Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19041 del 16/07/2019

Cassazione civile sez. VI, 16/07/2019, (ud. 20/03/2019, dep. 16/07/2019), n.19041

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ESPOSITO Lucia – rel. Presidente –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 778-2017 proposto da:

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE

DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONINO SGROI,

EMANUELE DE ROSE, LELIO MARITATO, GIUSEPPE MATANO, CARLA D’ALOISIO,

ESTER ADA VITA SCIPLINO;

– ricorrente –

contro

P.C., N.R., D.A., F.G.,

S.F., G.F., L.T.R., GU.MA.,

DI.LE.CE., PO.DO., G.T., R.C.,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA BARBERINI, 47, presso lo

studio dell’avvocato SILVIA LUCANTONI, che li rappresenta e difende

unitamente agli avvocati ANGELO PANDOLFO, MARIALUCREZIA TURCO,

ARMANDO TURSI;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 262/2016 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 23/06/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 20/03/2019 dal Consigliere Relatore Dott. LUCIA

ESPOSITO.

Fatto

RILEVATO

che, con sentenza depositata il 23.6.2016, la Corte d’appello di Genova, in riforma della pronuncia di primo grado, aveva dichiarato insussistente l’obbligo di P.C., N.R., D.A., F.G., S.F., G.F., L.T.R., GU.MA., DI.LE.CE., PO.DO., G.T., R.C. di iscriversi e versare i contributi presso la Gestione separata degli esercenti attività commerciali tenuta dall’INPS in relazione all’attività svolta di produttori diretti o liberi di assicurazioni;

che avverso tale pronuncia l’INPS ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un motivo di censura;

che i controricorrenti in epigrafe hanno resistito con controricorso;

che è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380 – bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in Camera di consiglio;

che i controricorrenti hanno depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che, con il primo motivo, l’INPS denuncia violazione e falsa applicazione del contratto collettivo corporativo 25 maggio 1939 per la disciplina dei rapporti tra le agenzie, le sub – agenzie e i produttori di assicurazioni e del D.L. n. 269 del 2003, art. 44, comma 2, (conv. con L. n. 326 del 2003), in relazione alla L. n. 613 del 1966, art. 1, alla L. n. 160 del 1975, art. 29ed alla L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 202, per avere la Corte di merito ritenuto che l’obbligo di iscrizione presso la Gestione commercianti sussisterebbe soltanto per i produttori il cui rapporto si sia instaurato con un’agenzia di assicurazioni e non anche per coloro che svolgono l’attività in virtù di un rapporto costituito direttamente con la compagnia di assicurazioni;

che con il secondo motivo l’Inps deduce violazione e falsa applicazione degli art. 414,416 e 434 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, osservando che il giudice di secondo grado aveva ritenuto che il thema decidendum era fissato nel perimetro del verbale di accertamento opposto, nel quale l’Inps aveva rilevato la mancata iscrizione dei produttori alla gestione commercianti in violazione del D.L. 2003 n. 269, art. 44, conv. con modificazioni in L. 24 novembre 2003, n. 326e che, avendo l’Inps contestato nel corso del giudizio anche la violazione della disciplina generale applicabile in materia (L. n. 662 del 1996, art. 1, commi 202 e 203), ciò avrebbe determinato un mutamento del fatto costitutivo della pretesa contributiva, laddove l’Inps aveva proceduto a una mera esplicitazione delle norme giuridiche applicabili alla fattispecie, senza modificare il fatto costitutivo della pretesa tributaria;

che il primo motivo è manifestamente infondato, dovendosi dare continuità al principio secondo cui l’obbligo di iscrizione di cui al D.L. n. 269 del 2003 cit., art. 44, comma 2, non include la posizione dei produttori di assicurazione che svolgono la loro attività direttamente per conto delle imprese assicurative, ma solo quella dei produttori collegati ad agenti o subagenti, in quanto il richiamo della norma al contratto collettivo corporativo intercorrente tra produttori ed agenzie e sub – agenzie e la qualità dei soggetti collettivi contraenti è, per la precisione del rinvio, un elemento significativo utilizzato dal legislatore per strutturare la disposizione, che porta ad escludere la correttezza di interpretazioni analogiche (Cass. n. 1768 del 2018);

che il superiore principio è stato ribadito anche a fronte delle perplessità sollevate da questa Sesta sezione con ordinanza interlocutoria n. 13049 del 2018, essendosi precisato che, ai fini dell’inquadramento previdenziale dei produttori assicurativi diretti, rilevano le concrete modalità di esercizio dell’attività di ricerca del cliente assicurativo, con la conseguenza che l’iscrizione va effettuata presso la Gestione commercianti ordinaria ove tale attività sia svolta dal produttore in forma di impresa e presso la Gestione separata di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26, ove l’attività in questione sia esercitata mediante apporto personale, coordinato e continuativo, privo di carattere imprenditoriale, o in forma autonoma occasionale da cui derivi un reddito annuo superiore ad Euro 5.000,00 (Cass. n. 30554 del 2018);

che il secondo motivo è inammissibile poichè il ricorrente non trascrive il contenuto dell’atto difensivo contenente le argomentazioni ai sensi della L. n. 662 del 1996, art. 1, commi 202 e 203, che assume aver svolto, pur essendo necessario, in ossequio al canone di autosufficienza del ricorso per cassazione, che egli specifichi il contenuto della critica mossa alla sentenza impugnata indicando precisamente i fatti processuali alla base del vizio denunciato e producendo in giudizio l’atto o il documento della cui erronea valutazione si dolga, o indicando esattamente l’ubicazione nel fascicolo processuale, e, in ogni caso, trascrivendone o riassumendone il contenuto nel ricorso (ex multis, Cass. n. 29093 del 13/11/2018);

che il ricorso, pertanto, va complessivamente rigettato, con compensazione delle spese del giudizio di legittimità in considerazione del contrasto esistente nella giurisprudenza di merito al tempo della proposizione del ricorso per cassazione (cfr. Cass. n. 30554 del 2018, cit.);

che, in considerazione del rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 5 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 16 luglio 2019

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