Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1904 del 25/01/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 25/01/2017, (ud. 26/10/2016, dep.25/01/2017),  n. 1904

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VENUTI Pietro – Presidente –

Dott. MANNA Antonio – Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. DE MARINIS Nicola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 12565-2011 proposto da:

D.T., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA CRESCENZIO 20, presso lo studio dell’avvocato STEFANO MENICACCI,

che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

D.F.R., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA LAZZARO SPALLANZANI 36, presso lo studio dell’avvocato ALBERTO

DELPINO, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 8330/2010 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 28/10/2010 R.G.N. 4892/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

26/10/2016 dal Consigliere Dott. NICOLA DE MARINIS;

udito l’Avvocato DELPINO ALBERTO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SANLORENZO Rita, che ha concluso per l’inammissibilità o in

subordine rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 29 ottobre 2010, la Corte d’Appello di Roma, confermava la decisione resa dal Tribunale di Roma e rigettava la domanda proposta da D.T. nei confronti di D.L.R., avente ad oggetto il riconoscimento della sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dal 19.2.2001 al 30.11.2004 e la condanna della D.F. al pagamento delle relative differenze retributive La decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto, stante l’inconfigurabilità nella memoria di costituzione della D.F. di dichiarazioni aventi valore confessorio ed il carattere de relato delle testimonianze indotte dalla lavoratrice, sfornita di prova la pretesa retrodatazione al febbraio 2001 del rapporto formalizzato a part time l’11.9.2002 ed a questa stregua assolti i relativi oneri retributivi rapportati alle mansioni di modellista di quarto livello che, sia pur sovrapponendole nella narrativa del ricorso introduttivo a quelle pure rivendicate di sarta di secondo livello, la lavoratrice stessa aveva indicato essere proprie.

Per la cassazione di tale decisione ricorre la D., affidando l’impugnazione a tre motivi, cui resiste, con controricorso, la D.F..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, la ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 115. 116, 324 e 326 c.p.c., lamenta l’essersi la Corte territoriale pronunciata in ordine alla contraddittorietà della domanda relativa al livello di inquadramento spettante in violazione del giudicato interno formatosi sul punto per il rigetto dell’originaria eccezione di nullità del ricorso introduttivo.

Con il secondo motivo, rubricato con riferimento alla violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. nonchè al vizio di motivazione, la ricorrente imputa alla Corte territoriale l’omessa pronunzia sulla domanda implicita della sussistenza del rapporto in epoca antecedente alla sua formalizzazione. intervenuta in data 11.9.2002. anche se successiva a quella del 19.2.2001, indicata dalla ricorrente quale data di effettivo inizio del rapporto, domanda che, comunque, la ricorrente stessa assume essere stata, alla luce delle risultanze istruttorie, erroneamente valutata come sfornita di prova.

Il terzo motivo, con il quale la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. nonchè degli artt. 1199 e 2697 c.c., è volto a censurare il riferimento della Corte territoriale al principio di mancata contestazione al fine di ritenere provata l’eccepita estinzione per intervenuto pagamento del credito per TFR azionato dalla ricorrente con riferimento al rapporto così come formalizzato a far tempo dall’11.9.2002.

I primi due motivi, che qui si ritiene di trattare congiuntamente, essendo unitariamente intesi a censurare la conclusione cui approda la Corte territoriale circa la carenza di prova in ordine alle dedotte circostanze dell’instaurazione del rapporto tra le parti in epoca antecedente alla sua formalizzazione ed allo svolgimento, per un numero di ore superiore a quelle poi dedotte nel contratto di lavoro a tempo parziale sottoscritto tra le parti e per mansioni superiori a quelle previste nel medesimo contratto per le quali la ricorrente era stata retribuita, devono ritenersi infondati.

In effetti, va in proposito considerato come la Corte territoriale, quanto al primo thema decidendum, lungi dall’incorrere nel denunciato vizio di omessa pronunzia, abbia ritenuto non provata l’instaurazione del rapporto in epoca antecedente alla sua formalizzazione anche a fronte di dichiarazioni testimoniali che collocavano quell’anticipo in data successiva a quella dedotta dalla ricorrente sulla base del rilievo, qui non fatto oggetto di specifica censura, per cui quelle dichiarazioni risultavano compatibili con la ricostruzione offerta dalla datrice di lavoro che riconoscendo una frequentazione del laboratorio da parte della ricorrente nel periodo indicato dai testi lo motivava con lo svolgimento da parte della medesima presso i locali dell’azienda di una propria attività per propri clienti, proseguita anche dopo la formalizzazione del rapporto.

Quanto al secondo tema, la Corte territoriale ha dato rilievo alla contraddittorietà delle allegazioni in ordine ai livelli di inquadramento posseduto e rivendicato non tanto sul piano della nullità della formulazione della domanda, contraddicendo quanto statuito sul punto in prime cure e, poichè non devoluto al giudice del gravame, già coperto dal giudicato, quanto sul piano della specificazione della causa petendi ai fini dell’accertamento della pretesa al rivendicato superiore inquadramento, dichiarato, peraltro, con rilievo parimenti qui non fatto oggetto di specifica censura, pregiudicato dalla mancata allegazione delle mansioni svolte e delle declaratorie contrattuali, essenziali premesse, minore e maggiore, del relativo giudizio.

Parimenti infondato si rivela il terzo motivo, avendo la Corte territoriale, diversamente da quanto sostenuto dalla ricorrente, puntualmente statuito in ordine alla domanda relativa alla liquidazione del TFR spettante in relazione al rapporto così come formalizzato tra le parti a far tempo dall’11.9.2002, con motivazione, non fatta oggetto di specifica censura, che concia l’assolvimento dell’onere della prova dell’eccepita estinzione del debito per intervenuto pagamento alla mancata contestazione da parte della ricorrente della veridicità di tale fatto impeditivo.

Il ricorso va dunque rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in Euro 100,00 per esborsi ed Euro 3.500,00 per compensi oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 26 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 25 gennaio 2017

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