Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19042 del 06/07/2021

Cassazione civile sez. II, 06/07/2021, (ud. 02/12/2020, dep. 06/07/2021), n.19042

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – rel. Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7916/2016 proposto da:

P.N., elettivamente domiciliato in Roma, Via A.

Vallisneri, 11, presso lo studio dell’avvocato Chiara Pacifici,

rappresentato e difeso dall’avvocato Peter Tappeiner;

– ricorrente –

contro

N.H., G.G., BAUCONSULTING IMMOBILIARE SAS

DI G.G., rappresentati e difesi dall’avvocato Andrea

Aprile, con studio in Merano, corso Libertà 184/A;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 165/2015 della Corte d’appello Sez. Dist. di

Bolzano, depositata il 26/09/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

02/12/2020 dal Consigliere Dott. Annamaria Casadonte.

 

Fatto

RILEVATO

che:

– il sig. P.N. ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Bolzano che ha statuito il rigetto della domanda di pagamento della provvigione per l’attività di mediazione immobiliare a suo dire esperita nei confronti di Bauconsulting Immobiliare s.a.s di G.G. & Co. (d’ora innanzi solo Bauconsulting) ed avente ad oggetto il maso “(OMISSIS)”, sito in (OMISSIS) e di proprietà di tale T.G.A.;

– il processo trae origine, infatti, dalla citazione in giudizio notificata alla società Bausconsulting e soci dal sig. P. per il pagamento di Euro 12.600,00 a titolo di provvigione; la domanda è stata respinta in accoglimento dell’eccezione preliminare della convenuta fondata sulla mancata iscrizione dell’attore all’albo dei mediatori;

– a seguito di gravame, la corte d’appello bolzanina ha riformato la statuizione sull’assunto dell’intervenuta abrogazione dell’albo dei mediatori conseguita all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 59 del 2010, art. 73;

– pertanto, ha ritenuto fondata la domanda del sig. P. e condannato la società ed i soci al pagamento della provvigione;

-la Corte di cassazione, adita con ricorso dai soccombenti, ha con la sentenza n. 762/2014 accolto l’impugnazione avverso la sentenza d’appello e disposto il rinvio alla Corte d’appello di Bolzano per riesame del gravame sulla scorta della normativa di cui alla L. n. 39 del 1989, richiamata, l’unica applicabile al caso di specie;

– il giudizio di rinvio è riassunto dalla società e il sig. P. nonostante la rituale notifica dell’atto di citazione in riassunzione resta contumace;

– con la sentenza qui impugnata la corte d’appello ha accertato l’infondatezza della pretesa condannando l’originario attore alla rifusione delle spese di giudizio con riferimento a quelle del primo giudizio di appello, di quello avanti alla Corte di cassazione e di quello del secondo giudizio di appello;

– la cassazione della sentenza è chiesta dal sig. P. sulla base di un unico motivo, cui resistono con controricorso la società Bauconsulting ed i soci G.G. e N.H..

Diritto

CONSIDERATO

che:

– con il primo motivo si denuncia la nullità per violazione del combinato disposto degli art. 142,156,157,159,160,164,291 c.p.c., artt. 1, 2, 3 e 5 della convenzione dell’Aja del 1 marzo 1954 (ratificato dallo Stato Italiano con L. n. 4 del 1957), nonchè art. 4, della convenzione internazionale stipulata tra la Repubblica Italiana e la Repubblica d’Austria, in data 30/06/1975 e resa esecutiva in Italia con L. n. 342 del 1977);

– assume il ricorrente la nullità dell’intero giudizio di rinvio perchè la notificazione dell’atto di riassunzione andava effettuata nei confronti del cittadino austriaco corredata da traduzione nella lingua del destinatario;

– il motivo è infondato;

– ai fini della individuazione della normativa applicabile alla questione posta dal ricorrente occorre partire al generale principio vigente nel processo civile a mente dell’art. 122 c.p.c., secondo cui in tutto il processo è prescritto l’uso della lingua italiana;

– a tutela della locale minoranza linguistica detto principio generale trova deroga nella disciplina della lingua del processo civile avanti al giudice della Regione Trentino-Alto Adige, dove vigono le disposizioni del D.P.R. n. 575 del 1988, artt. 20-27 e successive modifiche che introducono il principio del bilinguismo nel processo civile;

