Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19038 del 31/07/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. lav., 31/07/2017, (ud. 06/04/2017, dep.31/07/2017),  n. 19038

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAMMONE Giovanni – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 17778-2014 proposto da:

A.D. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA CHIANA 48, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO PILEGGI, che

lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

INTESA SAN PAOLO S.P.A. C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

LEONE IV 99, presso lo studio dell’avvocato CARLO FERZI, che la

rappresenta e difende unitamente agli avvocati ANGELO GIUSEPPE

CHIELLO, CESARE POZZOLI, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 163/2013 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 01/07/2013 R.G.N. 277/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/04/2017 dal Consigliere Dott. CAVALLARO LUIGI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA MARCELLO che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato PILEGGI ANTONIO;

udito l’Avvocato LIUZZI GIANFRANCO per delega Avvocato FERZI CARLO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con sentenza depositata il 1.7.2013, la Corte d’appello di Milano, in parziale riforma della statuizione di primo grado, rigettava la domanda di A.D. volta alla declaratoria d’illegittimità del licenziamento intimatogli da Banca Intesa s.p.a. (oggi Intesa Sanpaolo s.p.a.) con note dell’11 e del 18 marzo 2005.

La Corte, per quel che qui rileva, riteneva inammissibili e comunque infondate le censure rivolte dal lavoratore alla procedura L. n. 223 del 1991, ex art. 4, in esito alla quale gli era stato intimato il licenziamento e, sotto altro profilo, riteneva irrilevante la circostanza che, nelle more della procedura medesima, l’azienda avesse proceduto all’assunzione di circa 450 lavoratori con altrettanti contratti a termine che successivamente erano stati convertiti in rapporti di lavoro a tempo indeterminato.

Contro tali statuizioni ricorre A.D. con tre motivi di censura. Resiste Intesa Sanpaolo s.p.a. con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, parte ricorrente lamenta omesso esame di una ragione decisiva della domanda e omessa motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio, per avere la Corte di merito ritenuto che egli avesse l’onere di proporre appello incidentale sulla questione concernente l’illegittimità del licenziamento per violazione della L. n. 223 del 1991, art. 4, comma 9, già argomentata in prime cure in relazione alla mancata indicazione dei criteri di scelta dei lavoratori da licenziare nella comunicazione finale della procedura, ma ritenuta assorbita dal primo giudice e per ciò riproposta in sede di gravame ex art. 346 c.p.c..

Il motivo è infondato.

E’ sufficiente, al riguardo, rilevare che la Corte di merito, lungi dal limitarsi a dichiarare inammissibile la questione riproposta ex art. 346 c.p.c., ha comunque rigettato nel merito la doglianza (cfr. pag. 9 della sentenza impugnata), richiamando a sostegno del decisum l’orientamento già al riguardo manifestato da Cass. n. 24343 del 2010, che, in un giudizio promosso da altro lavoratore licenziato all’esito della medesima procedura, ha ritenuto l’infondatezza di analoga censura d’illegittimità del licenziamento richiamando il principio di diritto – già fissato con riguardo alla comunicazione iniziale L. n. 223 del 1991, art. 4, comma 3, – secondo cui, “in tema di verifica del rispetto delle regole procedurali per i licenziamenti collettivi per riduzione di personale, la sufficienza dei contenuti della comunicazione (…) deve essere valutata in relazione ai motivi della riduzione di personale, cosicchè, ove il progetto imprenditoriale sia diretto a ridimensionare l’organico dell’intero complesso aziendale al fine di diminuire il costo del lavoro, l’imprenditore può limitarsi all’indicazione del numero complessivo dei lavoratori eccedenti, suddiviso tra i diversi profili professionali previsti dalla classificazione del personale occupato nell’azienda, senza che occorra l’indicazione degli uffici o reparti con eccedenza, e ciò tanto più se si esclude qualsiasi limitazione del controllo sindacale e in presenza della conclusione di un accordo con i sindacati all’esito della procedura che, nell’ambito delle misure idonee a ridurre l’impatto sociale dei licenziamenti, adotti il criterio della scelta del possesso dei requisiti per l’accesso alla pensione” (così, in termini, Cass. n. 24343 del 2010).

