Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1904 del 25/01/2018


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Civile Ord. Sez. 1 Num. 1904 Anno 2018
Presidente: DI PALMA SALVATORE
Relatore: ACIERNO MARIA

Data pubblicazione: 25/01/2018

sul ricorso 810/2012 proposto da:

Euroin S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in Roma, Via F. Denza n.52, presso lo
studio dell’avvocato Rizzitelli Marina, che la rappresenta e difende,
giusta procura a margine del ricorso;

-ricorrente contro

Curatela del Fallimento Oasi 2000 S.r.l., in persona del curatore
avv. Belluomo Giovanni, elettivamente domiciliata in Roma, Via

rappresentata e difesa dall’avvocato Caterino Alfonso, giusta
procura a margine del controricorso;
-controricorrente –

avverso la sentenza n. 3684/2010 della CORTE D’APPELLO di
NAPOLI, depositata il 09/11/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
14/07/2017 dal cons. ACIERNO MARIA.

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

Il fallimento della s.r.l. Oasi aveva convenuto in giudizio la s.r.l.
Euroin perché venisse dichiarato inefficace il contratto di cessione
d’azienda ex art. 44 legge fall. con condanna alla restituzione
dell’azienda e dei frutti oltre che del prezzo della cessione.
Nel corso del giudizio d’appello interveniva una transazione all’esito
della quale rimanevano da esaminare soltanto i profili di gravame
relativi alla data di decorrenza dei frutti aziendali da restituire e alla
loro quantificazione. La s.r.l. Euroin sosteneva di non essere stata a
conoscenza dell’intervenuto fallimento come provato dalla circostanza
della conclusione del contratto a pochi giorni dalla dichiarazione di
fallimento e prima della trascrizione.
7

Velletri n.35, presso lo studio dell’avvocato Casale Marsilio,

Al riguardo la Corte d’Appello di Napoli ha affermato:
quanto alla decorrenza dei frutti, richiesti dalla domanda ex art. 1148
cod. civ. e non dalla dichiarazione di fallimento, deve escludersi la
buona fede della società appellante, in quanto dall’esame dei
documenti dalla stessa prodotti era risultato che la s.r.l. Euroin si era

ceduta nel corso di una procedura esecutiva immobiliare pendente da
anni nei confronti del legale rappresentante della società fallita e di
altro socio, oltre ad essere stata affittuaria dei beni stessi con
contratto stipulato con l’amministratore unico della s.r.l. Euroin
Michelle Ciacciarella. Inoltre la fattispecie non era soggetta ratione
temporis alla riforma del 2006 per cui l’inefficacia dell’atto prescinde
dalla buona fede del terzo acquirente e si ricollegherebbe
direttamente alla pubblicazione della sentenza di fallimento.
Quanto alla censura sulla quantificazione dei danni essa veniva
ritenuta infondata alla luce delle risultanze della consulenza tecnica
d’ufficio del tutto condivisibile.
Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione al s.r.l.
Euroin. Ha resistito con controricorso il fallimento.
Nel primo motivo viene dedotta la violazione e falsa applicazione
dell’art. 44 legge fall. nonché degli artt. 1148 e 2697, 2727 e 2729
cod. civ. oltre che il vizio di motivazione per avere la Corte d’Appello
escluso la buona fede del cessionario.
L’immobile oggetto della procedura esecutiva immobiliare non era di
proprietà della società fallita ma di Luigi Dragonetti e Michele
Cicciarella e il decreto di trasferimento era stato emesso cinque anni
dopo la dichiarazione di fallimento della società, con conseguente
irrilevanza di tale elemento rispetto alla buona fede del cessionario
d’azienda intervenuta cinque anni prima
3

resa aggiudicataria dei beni immobili in cui aveva sede l’azienda

A ciò si deve aggiungere che l’atto impugnato è intervenuto il 22
aprile 2000 solo pochi giorni dopo il deposito della sentenza di
fallimento e prima che la stessa fosse iscritta nel registro delle
imprese quando non era possibile accertare neanche con la massima
diligenza il mutamento della condizione giuridica della società

Il motivo è inammissibile perché censura l’ accertamento di fatto ed il
processo logico sequenziale sulla base del quale, con motivazione
adeguata, la Corte d’Appello è prevenuta alla conclusione della
mancanza di buona fede del cessionario valorizzando
insindacabilmente proprio quelle circostanze di fatto che la parte
ricorrente intende inammissibilmente sottoporre alla Corte di
Cassazione per giungere ad una valutazione opposta.
Nel secondo motivo viene prospettata la questione di legittimità
costituzionale dell’art 44 legge fall., nella formulazione antevigente
ma applicabile ratione temporis al presente giudizio nonché l’omessa
pronuncia sull’eccezione già prospettata nel giudizio di merito.
L’eccezione riguarda l’illegittimità costituzionale dell’art. 44 legge fall.
antevigente, nella parte in cui non prevede che per la dichiarazione
d’inefficacia dei negozi conclusi dal fallito dopo la dichiarazione di
fallimento e prima dell’iscrizione nel registro delle imprese si debba
accertare l’effettiva conoscenza di tale dichiarazione, non essendo
sufficiente il mero deposito della sentenza. La questione è stata già
sottoposta la sindacato della Corte Costituzionale ed à—stata—respint4

