Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19042 del 31/07/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 31/07/2017, (ud. 21/04/2017, dep.31/07/2017),  n. 19042

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24268-2012 proposto da:

B.D., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA DELLA STAZIONE DI MONTE MARIO 9, presso lo studio dell’avvocato

ALESSANDRA GULLO, rappresentato e difeso dagli avvocati GIUSEPPE

MAGARAGGIA, UMBERTO MAGARAGGIA, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

ASL BRINDISI;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1200/2012 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

depositata il 07/05/2012 R.G.N. 3947/10;

Fatto

RILEVATO

che con sentenza in data 7 maggio 2012, n. 1200/12, la Corte di Appello di Lecce ha confermato la sentenza del Tribunale di Brindisi del 5 maggio 2010 che aveva rigettato la domanda proposta da B.D., + ALTRI OMESSI

che la Corte d’Appello rilevava che veniva in rilievo un’indennità accessoria (art. 44, comma 6, del CCNL applicabile), inerente l’effettivo servizio giornaliero prestato in particolari condizioni, esulanti dalla retribuzione strictu sensu da poter ricondurre all’art. 36 Cost., come invocato in subordine dai ricorrenti, e riguardante diritti azionabili in giudizio ex contractu;

che detta indennità non poteva riconosciuta al di fuori delle categorie espressamente previste;

che avverso tale sentenza di appello B.D. ha proposto ricorso affidato a un motivo, al quale non ha opposto difese l’intimata.

Diritto

CONSIDERATO

che con l’unico motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 36 nonchè dell’art. 2099 c.c., in relazione al CCNL 1994-997, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, atteso che:

a) con l’atto di appello aveva dedotto che il precetto di cui all’art. 36 Cost. trova applicazione anche in relazione al pubblico impiego, per cui nel caso in cui fosse stato ritenuto che l’indennità non competeva contrattualmente, la stessa andava riconosciuta ex art. 36 Cost. in ragione di particolare intensità e professionalità della prestazione lavorativa, come emerso dalla prova in primo grado;

b) che la Corte d’Appello aveva disatteso tale domanda;

c) che la Corte d’Appello ritenendo che la domanda subordinata riguardasse un’indennità accessoria inerente l’effettivo servizio giornaliero prestato in particolari condizioni e pertanto esulante dalla retribuzione in senso stretto contemplata dalla Carta costituzionale e comunque riguardante diritti azionabili ex contractu, si è posta in contrasto con la ratio dell’art. 36 Cost., atteso che esso ricorrente svolge lavoro supplementare per il servizio 118 per il quale ha seguito un corso indetto dalla ASL, in quanto comporta il compimento di mansioni speciali di soccorso in autoambulanza, come accertato in primo grado e richiamato dalla Corte d’Appello;

c) che pertanto la domanda subordinata era proprio connessa alla qualità e quantità della prestazione lavorativa, svolgendo un lavoro supplementare per il Servizio 118, e non già al diritto ad una indennità accessoria contrattualmente prevista;

che il ricorrente indipendentemente dalla previsione di cui all’art. 44 CCNL, avendo espletato e espletando il servizio supplementare per il 118, ha maturato il diritto a percepire una retribuzione proporzionata alla qualità e quantità del lavoro prestato;

che il motivo non è fondato;

che questa Corte ha già affermato (Cass., n. 5565 del 2014, n. 460 del 2015) che in tema di indennità giornaliera, prevista dall’art. 44, comma 6, lett. a), b) e c), del c.c.n.l. 1 settembre 1995 per il comparto Sanità, la spettanza dell’emolumento è strettamente correlata allo svolgimento di attività in reparti specifici, destinati alla somministrazione di particolari cure, sicchè essa compete solo al personale infermieristico addetto ai servizi – intesi quali articolazioni strutturali dell’organizzazione sanitaria – di malattie infettive, di terapia intensiva e di terapia sub intensiva;

che il ricorrente, pur deducendo di aver proposto un’autonoma domanda, sia pure subordinata con cui non si chiedeva (come affermato dal giudice di secondo grado) il riconoscimento dell’indennità di cui all’art. 44, comma 6, del CCNL ex art. 36 Cost., ma si chiedeva il riconoscimento ex art. 36 Cost., della retribuzione per il lavoro supplementare svolto da esso ricorrente, assunto come infermiere presso il Pronto soccorso, per il servizio 118, non richiama risultanze probatorie o allegazioni relative al difetto di proporzionalità e di sufficienza della retribuzione rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato e le primarie esigenze di vita del lavoratore e della sua famiglia (Corte cost., n. 470 del 2002), che costituisce presupposto per l’applicazione del parametro esterno al contratto collettivo di cui all’art. 36 Cost. (Cass., n. 25889 del 2008);

che pertanto il ricorso deve essere rigettato;

che nulla è dovuto per le spese atteso che la ASL di Brindisi è rimasta intimata;

che non sussistono la condizioni di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso. Nulla spese.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 21 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 31 luglio 2017

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