Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19042 del 03/09/2010

Cassazione civile sez. I, 03/09/2010, (ud. 17/06/2010, dep. 03/09/2010), n.19042

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITRONE Ugo – Presidente –

Dott. FIORETTI Francesco Maria – Consigliere –

Dott. FELICETTI Francesco – Consigliere –

Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 22656/2005 proposto da:

C.V. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente

domiciliato in ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE II 308, presso

l’avvocato RUFFOLO Ugo, che lo rappresenta e difende, giusta procura

a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

INTESA GESTIONE CREDITI S.P.A. (c.f. (OMISSIS)), già Intesa Bei

Gestione Crediti Spa, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BISSOLATI 76, presso

l’avvocato GARGANI BENEDETTO, rappresentata e difesa dall’avvocato

PERUGINI Salvatore, giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 875/2005 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 02/04/2005;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

17/06/2010 dal Consigliere Dott. MARIA CRISTINA GIANCOLA;

udito, per il ricorrente, l’Avvocato PIERO CARTONI MOSCATELLI, con

delega, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito, per la controricorrente, l’Avvocato ROBERTO CATALANI, con

delega, che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PRATIS Pierfelice, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Nel (OMISSIS), C.V., premesso anche che con la Cassa di Risparmio di Calabria e Lucania aveva stipulato, per atto notarile del (OMISSIS), un contratto di mutuo fondiario, seguito da atto rogato nel (OMISSIS), di erogazione del mutuo in questione, con pattuizione contraria, quanto al tasso di interesse, alla legislazione antiusura introdotta dalla L. n. 108 del 1996, conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Milano la società Intesa Gestione Crediti S.p.A. (già Intesa BCI gestione crediti), succeduta alla incorporata Cassa di Risparmio di Calabria e Lucania, chiedendone la condanna alla restituzione di quanto indebitamente percepito, oltre interessi e rivalutazione.

Con sentenza del n. 12843 del 2003, l’adito Tribunale, nel contraddittorio delle parti, accoglieva la domanda introduttiva e condannava la convenuta a restituire al C. la somma di Euro 28.209,04, eccedente il dovuto per interessi, secondo quanto emerso dalla CTU contabile.

Con sentenza del 16.03-2.04.2005, la Corte di appello di Milano in accoglimento del gravame della società Intesa Gestione Crediti ed in riforma della sentenza di primo grado, respingeva la domanda del C., che condannava a restituire all’appellante quanto percepito in esecuzione della sentenza impugnata, con interessi legali dalla data della riscossione nonchè al pagamento delle spese processuali dei due gradi di giudizio.

La Corte territoriale osservava e riteneva in sintesi:

che infondato era il primo motivo di gravame con cui Intesa Gestione Crediti aveva dedotto la nullità della sentenza di primo grado per violazione dell’art. 132 c.p.c., che sostanzialmente ed implicitamente il primo giudice aveva posto a base della decisione il convincimento secondo cui dovevano considerarsi usurari gli interessi che al momento in cui erano stati pattuiti superavano la misura massima poi introdotta dalla L. n. 108 del 1996, con conseguente non debenza degli stessi da parte del C. e suo diritto a ripetere quanto in eccedenza pagato – che fondata era la censura dell’appellante in ordine all’inapplicabilità delle disposizioni di cui alla citata L. n. 108 del 1996, posto che:

a) la contestazione concerneva il contratto di mutuo fondiario stipulato con atto notarile del (OMISSIS) e seguito da atto rogato il (OMISSIS), di erogazione del predetto mutuo, atto quest’ultimo in cui il tasso d’interesse veniva convenzionalmente rideterminato nella misura del 21% annuo e 10,50% semestrale;

b) che il rapporto si era sviluppato nell’arco temporale decorso dal 30.06.1984 al 31.12.1998, durante il quale, a fronte di un capitale originario di L. 170.000.000, il mutuatario aveva corrisposto complessivamente L. 381.000.000;

c) che la L. n. 24 del 2001, d’interpretazione autentica della L. n. 108 del 1996, ritenuta costituzionalmente legittima dal giudice delle leggi, con sentenza n. 29 del 2002, portava ad escludere che gli interessi non usurari al momento della loro pattuizione potessero divenire tali successivamente, per effetto della loro esorbitanza dal tasso soglia di legge, sceso nel corso del rapporto al di sotto di quello convenzionale originariamente pattuito;

d) che nella specie, quindi, dato che gli interessi erano stati convenuti nel 1984, anteriormente all’entrata in vigore della L. n. 108 del 1996, non poteva dubitarsi della loro legittimità, dovendosi peraltro dare anche atto che l’appellante aveva pure dichiarato di avere per correttezza applicato, dopo l’entrata in vigore di detta legge, i nuovi tassi soglia in luogo di quelli originariamente convenuti.

