Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19042 del 17/07/2018


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Civile Sent. Sez. U Num. 19042 Anno 2018
Presidente: TIRELLI FRANCESCO
Relatore: BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI

SENTENZA
sul ricorso 21060-2016 proposto da:
EDILIZIA ROMAGNA 87 S.R.L., in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,
VIALE BRUNO BUOZZI 99, presso lo studio dell’avvocato CARLO
ROMITA, che la rappresenta e difende;
– ricorrente contro
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO, in persona del Ministro
pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;
UNICREDIT S.P.A., in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA DEI

Data pubblicazione: 17/07/2018

CAPRETTARI 70, presso lo studio dell’avvocato NICOLA
SCIANNIMANICO, che la rappresenta e difende;

– controricorrenti
avverso la sentenza n. 1232/2016 della CORTE D’APPELLO di
ROMA, depositata il 24/02/2016.

22/05/2018 dal Consigliere ERNESTINO LUIGI BRUSCHETTA;
udito il Pubblico Ministero, in persona dell’Avvocato Generale LUIGI
SALVATO, che ha concluso per il rigetto dei motivi primo, secondo
e secondo bis, con assorbimento fino al quarto, accoglimento del
quinto; assorbiti i motivi subordinati;
uditi gli avvocati Carlo Romita, Marcello Bonotto per delega
dell’avvocato Nicola Sciannimanico e Maria Vittoria Lumetti per
l’Avvocatura Generale dello Stato.

FATTI DI CAUSA
1.

Edilizia Emilia Romagna 87 S.r.l. conveniva davanti al

Tribunale di Roma il Ministero per lo Sviluppo Economico – e
Unicredit S.p.A. cui erano state affidate le funzioni istruttorie della
domanda di agevolazione – per vedersi riconoscere la seconda
«quota» dell’incentivo previsto dalla I. 19 dicembre 1992 n.
488 «di disciplina organica dell’intervento straordinario nel
Mezzogiorno» e altresì per sentire condannare le convenute al
ristoro dei danni derivati dalla ritardata erogazione del
finanziamento.

2. Il Tribunale dopo aver revocato l’ingiunzione di pagamento
della seconda «quota» ch’era stata emessa in corso di causa ai
sensi dell’art. 186 ter c.p.c. – e tenuto conto che nelle more il MEF
aveva annullata la provvisoria concessione della prima «quota»
del finanziamento in quanto «l’investimento documentato
dall’impresa era stato avviato prima della presentazione della

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

richiesta dell’incentivo» – declinava la propria giurisdizione a
favore di quella del giudice amministrativo.

3.

La Corte d’Appello di Roma – rigettata l’impugnazione

proposta dalla Società – confermava la decisione di prime cure.

che – «non avendo carattere di stabilità» – la revocata
ordinanza ex art. 186 ter c.p.c. non avrebbe potuto dar luogo ad
alcun giudicato interno sulla giurisdizione del giudice ordinario. La
Corte territoriale dichiarava poi la giurisdizione amministrativa
perché la «spettanza della sovvenzione» – non essendo
quest’ultima direttamente riconosciuta dalla legge – dava ingresso
a una questione d’interesse legittimo. La Corte territoriale ritenuta assorbita ogni altra diversa domanda – reputava infine
inammissibili le richieste di risarcimento «essendo

sub iudice

proprio la spettanza o meno del finanziamento».

5.

La Società ricorreva alla Corte per sei motivi, mentre

resistevano con controricorso il MEF e Unicredit S.p.A.

6. Venivano depositate memorie.

RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di ricorso la Società riproponeva in
pratica l’eccezione di giudicato interno sostenendo che la revocata
ordinanza ex art. 186 ter c.p.c. che aveva ingiunto il pagamento
della seconda «quota» conteneva un’affermazione di
giurisdizione del giudice ordinario che – indipendentemente dalla
forma – aveva sostanza di sentenza senza che le controparti
avessero provveduto a impugnarla con il conseguente formarsi del
giudicato sullo specifico punto.
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4. In particolare la Corte territoriale riteneva preliminarmente

1.1. Il motivo è infondato anche alla luce della giurisprudenza
di questa Corte che ha già avuto occasione di chiarire che:
«L’ordinanza ingiunzione emessa ai sensi dell’art. 186 ter c.p.c.,
ancorché recante una pronuncia sulla giurisdizione, non può
considerarsi come decisione sul merito, essendo soggetta alla

comma 1, c.p.c.» (Cass. sez. un. n. 26937 del 2013; Cass. sez.
un. n. 22245 del 2006).