è stata respinta con la sentenza n. 234 del 1998 della quale si
riproduce la massima:”
“Non è fondata, con riferimento all’art. 3 Cost., la questione di
legittimità

costituzionale

dell’art. 44 r. d.
4

16

marzo 1942,

cedente.

n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo,
dell’amministrazione controllata e della liquidazione coatta
amministrativa), nella parte in cui non esclude che gli effetti del
fallimento – quanto meno nel periodo intercorrente tra la
pubblicazione e l’affissione della relativa sentenza – si riflettano su

fallito o autori di pagamenti ricevuti dallo stesso, in quanto – posto
che, nel sistema della legge fallimentare l’inopponibilità alla massa
dei creditori dei pagamenti ricevuti dal fallito dopo la pubblicazione
della sentenza dichiarativa di fallimento, diversamente dall’inefficacia
conseguente all’utile esercizio dell’azione revocatoria fallimentare, si
ricollega al principio generale (secondo cui la dichiarazione di
fallimento priva il fallito, dalla data di deposito della relativa
sentenza, dei poteri di amministrazione e disposizione dei suo
patrimonio, trasferendoli all’organo della procedura fallimentare)
finalizzato nella sua assolutezza ad un’efficace e diretta tutela della
massa dei creditori; e che l’irrilevanza, agli effetti dell’inopponibilità
alla massa dei pagamenti ricevuti dal fallito, dello stato soggettivo di
conoscenza del “solvens” rappresenta il necessario riflesso
dell’assolutezza di detto principio – la disposizione impugnata esprime
una scelta del legislatore non manifestamente irragionevole; ed in
quanto il differente rilievo che assume lo stato soggettivo di coloro
che hanno avuto rapporti con il fallito prima o dopo la dichiarazione di
fallimento è giustificato proprio dalla non omogeneità delle situazioni
poste a raffronto, caratterizzate, rispettivamente, dalla mancanza e
dall’esistenza della sentenza dichiarativa di fallimento”.
-La medesima questione è stata riproposta e nuovamente respinta
con sentenza n. 12 del 1999.

3

,

terzi che, in buona fede, siano stati destinatari degli atti compiuti dal

Il

principio

dell’irrilevanza

del

compimento

dell’atto

prima

dell’affissione (e della conseguente buona fede del terzo al momento
del compimento dell’atto) ha costituito, successivamente agli arresti
della Corte Costituzionale un orientamento nettamente prevalente
fino all’entrata in vigore del nuovo regime giuridico ex artt. 16 e 17

produce effetti nei confronti dei terzi prima dell’annotazione nel
registro delle imprese e salvo che il curatore non ne dimostri la
conoscenza ex art. 2193 cod. civ.).
Ai principi dettati dalla Corte Costituzionale, in quanto saldamente
ancorati al sistema normativo dell’efficacia della sentenza di
fallimento rispetto ai terzi proprio del regime giuridico preesistente, il
Collegio non ritiene di discostarsi con conseguente rigetto del secondo
motivo, rilevando che il mancato esame della eccezione di legittimità
costituzionale prospettata dalla parte appellante non costituisce
omessa pronuncia non essendo il giudice tenuto ex art. 112 cod.
proc. civ. a rispondere alla sollecitazione (non trattandosi di eccezione
né in senso lato né in senso stretto) della parte. (Cass. 26319 del
2006).
Nel terzo motivo di ricorso viene dedotta la violazione dell’art. 44
legge fall. e degli artt. 820, 821, 1615, 2555 e 2561, 2562 cod. civ.
nonché il vizio di motivazione per avere il giudice d’appello disatteso
la richiesta di rinnovazione della consulenza tecnica d’ufficio in ordine
alla quantificazione dei danni subiti dall’appellante, con riferimento
alla nozione giuridica ed al criterio adottato per determinare i frutti,
erroneamente essendo stati equiparati utili e frutti. Gli utili derivanti
dall’esercizio dell’attività aziendale non sono frutti perché questi
ultimi (naturali o civili) sono indipendenti dall’attività imprenditoriale
6

legge fallimentare, secondo il quale la dichiarazione di fallimento non

e derivano dalla naturale redditività dei beni immobili e mobili che
costituiscono un complesso aziendale.
Il motivo è inammissibile perché privo di specificità. Viene indicato un
criterio di determinazione dei frutti ma non è specificato quali fossero
esattamente i quesiti posti a base dell’indagine peritale dal momento

una consulenza diretta alla determinazione dei danni e non dei “frutti”
così come qualificati dal ricorrente.
In conclusione il ricorso deve essere respinto con applicazione del
principio della soccombenza in rodine alle spese processuali.

P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali del presente giudizio da liquidarsi in
compensi ed E 200 per spese oltre accessori di legge.
Così deciso nella camera di consiglio del 14 luglio 2017

E

4000 per

che nella sentenza impugnata e nel corpus del ricorso si riferisce di

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