Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1904 del 28/01/2010

Cassazione civile sez. I, 28/01/2010, (ud. 19/11/2009, dep. 28/01/2010), n.1904

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITTORIA Paolo – Presidente –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. CECCHERINI Aldo – rel. Consigliere –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. CULTRERA Maria Rosaria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 9076/2004 proposto da:

COMUNE DI FALERNA (P.I. (OMISSIS)), in persona del Sindaco pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, c/o VILLA MARIGNOLI VIA

PO 2, presso l’avvocato CANONACO PAOLO, rappresentato e difeso

dall’avvocato DALMAZIO TARANTINO Angela, giusta procura a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

B.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GARIGLIANO

11, presso l’avvocato MAIONE NICOLA, rappresentato e difeso

dall’avvocato LIGUORI Giovanni, giusta procura a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 542/2003 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 06/12/2003;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

19/11/2009 dal Consigliere Dott. ALDO CECCHERINI ;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PRATIS Pierfelice, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza 6 dicembre 2003, la Corte d’appello di Catanzaro, decidendo sulla domanda proposta dal signor B.M. contro il Comune di Falerna, determinò l’indennità dovuta all’attore, per l’espropriazione di un terreno edificabile. La corte, respinta l’eccezione di decadenza per il mancato rispetto del termine di trenta giorni per la proposizione della stima, non essendovi stata nella fattispecie alcuna determinazione definitiva dell’indennità spettante per il terreno espropriato, applicò la L. n. 359 del 1992, art. 5 bis, tenendo conto delle risultanze della relazione di consulenza tecnica d’ufficio, senza applicare la riduzione del 40% a causa della mancanza di un’offerta formale dell’indennità provvisoria all’espropriato.

Per la cassazione della sentenza, notificata il 12 aprile 2004, ricorre il Comune di Falerna, con atto notificato il 9 aprile 2004, affidato a tre mezzi.

Resiste il signor B. con atto controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il primo motivo del ricorso denuncia la violazione della L. 22 ottobre 1971 n. 865, art. 19, perchè l’opposizione alla stima sarebbe stata notificata oltre il termine di trenta giorni dalla notifica del decreto di espropriazione.

La censura è infondata. La disposizione citata non prevede un termine di decadenza che decorra dalla notificazione del decreto di espropriazione. Peraltro nella fattispecie non era stata proposta un’azione di opposizione alla stima, sottoposta alla decadenza di cui alla norma citata, posto che l’indennità definitiva di espropriazione non era mai stata notificata all’espropriato, ma soltanto un’ordinaria azione di accertamento dell’indennità dovuta, non sottoposta ad alcuna decadenza.

Con il secondo motivo si censura per vizio di motivazione la mancata applicazione della falcidia del 40% dell’indennità di espropriazione, prevista dalla L. n. 359 del 1992, art. 5 bis.

Il mezzo d’impugnazione in esame è superato dalla pubblicazione della sentenza della Corte Costituzionale 24 ottobre 2007 n. 348, che ha dichiarato incostituzionale, in riferimento all’art. 117 Cost., comma 1, il del D.L. n. 333 del 1992, art. 5 bis, comma 1, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 359 del 1992, contenente la norma invocata dal ricorrente. Non potendo, infatti, quella disposizione avere più applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della citata pronuncia, ai sensi della L. 11 marzo 1953, n. 87, art. 30, comma 3, ne consegue che la mancata applicazione di essa, da parte della corte fiorentina, non vale ad integrare un vizio di legittimità dell’impugnata sentenza, che ne giustifichi la cassazione.

Con il terzo motivo si censura la motivazione della sentenza impugnata sul punto concernente la determinazione del valore venale del terreno espropriato sulla base delle risultanze della consulenza tecnica. L’ente espone le ragioni per le quali l’applicazione del metodo sintetico comparativo nella fattispecie sarebbe stata illogica, e aggiunge che, all’opposto di quanto ritenuto dal giudice di merito, per il quale nel tempo intercorso tra gli atti utilizzati a tal fine dal consulente e la data dell’espropriazione il valore di mercato dei suoi sarebbe andato aumentando in ragione non solo dell’inflazione ma anche della rarefazione dei suoli residui, nello stesso periodo il valore di mercato si sarebbe ridotto.

Le censure appena sintetizzate appartengono interamente al merito della causa e postulano l’esame diretto, da parte della corte, delle risultanze di causa, sicchè sono inammissibili.

in conclusione il ricorso deve essere rigettato. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in motivazione.

PQM

La corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in Euro 1.700,00, di cui Euro 1.500,00 per onorari, oltre alle spese generali e agli accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima della Corte Suprema di Cassazione, il 19 novembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 28 gennaio 2010

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