2. Con il secondo motivo di ricorso la Società censurava la
sentenza ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c. – per
violazione dell’art. 112 c.p.c. – sostenendo che la Corte territoriale
non avrebbe dovuto accertare la «spettanza» o meno del
finanziamento. Ciò che invece la Corte d’Appello aveva
erroneamente fatto ritenendo che «l’investimento documentato
dall’impresa era stato avviato prima della presentazione della
richiesta dell’incentivo», incorrendo perciò anche nel vizio di
apparente ovvero contraddittoria motivazione avendo prima
affermato di essere priva di giurisdizione.
2.1. Con il terzo e quarto motivo di ricorso – formulati ai sensi
dell’art. 360, comma 1, n. 1 n. 3 e n. 4 c.p.c. – la Società
addebitava alla Corte territoriale di aver dichiarato la giurisdizione
amministrativa a causa della sopravvenuta revoca della prima
«quota» di finanziamento e quindi di aver violato il principio
della perpetuati() iurisdictionis di cui all’art. 5 c.p.c.
2.2. I motivi – che per loro stretta connessione possono essere
trattati congiuntamente – sono infondati.
2.3. Invero la Corte territoriale non ha deciso «nel merito»
la controversia – e nemmeno ha violato l’art. 5 c.p.c. – atteso che la
declinatoria di giurisdizione è stata esattamente fondata sulla
domanda siccome originariamente prospettata dalla Società di
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disciplina delle ordinanze revocabili di cui agli artt. 177 e 178,

vedersi riconosciuta la seconda «quota» di finanziamento.
Domanda che in effetti implicava la verifica delle condizioni
dell’accoglimento della stessa, la quale verifica non coinvolgeva
posizioni di diritto soggettivo.
2.5. In questo senso infatti le Sezioni Unite della Corte hanno
già avuto occasione di stabilire in modo del tutto convincente – in

che deve trovare «applicazione il principio, ripetutamente
enunciato dalle Sezioni Unite di questa Corte, per il quale, in
materia di contributi e sovvenzioni pubbliche, il riparto di
giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo deve
essere attuato distinguendo le ipotesi in cui il contributo o la
sovvenzione sono riconosciuti direttamente dalla legge, e alla p.a. è
demandato esclusivamente il controllo in ordine all’effettiva
sussistenza dei presupposti puntualmente indicati dalla legge
stessa, da quelle in cui la legge attribuisce invece alla p.a. il potere
di riconoscere l’agevolazione, previa valutazione comparativa degli
interessi pubblici e privati in relazione all’interesse pubblico
primario, apprezzando discrezionalmente l’an, il quid ed il quomodo
dell’erogazione (Cass. sez. un. n. 10689 del 2002; Cass. sez. un. n.
21000 del 2005)».
2.6. Ed in effetti «nella fase procedimentale anteriore
all’emanazione del provvedimento attributivo del predetto
beneficio, ovvero nel caso che tale provvedimento venga annullato
o revocato in via di autotutela per vizi di legittimità o per il suo
contrasto con il pubblico interesse, la posizione del privato è,
difatti, di interesse legittimo, come tale tutelabile dinanzi al giudice
amministrativo, laddove è invece di diritto soggettivo perfetto,
come tale tutelabile dinanzi al giudice ordinario, se la controversia
attenga alla fase esecutiva del rapporto di sovvenzione e
all’inadempimento degli obblighi cui è subordinato il concreto
provvedimento di attribuzione (Cass. sez. un. n. 66 del 2001)».
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una concreta fattispecie in gran parte sovrapponibile alla presente –

