Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19040 del 17/07/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 19040 Anno 2018
Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO
Relatore: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO

ORDINANZA
sul ricorso 13645-2017 proposto da:
(IAMARA DOULO, elettivamente domiciliato in RONIA, PIAZZA
CAVOUR, presso la CORTI’, DI CASSAZIONE, rappresentato e
difeso dall’avvocato MARCO ROMAGN01,1;
2215 )1`
64

K- ■

– ricorrente contro
NIINIST1RO

– intimato avverso la sentenza n. 1597/2016 della CORTE D’APPELLO di
,\NCONA, depositata il 13/12/2016;

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Data pubblicazione: 17/07/2018

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 05/06/2018 dal Presidente Relatore Dott.

FATTI DI CAUSA e RAGIONI DELLA DECISIONE
La Corte d’appello di Ancona, con la sentenza n. 1597 del 2016
(pubblicata il 13 dicembre 2017), in reiezione dell’appello
proposto dal sig. Doulo Camara, cittadino del Mali (regione del
Kayes), proveniente dalla Libia (via Algeria), ha confermato la
decisione del Tribunale di quella stessa città che aveva respinto
sia la domanda di protezione internazionale e sia quelle
subordinate, pure proposte.
Secondo la Corte territoriale, per quello che ancora rileva,
anzitutto non aveva pregio la doglianza relativa alla sua
audizione da parte di un solo componente della speciale
Commissione territoriale, in quanto tale possibilità era prevista
dalla legge e non erano state esplicitate le specifiche ragioni
che avrebbero comportato una presunta menomazione dei
propri diritti; inoltre, la narrazione dei fatti svolta dal
richiedente asilo (l’aver cercato di sfuggire ad una
persecuzione familiare mirante a farlo arruolare in una fazione
armata) era riconducibile ad un episodio di violenza privo di
uno specifico significato in relazione alle misure richieste
sicché, mancando ogni ponte di collegamento specifico, la
doglianza non era suscettibile di accoglimento. Né la regione di
provenienza (il Kayes) era interessata da situazioni di violenza
indiscriminata (diniego di protezione sussidiaria) e né egli
apparteneva ad una particolare categoria soggettiva
svantaggiata (diniego del permesso umanitario).
Il ricorrente assume (con due mezzi) la violazione di legge: per
la mancata informazione circa la possibile attivazione
dell’audizione collegiale amministrativa e per la mancata
concessione di una forma di protezione umanitaria residuale.
Il Collegio condivide la proposta di definizione della
controversia notificata alla parte costituita nel presente
procedimento, alla quale non state mosse osservazioni critiche.
Il ricorso è manifestamente infondato:
a) in ordine alla prima censura, perché – a seguito della
modifica operata dal DL n. 119 del 2014 – è ora stabilito,
all’art. 12, co. 1-bis D. Lgs. n. 25 del 2008 che « Il colloquio si
svolge di norma alla presenza di uno solo dei componenti della
Commissione, con specifica formazione e, ove possibile, dello
stesso sesso del richiedente. Il componente che effettua il
colloquio sottopone la proposta di deliberazione alla
Ric. 2017 n. 13645 sez. M1 – ud. 05-06-2018
-2-

FRANCESCO ANTONIO GENONI1S1.

Commissione che decide ai sensi dell’articolo 4, comma 4. Su
determinazione del Presidente, o su richiesta dell’interessato,
preventivamente informato, il colloquio si svolge innanzi alla
Commissione.».
Nella specie, la asserita non corretta
comunicazione della facoltà di ottenere un’audizione collegiale
amministrativa, non si è accompagnata alla denunciata lesione
di un diritto fondamentale, tale da integrare una menomazione
del proprio diritto fondamentale di esporre tutto quanto fosse
utile e necessario a far comprendere la propria condizione
individuale, sicché appare corretta la motivazione esposta dalla
Corte territoriale, in quanto in armonia con il seguente
principio di diritto:
in tema di richiesta di protezione internazionale, l’omissione
dell’avvertenza allo straniero ch’egli può essere sentito anche
dall’organo collegiale, anziché da un singolo componente della
speciale Commissione amministrativa territoriale, non dà luogo
alla nullità dell’audizione (che è pienamente consentita anche
in forma monocratica) potendo essa essere integrata solo ove il
difetto dell’avvertenza di legge (di cui all’art. 12, co. 1-bis D.
Lgs. n. 25 del 2008) abbia cagionato al richiedente asilo una
specifica e sicura lesione dei suoi diritti fondamentali,
circostanza che deve essere allegata in modo circostanziato e
denunciata in sede di prima impugnazione giurisdizionale.
b) in ordine al diniego della protezione umanitaria, in quanto il
presunto difetto della motivazione, che invece è presente,
integra una richiesta di riesame delle risultanze e una istanza
di rivalutazione degli elementi emersi nel corso della fase di
merito (Sez. U, Sentenza n. 8053 del 2014).
L’ordinanza impugnata va, pertanto, confermata con il rigetto
del ricorso, senza che sia necessario provvedere sulle spese di
questa fase non avendo l’intimato Ministero svolto difese.
Non vi sono i presupposti per il raddoppio del contributo
unificato, avendo il ricorrente conseguito l’ammissione al PASS.
La Corte,
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Ca era di consiglio della 6-1 ,
sezione civile, il 5 giugno 2018.
Il Presi•ent
st.
Genovese
Francesco .+ o

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