– la corte di cassazione aveva precisato che tale disciplina opera solo per i cittadini italiani residenti nella provincia di Bolzano e non può essere esteso ad altri soggetti (cfr. Cass. 20715/2012);

– tuttavia la Corte di giustizia nella causa C-322/2013 con la sentenza del 27 marzo 2014, Ruffer, EU:C:2014:189 a seguito di rinvio pregiudiziale da parte del Tribunale di Bolzano, ha statuito che l’art. 18 TFUE e art. 21 TFUE debbono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale, che riconosce il diritto di utilizzare, nei processi civili pendenti dinanzi ai giudici di uno Stato membro che abbiano sede in un determinato ente locale di tale Stato, una lingua diversa dalla lingua ufficiale di detto Stato solo ai cittadini di quest’ultimo che siano residenti in questo stesso ente locale;

– a ciò consegue che la disciplina sulla lingua del processo civile nella provincia di Bolzano si debba applicare, al fine di non incorrere nella violazione nel principio di non discriminazione che permea il trattamento dei cittadini dell’Unione Europea, anche al processo introdotto dal sig. P., cittadino austriaco di lingua tedesca nei confronti della Bauconsulting;

– nel quadro normativo così individuato, risulta in particolare che il giudizio de quo è stato introdotto dal sig. P. con atto di citazione scritto in tedesco e che sia proseguito in italiano, secondo la facoltà prevista dal D.P.R. n. 574 del 1988, art. 20, in caso di rinuncia alla traduzione degli atti nel processo bilingue ad opera della parte interessata alla traduzione nella propria lingua;

– lo stesso è avvenuto nel grado di appello avendo il sig. P. notificato l’atto di citazione avanti alla corte d’appello bolzanina in lingua italiana cosicchè il giudizio d’appello è stato monolingue;

– successivamente alla notificazione della citazione in riassunzione effettuata dopo la sentenza della Corte di cassazione dalla società Bauconsulting alla parte personalmente in lingua italiana, notifica perfezionata perchè ricevuta dallo stesso destinatario P., egli avrebbe potuto chiedere la traduzione dell’atto, secondo la medesima disciplina che governa il processo nella provincia di Bolzano, con la conseguenza che a fronte del perfezionamento della notifica ed in assenza di una simile richiesta, la parte originariamente appellante è stata dalla corte d’appello ritenuta contumace ed il giudizio di rinvio prosecutorio si è concluso con la sentenza che ha definito il giudizio rescissorio applicando il principio enunciato dal giudice di legittimità;

– così ricostruita la disciplina sulla traduzione degli atti applicabile al giudizio conclusosi con la sentenza impugnata, va esclusa la rilevanza delle norme invocate dal ricorrente e cioè la Convenzione dell’Aja del 1 marzo 1954 ovvero l’art. 4 della convenzione internazionale stipulate fra la Repubblica Italiana, dovendosi piuttosto applicare, come eccepito dalla controricorrente, il regolamento Europeo n. 1393/2007 in conformità degli obblighi derivanti dai trattati dell’Unione Europea;

– a ciò consegue che non sussiste la nullità invocata dal ricorrente essendosi svolto il giudizio di rinvio nella stessa lingua del primo grado e del primo appello ed avverso alla quale nessuna eccezione è mai stata sollevata dalla parte interessata che, al contrario, come sopra evidenziato, aveva rinunciato alla traduzione degli atti;

– atteso l’esiste sfavorevole del motivo, il ricorso va respinto;

– la domanda di condanna per responsabilità aggravata formulata dai controricorrenti ai sensi dell’art. 96 c.p.c., va respinta, avendo la questione oggetto di causa, e cioè l’iscrizione all’albo del mediatore quale condizione per il diritto alla provvigione, intercettato una nuova normativa, il D.Lgs. n. 59 del 2010, che ha reso necessario l’intervento nomofilattico della Corte di Cassazione;

– atteso l’esito del ricorso e in applicazione del principio della soccombenza, parte ricorrente va condannata alla rifusione delle spese di lite a favore dei controricorrenti nella misura liquidata in dispositivo;

– ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite a favore dei controricorrenti e liquidate in Euro 3000,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, 15% per rimborso spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 2 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 6 luglio 2021

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