2.7. Ora poiché «le agevolazioni di cui al d.l. 22 ottobre 1992
n. 415, art. 1, comma 2, convertito, con modificazioni, dalla I. 19
dicembre 1992 n. 488 sono destinate – sulla base di una
graduatoria formata dalla pubblica amministrazione – alle imprese
operanti nei settori di attività individuati dalle direttive emanate

dell’industria, del commercio e dell’artigianato del 20 luglio 1998 e
successive modifiche e integrazioni, ai sensi del d.l. n. 415 cit., art.
1, comma 2 e del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, art. 18, comma 1,
lett. aa); le stesse sono concesse ed erogate secondo le modalità e
i criteri previsti dalle dette direttive, nonché secondo le disposizioni
del d.m. 20 ottobre 1995, n. 527».
2.8. E da ciò consegue necessariamente che anche la
controversia pervenuta all’esame avente ad oggetto la richiesta di
un finanziamento «disciplinato dal d.l. 22 ottobre 1992, n. 415,
convertito in legge dalla I. 19 dicembre 1992, n. 488, appartiene
alla giurisdizione del giudice amministrativo, in quanto non
riguarda una sovvenzione riconosciuta direttamente dalla legge,
sulla base di elementi da questa puntualmente indicati (Cass. sez.
un. n. 28041 del 2008); e questo, ancorché il finanziamento
medesimo sia stato già riconosciuto in via provvisoria a norma del
d.m. n. 527 del 1995, art. 6, comma 7».
2.9. Peraltro è utile aggiungere che la veduta soluzione «non
contrasta con altro precedente di questa corte – sez. un. n. 15618
del 2006 circa la giurisdizione relativamente a un provvedimento di
riduzione del finanziamento provvisorio già deliberato in rapporto a
spese non ammissibili – in ordine al quale, sino a che il titolo non
venga meno nelle forme di legge, sussiste un diritto soggettivo del
beneficiario» (Cass. sez. un. n. 25398 del 2010).

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con delibera del CIPE del 27 aprile 1995, e con decreto del Ministro

3. Con il quinto motivo di ricorso la Società censurava la
sentenza ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c. deducendo in
particolare – oltre l’omessa decisione sulle domande di risarcimento
– anche la violazione dell’art. 295 c.p.c. per avere la Corte
territoriale erroneamente ritenuto «inammissibili» le domande
di ristoro dei danni. Domande che invece avrebbero dovuto essere

«spettanza» o meno dell’incentivo dal quale dipendevano.
3.1. Il motivo è infondato atteso che correttamente la Corte
territoriale non ha deciso – ne sospeso – le suddette domande di
risarcimento in quanto le stesse sono conseguenti l’eventuale
accertamento della lesione dell’interesse legittimo con l’effetto che
le stesse dovevano essere decise dal giudice amministrativo (art. 7,
comma 4, d.lgs. 2 luglio 2010 n. 104).

4. Con il sesto motivo di ricorso la Società lamentava da ultimo
che la Corte territoriale avesse – in violazione degli artt. 91 e 92
c.p.c. – restrittivamente interpretato il criterio della soccombenza
condannandola al pagamento delle spese e ciò anche nei confronti
della Banca e comunque che l’ammontare delle spese fosse stato
erroneamente liquidato sulla scorta di quanto dichiarato solamente
a fini fiscali per la determinazione del contributo unificato,
dichiarazione che comprendeva anche le domande di risarcimento
dei danni che non sarebbero state invece da tenere in conto.
4.1. Anche quest’ultimo motivo è infondato avendo la Corte
territoriale – nel regolare le spese di giudizio – legittimamente
adottato il criterio della soccombenza con riguardo a entrambi gli
appellati e per avere ai fini del calcolo dei compensi esattamente
tenuto presente l’ammontare delle richieste di ristoro danni.

5. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in
dispositivo.
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quantomeno sospese, in attesa dell’esito dell’accertamento della

P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso; condanna la ricorrente a rimborsare le
spese processuali, queste liquidate a favore di ciascun
controricorrente in C 8.000,00 per compensi; oltre alle spese
forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in C
200,00, agli accessori di legge, a favore di Unicredit S.p.A.; oltre a

comma 1 quater del d.p.r. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1,
comma 17 della I. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei
presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore
importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il
ricorso, a norma del comma 1 bis, dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 22 maggio
2018
Il Presidente

Il Consigliere est.

spese prenotate a debito a favore del MEF; ai sensi dell’art. 13

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