sua ritenuta puntualità, già da essa sostenuta in precedenti arresti citati, e non certo per la ravvisata, insussistente, natura retroattiva della norma contenta nel testo riformato della L. Fall., art. 70, non è pertanto corretto.

L’importo delle somme che la banca è tenuta a restituire alla procedura deve essere per l’effetto determinato sulla base della somma dei singoli versamenti revocati. I restanti motivi sono privi di fondamento.

La decisione impugnata, recependo le conclusioni dell’indagine eseguita dal consulente tecnico, ha ricostruito la movimentazione dei due conti esaminati rilevando che quello in valuta estera era alimentato dagli incassi dei crediti verso l’estero ceduti dalla TRAMACO alla banca, e quello in valuta italiana era a sua volta alimentato sia con gli anticipi eseguiti dalla banca allorchè riceveva la cessione di un credito verso l’estero, sia con altre riscossioni dei crediti verso l’estero. Insomma il rientro dalle esposizioni debitorie avveniva attraverso l’incasso dei crediti ceduti; sul conto in valuta estera erano registrate partire d’incasso di crediti regolarmente riscossi a titolo proprio dalla banca in quanto cessionaria. La prova documentale delle cessioni è stata offerta dalla stessa curatela. La censura esposta nel terzo motivo non coglie il senso di questa ratio decidendi. Insiste infatti sull’opponibilità alla massa degli atti di cessione prodotti dalla banca e sulla necessità della notifica della cessione ai debitori ceduti, che effettivamente è postulata dal disposto dell’art. 2914 c.c., comma 1, n. 2), secondo il quale sono inefficaci nei confronti del creditore pignorante e dei creditori che intervengono nell’esecuzione, le cessioni di credito che, seppur anteriori al pignoramento, siano state notificate al debitore o accettate dopo il pignoramento, applicabile anche al fallimento – Cass. n. 5516/2006.

Non smentisce tuttavia nè confuta con pertinenti argomentazioni il passaggio logico, assolutamente decisivo, secondo cui esistenza ed implicita opponibilità della cessione risultano acquisite pacificamente in causa non già perchè allegate dalla convenuta ma perchè sono state dimostrate dalla stessa parte attrice, odierna ricorrente.

Il quesito di diritto a tal riguardo formulato è peraltro generico laddove fa riferimento a documenti asseritamente privi di data certa, non indicati specificamente.

Il quarto e quinto motivo, logicamente connessi alla censura esaminata, propongono ricostruzione della movimentazione del conto d’appoggio, al fine di attribuire natura solutoria alle rimesse corrispondenti alle anticipazioni eseguite a favore della cliente indi fallita.

In parte qua la decisione impugnata ha stabilito che hanno natura solutoria, e sono pertanto revocabili, i soli versamenti che non corrispondevano alle anticipazioni dei crediti ceduti, in quanto avevano natura di pagamento laddove avevano superato la soglia dell’affidamento.

La critica a questa ricostruzione, del tutto corretta in jure, è generica, così come generico è il quesito di diritto formulato in relazione ad essa.

Tutto ciò premesso, i primi due motivi devono essere accolti; i restanti tre motivi devono invece essere rigettati. La sentenza impugnata deve essere cassata in relazione ai motivi accolti con rinvio degli atti alla corte d’appello di Firenze che calcolerà il quantum dell’obbligo di restituzione della banca soccombente nell’importo risultante dalla somma delle singole rimesse revocate, e provvederà anche al governo delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte:

accoglie i primi due motivi del ricorso e rigetta gli altri, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte d’appello di Firenze, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile della Corte di Cassazione, il 13 luglio 2010.

Depositato in Cancelleria il 3 settembre 2010

 

 

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