Avverso questa sentenza, notificatagli il 15.06.2005, il C. ha proposto ricorso per cassazione notificato l’8.08.2005. Intesa gestione crediti S.p.A. ha resistito con controricorso notificato il 18.10.2005. Entrambe le parti hanno depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente in rito, privo di pregio si rivela il rilievo del C. circa il difetto di rappresentanza processuale della resistente. Il mandato apposto in calce o a margine del ricorso per cassazione o del controricorso, essendo per sua natura speciale, non richiede ai fini della sua validità alcuno specifico riferimento al giudizio in corso, sicchè risultano irrilevanti sia la mancanza di uno specifico richiamo al giudizio di legittimità sia il fatto che la formula adottata faccia cenno a poteri e facoltà solitamente rapportabili al giudizio di merito (tra le numerose altre, cfr. cass 200915692; 200708060).

A sostegno del ricorso il C. denunzia:

1. “Violazione di legge per falsa ed erronea applicazione della L. n. 108 del 1996 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”.

Riepilogati gli estremi della vicenda, ivi compresi i pagamenti da lui effettuati ad estinzione del mutuo sino al 1994, il ricorrente si duole che la Corte distrettuale abbia ritenuto inapplicabile al rapporto controverso la rubricata legge antiusura, sia pure per il periodo successivo alla sua entrata in vigore.

Il motivo non è fondato.

La doglianza è stata essenzialmente formulata nel presupposto che i criteri fissati dalla citata L. n. 108 del 1996, per la individuazione degli interessi “usurari” valgono anche per le pattuizioni stipulate, come nel caso di specie, in epoca anteriore alla sua entrata in vigore che, conseguentemente, da quest’ultimo momento non possono essere portate ulteriormente ad effetto. In tal senso si era espressa anche la giurisprudenza di questa Corte (Cass. 22 aprile 2000, n. 5286), precisando che, pertanto, ai fini della qualificazione usuraria dell’interesse il momento rilevante era costituito dalla “dazione” e non dalla “stipula” del contratto.

E’ tuttavia da rilevare che il legislatore è nuovamente intervenuto in materia chiarendo, in sede di interpretazione autentica, che debbono intendersi come usurari “gli interessi che superano il limite della legge nel momento in cui sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento” (D.L. 29 dicembre 2000, n. 394, art. 1, comma 1, convertito nella L. 28 maggio 2001, n. 24), Non vi è quindi dubbio che siano venuti meno i presupposti per paralizzare l’operatività delle clausole, stipulate prima dell’entrata in vigore della citata L. n. 108 del 1996, art. 1, che abbiano determinato il saggio degli interessi in misura da qualificarsi “usuraria”, alla stregua dei criteri stabiliti da detta disposizione, riconosciuta dal Giudice delle leggi (sent. 29 del 2002) conforme al dettato costituzionale (cass 200304380;

200926499).

D’altra parte, nella specie il ricorrente non ha nemmeno contestato che per il periodo successivo alla data di entrata in vigore della citata L. n. 108 del 1996, la banca non avesse ricondotto l’interesse ai tassi soglia come dalla stessa dichiarato e recepito nella sentenza impugnata, per cui anche per tale profilo la doglianza è da disattendere già perchè non correlabile all’effettivo andamento del rapporto quand’anche non esauritosi nel periodo antecedente a detta data.

2. “Violazione di legge per falsa ed erronea applicazione della L. L. n. 192 del 1998, art. 9, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.

Difetto di motivazione in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5”.

Censura la sentenza impugnata per omesso rilievo dell’illiceità della condotta tenuta dall’istituto bancario, che nel dettare condizioni contrattuali inique ed eccessivamente gravose per il mutuatario e nel negare la rinegoziazione del contratto di mutuo, aveva violato il divieto di abuso di dipendenza economica, introdotto dal rubricato della L. n. 192 del 1998, art. 9, sulla disciplina della subfornitura nelle attività produttive, sottolineando anche che il patto attraverso il quale tale abuso si realizza è nullo.

Il motivo non ha pregio, posto che con esso si pone la nuova questione della illiceità della condotta dell’istituto bancario in rapporto a normativa posteriore alla stipula dei controversi accordi, questione che non risulta ritualmente introdotta e dibattuta in sede di merito nè in tesi passibile di esame d’ufficio in riferimento alla prospettata nullità, in quanto precluso dall’esperita impugnazione per diversa e specifica causa di nullità dei medesimi accordi (cfr. Cass. 200816621; 200302637;199802772).

Conclusivamente il ricorso deve essere respinto, con condanna del soccombente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il C. a rimborsare a Intesa gestione crediti S.p.A. le spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 4.200,00, di cui Euro 4.000,00 per onorari, oltre alle spese generali ed agli accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 17 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 3 settembre 2010

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