Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19041 del 06/07/2021

Cassazione civile sez. III, 06/07/2021, (ud. 19/05/2021, dep. 06/07/2021), n.19041

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRAZIOSI Chiara – Presidente –

Dott. SCRIMA Antonietta – rel. Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. GUIZZI Stefano Giaime – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 6293/2019 proposto da:

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI PALERMO in persona del Commissario

Straordinario e legale rappresentante p.t. Dott.ssa F.D.,

elettivamente domiciliata in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE

DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato GIORGIO LI

VIGNI;

– ricorrente –

contro

IMMOBILIARE STRASBURGO SRL IN LIQUIDAZIONE;

– intimata –

nonchè da:

IMMOBILIARE STRASBURGO SRL IN LIQUIDAZIONE in persona dei Liquidatori

e legali rappresentanti p.t. D.N.D. e A.F.,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BELLEGRA N. 6, presso lo

studio dell’avvocato CLAUDIA SALVAGGIO, rappresentata e difesa

dall’avvocato LUCIANO TERMINI;

– ricorrente incidentale –

contro

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI PALERMO;

– intimata –

avverso la sentenza n. 2410/2018 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 18/12/2018;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

19/05/2021 dal Consigliere Dott. ANTONIETTA SCRIMA;

Lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott.

GIOVANNI NARDECCHIA che ha chiesto il rigetto del ricorso.

 

Fatto

RILEVATO

che:

con sentenza n. 7462/2015 del 18 dicembre 2015 il Tribunale di Palermo, previo mutamento del rito da ordinario a locatizio, dichiarò inammissibile l’opposizione proposta con atto di citazione notificato il 9 ottobre 2014 dall’Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo (di seguito indicata, per brevità, A.S.P.) avverso il decreto ingiuntivo con il quale le si intimava il pagamento, in favore della Immobiliare Strasburgo S.r.l., della somma di Euro 18.524,48, a titolo di indennità di occupazione e di rimborso quote condominiali inerenti alla locazione dell’immobile sito in (OMISSIS);

il Tribunale adito evidenziò che il giudizio era sottoposto al rito del lavoro ai sensi dell’art. 447-bis c.p.c., avendo ad oggetto crediti derivanti da locazione; affermò che, qualora l’opposizione a decreto ingiuntivo sia proposta per errore con citazione, essa può impedire che il d.i. diventi definitivo solo se depositata in cancelleria nel termine di cui all’art. 641 c.p.c. e dichiarò inammissibile l’opposizione, rilevato che, nella specie, essa era stata tardivamente proposta, essendo stata depositata in cancelleria in data 20 ottobre 2014, oltre il termine di giorni quaranta dalla notifica del d.i., eseguita in data 18 luglio 2014;

avverso la sentenza di primo grado l’A.S.P. di Palermo propose gravame cui resistette Immobiliare Strasburgo S.r.l.;

in particolare l’appellante denunciò, per quanto ancora rileva in questa sede, la violazione da parte del Giudice di prime cure del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 4, comma 5, il quale, nel caso di mutamento di rito, fa salvi gli effetti sostanziali e processuali prodottisi secondo le norme del rito seguito prima del mutamento;

la Corte d’appello di Palermo, con sentenza n. 2410/2018, pubblicata il 18 dicembre 2018, ha ritenuto fondata tale censura, sostenendo che la norma appena menzionata avrebbe dovuto trovare applicazione nel caso di specie, sussistendone tutti i presupposti; quella Corte ha tuttavia reputato che la fondatezza della questione di diritto sollevata con il gravarne non giovasse alla parte appellante, essendosi la stessa limitata a chiedere genericamente la riforma della sentenza di primo grado, senza prospettare alcuna questione di merito e senza, soprattutto, chiedere l’accoglimento dell’opposizione a d.i. proposta, così incorrendo nella decadenza prevista dall’art. 346 c.p.c.;

in sintesi, la Corte di merito ha affermato che “nessuna utilità concreta deriva alla parte dall’accoglimento del motivo perchè la corretta soluzione della questione processuale non accompagnata dalla richiesta di rinnovazione dell’istruzione e da un esame di merito delle emergenze processuali non ha alcun riflesso favorevole all’appellante sulla decisione adottata” e, sulla base di tale motivazione, ha rigettato l’appello e condannato l’appellante alle spese di quel grado del giudizio;

avverso la sentenza della Corte territoriale l’A.S.P. di Palermo ha proposto ricorso, basato su tre motivi;

