Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19040 del 27/09/2016


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Cassazione civile sez. VI, 27/09/2016, (ud. 26/05/2016, dep. 27/09/2016), n.19040

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15430/2015 proposto da:

LAZZARIN SRL IN LIQUIDAZIONE, in persona del liquidatore legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

GIUSEPPE PISANELLI 2, presso lo studio dell’avvocato LEONARDO

GNISCI, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato EMILIO

ROSSO, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI VENEZIA UFFICIO

CONTROLLI, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso L’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 516/7/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di VENEZIA – MESTRE del 10/02/2015, depositata il

18/03/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

26/05/2016 dal Consigliere Relatore Dott. PAOLA VELLA.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c., osserva quanto segue.

1. L’unico motivo di ricorso, con cui si deduce “violazione e/o falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 11 – 15 bis, art. 2697 c.c., omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, con riferimento all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5″, presenta vari profili di inammissibilità.

2. In primo luogo, vengono proposti cumulativamente due mezzi di impugnazione eterogenei (violazione di legge e vizio motivazionale), in contrasto con la tassatività dei motivi di ricorso ed il consolidato orientamento per cui una simile tecnica espositiva riversa impropriamente sul giudice di legittimità il compito di isolare le singole censure (ex plurimis, Cass. 5471/08, 9470/08, 19443/11, 21611/13, 19959/14, 22404/14, 25982/14, 26018/14, 5964/15, 6735/16, 7656/16, 12926/16, 13729/16, 14257/16).

3. In secondo luogo, il vizio motivazionale viene dedotto secondo la vecchia formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, mentre per le sentenze pubblicate dall’11 settembre 2012 – come quella impugnata – si applica l’attuale versione della norma, il cui (diverso) presupposto è l'”omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato ometto di discussione tra le parti”.

4. In terzo luogo, è illogico censurare contemporaneamente la “omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione”, posto che l’insufficienza o contraddittorietà della motivazione postulano che essa non sia stata omessa.

5. In ogni caso, ciò che viene censurato (anche) come violazione di legge – ed in particolare del D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 11 e 15 bis, – integra in realtà una contestazione sul merito della decisione, con riguardo alla valutazione dei fatti e degli elementi probatori allegati a supporto del “fondato pericolo per la riscossione”, quale presupposto dell’iscrizione nel ruolo straordinario, che la C.T.R. ha motivatamente ritenuto esistente; la censura si pone quindi in contrasto con il granitico orientamento di questa Corte, per cui lo stesso controllo di adeguatezza e logicità del giudizio di fatto – prima consentito dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), nella versione anteriormente in vigore – non potrebbe mai sostanziarsi nella revisione del ragionamento decisorio, altrimenti risolvendosi in una vera e propria riformulazione del giudizio di fatto, incompatibile con la funzione assegnata dall’ordinamento al giudizio di legittimità (cfr., ex plurimis, Cass. nn. 959, 961 e 14233 del 2015), spettando in via esclusiva al giudice di merito la selezione degli elementi del suo convincimento (cfr. Cass. n. 26860 del 2014, n. 962 del 2015).

6. All’inammissibilità del ricorso segue la condanna alle spese secondo soccombenza.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente alle spese del presente giudizio di legittimità liquidate in Euro 10.000 per compensi, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 26 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 27 settembre 2016

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