Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19039 del 03/09/2010

Cassazione civile sez. I, 03/09/2010, (ud. 17/06/2010, dep. 03/09/2010), n.19039

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITRONE Ugo – Presidente –

Dott. FIORETTI Francesco Maria – Consigliere –

Dott. FELICETTI Francesco – rel. Consigliere –

Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 19683/2005 proposto da:

ASSESSORATO AI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E DELLA PUBBLICA

ISTRUZIONE DELLA REGIONE SICILIANA, in persona dell’Assessore pro

tempore, domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrenti –

contro

CONSORZIO PER IL BAROCCO IN LIQUIDAZIONE;

– intimato –

avverso la sentenza n. 373/2005 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 30/03/2005;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

17/06/2010 dal Consigliere Dott. FRANCESCO FELICETTI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PRATIS Pierfelice, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Il Consorzio per il Barocco in liquidazione, con citazione 9 ottobre 1999 convenne dinanzi al tribunale di Palermo l’Assessorato ai beni culturali e ambientali e della pubblica istruzione della Regione Sicilia e la Soprintendenza ai beni culturali e ambientali di Siracusa, chiedendone la condanna al pagamento di L. 588.954.081, oltre interessi e rivalutazione che deduceva dovutigli quale maggior corrispettivo per la progettazione del restauro di palazzo (OMISSIS), in (OMISSIS), rispetto alla somma liquidata di L. 380.346.252, progetto utilizzato dall’amministrazione al fine di ottenere il finanziamento dell’opera. Dedusse che, pur in mancanza di formalizzazione dell’incarico, il Consiglio di giustizia amministrativa, interpellato dall’Assessorato, aveva espresso parere favorevole al riconoscimento delle attività compiute dal Consorzio e ad un compenso ex art. 2041 cod. civ., pari alla misura della tariffa professionale decurtata del 10%. Inoltrata dal Consorzio fattura per L. 969.301.053, comprensiva di IVA, su ulteriore parere del C.G.A. la Sopraintendenza aveva quantificato in L. 380.462.252 l’importo spettante al Consorzio, onde la domanda per la differenza. La Regione si era costituita chiedendo il rigetto della domanda. Il tribunale condannò l’Assessorato ai beni culturali e ambientali e della pubblica istruzione della Regione Sicilia al pagamento di L. 297.588.306, oltre IVA interessi e rivalutazione. La sentenza fu impugnata dall’Assessorato in via principale, per avere erroneamente il tribunale posto a base della specifica in base alla quale era stata effettuata la liquidazione un importo maggiore di quello finanziato per il primo stralcio del progetto, nonchè dal Consorzio in via incidentale, lamentando quest’ultimo che fosse stata rigettata la domanda relativa al pagamento della somma di L. 255.258.000 spettante per attività propedeutiche alla progettazione. La Corte d’appello di Palermo, con sentenza depositata il 30 marzo 2005, notificata il 6 maggio 2005, in parziale accoglimento dell’appello principale, riformava parzialmente la decisione impugnata riducendo la somma liquidata dal tribunale ad Euro 183.420,15 oltre accessori.

Rigettava l’appello incidentale. L’Assessorato ai beni culturali e ambientali e della pubblica istruzione della Regione Sicilia, con ricorso notificato il 6/12 luglio 2005 al Consorzio per il Barocco, ha impugnato tale sentenza dinanzi a questa Corte, formulando un unico motivo. La parte intimata non ha depositato difese.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il ricorso sì denuncia la violazione dell’art. 112 c.p.c., per non essersi la Corte d’appello pronunciata su tutta la domanda proposta con l’appello. Si deduce al riguardo che a pag. 7 dell’atto di appello l’Assessorato aveva sollecitato la Corte a porre rimedio all’errore consistente nell’assunzione a base di calcolo delle spettanza degli architetti I. e A. nonchè dell’ing. D. della somma di L. 7.541.000.000 anzicchè di quella di L. 6.397.813.500 finanziata con il primo stralcio del progetto.

Viceversa la Corte, rideterminando l’importo, ha ridotto solo i compensi spettanti all’arch. I. e all’ing. D., senza prendere in considerazione quello spettante all’arch. A..

2. Il ricorso è fondato, risultando effettivamente dall’esame dell’atto d’appello – che questa Corte deve fare essendo dedotto un “error in procedendo” – che l’amministrazione appellante aveva dedotto l’erroneità della liquidazione effettuata dalla sentenza di primo grado anche in relazione alla base di calcolo utilizzata in relazione ai compensi per l’arch. A., mentre la sentenza della Corte d’appello, nel ricalcolare la somma che ha complessivamente ritenuto dovuta, ha omesso di prendere in esame tale censura.

Ne deriva che, in accoglimento del motivo, la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio alla stessa Corte d’appello di Palermo in diversa composizione, che statuirà anche sulle spese di questo giudizio.

P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese alla Corte d’appello di Palermo in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 17 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 3 settembre 2010

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