Immobiliare Strasburgo S.r.l. in liquidazione ha resistito con controricorso contenente pure ricorso incidentale condizionato articolato in tre motivi;

fissato per l’udienza pubblca del 19 maggio 2021, il ricorso è stato trattato in Camera di consiglio, in base alla disciplina dettata dal sopravvenuto del D.L. n. 137 del 2020, art. 23, comma 8-bis, inserito dalla Legge di Conversione n. 176 del 2020, senza l’intervento del Procuratore Generale e dei difensori delle parti, non avendo nessuno degli interessati fatto richiesta di discussione orale;

il P.G., in prossimità della Camera di consiglio, ha depositato conclusioni scritte, chiedendo il rigetto del ricorso principale, con assorbimento del ricorso incidentale.

Diritto

CONSIDERATO

che:

con il primo motivo del ricorso incidentale condizionato, si censura la sentenza impugnata “per violazione o falsa applicazione di norme di diritto e, in particolare del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 4, comma 5, art. 426 c.p.c., in relazione all’art. 447-bis c.p.c., artt. 156 e 645 c.p.c. – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3”, nella parte in cui la Corte territoriale ha accolto il secondo motivo di appello proposto dall’A.S.P. di Palermo, con cui era stata contestata la tardività dell’opposizione sul rilievo che il Tribunale avrebbe violato l’art. 4, comma 5, citato, che, nel caso di mutamento del rito, fa salvi gli effetti sostanziali e processuali prodottisi secondo le norme di rito seguito prima del mutamento, ritenendo quella Corte che la norma appena richiamata avrebbe dovuto trovare applicazione nella specie, sussistendone tutti i presupposti;

secondo la ricorrente incidentale la normativa appena richiamata non sarebbe, invece, applicabile al caso in esame, in quanto, in virtù dei principi già espressi dalla giurisprudenza di legittimità ed in particolare da Cass. sez. un., 7/07/1993, n. 7448, l’opposizione a d.i. “… non introduce un giudizio autonomo e neppure un grado autonomo ma costituisce solfi una fase del giudizio già pendente a seguito del ricorso del creditore che si svolge secondo le norme del procedimento”; ad avviso della Immobiliare Strasburgo S.r.l., l’atto di opposizione a d.i. non potrebbe considerarsi atto con il quale “viene promossa una controversia”, ai sensi del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 4, comma 1, bensì atto con cui si dà impulso alla seconda fase di un procedimento introdotto dalla parte opposta, convenuta in senso formale, dovendosi qualificare la fase di opposizione quale “prosecuzione” (Cass. n. 6531/93, Cass. n. 1552/95) o “continuazione orizzontale del processo monitorio” (Cass. n. 3316/98) o, ancora, di “ulteriore sviluppo” (Cass. n. 335/87, 3258/91, 13252/06) del giudizio già pendente ed iniziato con il ricorso del creditore (v. controricorso contenente ricorso incidentale, p. 14); nè, sempre a parere della Immobiliare Strasburgo S.r.l. in liquidazione, la norma richiamata potrebbe applicarsi, per analogia, al caso di specie, in quanto il decreto legislativo in parola limiterebbe chiaramente “l’alveo di efficacia di conseguenze particolarmente incisive, quali quelle concernenti la salvezza degli effetti maturati anche con il rito errato”;

il Primo Presidente, sulla base dell’ordinanza interlocutoria n. 13556/2021 della Terza Sezione Civile, ha rimesso all’esame delle Sezioni Unite la soluzione della questione relativa “alla qualificazione dell’opposizione a d.i. quale impugnazione o quale giudizio ordinario di cognizione”;

la questione rimessa alle S.U. ha indubbiamente rilevanza nel caso all’esame;

appare, pertanto, necessario disporre il rinvio a nuovo ruolo della presente causa in attesa della decisione delle Sezioni Unite di questa Corte sulla predetta questione.

P.Q.M.

La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo in attesa della decisione delle Sezioni Unite sulla questione rimessa con l’ordinanza interlocutoria n. 13556/2021 della Terza Sezione Civile.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 19 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 6 luglio 2021

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