Con il secondo motivo, parte ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 223 del 1991, art. 4, commi 2 ss., e art. 24, per avere la Corte territoriale ritenuto irrilevante, ai fini della illegittimità del licenziamento, la circostanza che l’azienda avesse assunto, nelle more della procedura, circa 450 nuovi lavoratori e, alternativamente, per non aver ritenuto l’illegittimità della comunicazione L. n. 223 del 1991, ex art. 4, comma 3, per omessa indicazione della collocazione aziendale e dei profili professionali degli esuberi, nonchè delle ragioni per le quali non sarebbe stato possibile rimediare altrimenti all’eccedenza di personale.

Il motivo è inammissibile.

Giova al riguardo ricordare che il vizio di violazione di legge consiste in un’erronea ricognizione della norma recata da una disposizione di legge da parte del provvedimento impugnato, riconducibile o ad un’erronea interpretazione della medesima ovvero nell’erronea sussunzione del fatto così come accertato entro di essa, e non va confuso con l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa, che è esterna all’esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura in sede di legittimità, prima possibile sotto l’aspetto del vizio di motivazione (cfr. fra le più recenti Cass. nn. 15499 del 2004, 18782 del 2005, 5076 e 22348 del 2007, 7394 del 2010, 8315 del 2013), deve adesso considerarsi ammissibile nei più ristretti limiti della nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, quale risultante dalla modifica apportata dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, (conv. con L. n. 134 del 2012).

Ciò posto, è agevole rilevare che la censura proposta da parte ricorrente incorre precisamente nella confusione dianzi chiarita, dal momento che, pur essendo formulata con riferimento a una presunta violazione o falsa applicazione della L. n. 223 del 1991, art. 4, commi 2 ss., e art. 24, concerne in realtà il giudizio (di fatto) compiuto dalla Corte di merito circa l’irrilevanza delle nuove assunzioni al fine di ritenere che la procedura de qua fosse preordinata a consentire all’azienda di liberarsi di personale con maggiore anzianità e sostituirlo con altro più giovane, così come invece ritenuto dal primo giudice, ovvero il giudizio (non meno di fatto) compiuto dalla medesima Corte circa la completezza della comunicazione L. n. 223 del 1991, ex art. 4, comma 3. Ed è appena il caso di aggiungere che non sarebbe in specie possibile dare ingresso alla censura riqualificandola come vizio ex art. 360 c.p.c., n. 5, giacchè parte ricorrente intende dolersi non già dell’omesso esame circa un fatto controverso e decisivo, quanto piuttosto dell’esito di quell’esame, che infatti attacca formulando rilievi critici sulla contraddittorietà della motivazione (cfr. pag. 7 del ricorso per cassazione): valga al riguardo ribadire che nè l’insufficienza o la contraddittorietà della motivazione nè l’omesso esame di elementi istruttori possono integrare il vizio di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio (cfr. tra le più recenti Cass. nn. 11892 del 2016 e 2498 del 2015), quest’ultimo consistendo esclusivamente nell’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo, nel senso che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia (Cass. S.U. n. 8053 del 2014).

Con il terzo motivo, parte ricorrente si duole di violazione della L. n. 223 del 1991, art. 4, commi 3 e 9, per avere la Corte di merito ritenuto che, allorchè il motivo dell’eccedenza di personale consista nell’abbattimento del costo del lavoro, i contenuti della comunicazione iniziale e finale “potrebbero essere sostanzialmente omessi” (così il ricorso per cassazione, pag. 9).

Anche tale motivo è inammissibile: è sufficiente sul punto rilevare che parte ricorrente non censura specifiche affermazioni della sentenza impugnata (che anche sul punto richiama invece le argomentazioni di Cass. n. 24343 del 2010, già cit., e per suo tramite di Cass. n. 4653 del 2009), onde il motivo di censura è da ritenersi estraneo al decisum.

Il ricorso, pertanto, va rigettato. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

Tenuto conto del rigetto del ricorso, sussistono inoltre i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente a rifondere le spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in Euro 4.200,00, di cui Euro 4.000,00 per compensi, oltre spese generali in misura pari al 15% e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 – quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 6 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 31 luglio 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA