Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19038 del 17/07/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 19038 Anno 2018
Presidente: DORONZO ADRIANA
Relatore: GHINOY PAOLA

ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 18425-2016 proposto da:
GENTILI FRANCA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
BARBERINI n.47, presso lo studio dell’avvocato ANGELO
PANDOLFO, che la rappresenta e difende unitamente agli
avvocati ARMANDO TURSI, MARIA LUCREZIA TURCO, SILVIA
LUCANTONI;
– ricorrente contro
I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE,
C.F. 80078750587, in persona del legale rappresentante in
proprio e quale procuratore speciale della SOCIETA’ DI
CARTOLARIZZAZIONE DEI CREDITI I.N.P.S. (S.C.C.I.) S.p.A. C.F. 05870001004, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
CESARE BECCARIA 29, presso la sede dell’AVVOCATURA
CENTRALE dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso
unitamente e disgiuntamente dagli avvocati ANTONINO SGROI,

Data pubblicazione: 17/07/2018

LELIO MARITATO, ESTER ADA VITA SCIPLINO, GIUSEPPE
MATANO, EMANUELE DE ROSE, CARLA D’ALOISIO;
– controricorrente avverso la sentenza n. 15/2016 della CORTE D’APPELLO di
TRENTO, depositata il 25/01/2016;

non partecipata del 23/05/2018 dal Consigliere Dott. PAOLA
GHINOY.
Rilevato che:
1. la Corte d’appello di Trento, in riforma della sentenza del
Tribunale di Rovereto, ha rigettato la domanda di accertamento
negativo proposta da Franca Gentili, confermando la pretesa
contributiva oggetto di verbale di accertamento ispettivo con il
quale era stato ritenuto l’obbligo di iscrizione alla gestione
commercianti quale produttore libero di impresa di
assicurazioni ai sensi dell’art. 44, comma 2, del d.l. n.
269/2003 conv. con modif. in I n. 326/2003. La Corte
territoriale, in particolare, ha ritenuto che il rinvio alla
contrattazione collettiva corporativa, chiaramente non più in
vigore, sarebbe da intendersi limitato alla mera definizione
normativa di “produttore libero” nel campo assicurativo e che,
considerata la palese volontà

della legge di estendere la

protezione previdenziale alla detta figura, non assumerebbe
rilievo la circostanza che il produttore sia legato ad una
agenzia o alla stessa società assicurativa. Inoltre, nel caso di
specie, ha ritenuto provata l’assenza del carattere occasionale
delle prestazioni data la presenza di una lettera di
autorizzazione ad espletare l’attività con attribuzione di una
piazza.

Ric. 2016 n. 18425 sez. ML – ud. 23-05-2018
-2-

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio

2. Avverso tale sentenza Franca Gentili ha proposto ricorso
per cassazione affidato a tre motivi;
3. l’Inps ha resistito con controricorso ed ha depositato
anche memoria ex art. 380 bis comma 2 c.p.c.
Considerato che:

falsa applicazione del contratto collettivo corporativo per la
disciplina dei rapporti tra agenzie, subagenzie e produttori di
assicurazione del 25 maggio 1939, dell’art 44, comma due,
della legge n. 326/2003 e dell’art. 12 delle disp. prel. al cod.
civ. . Sostiene che l’interpretazione offerta dalla Corte d’appello
di Trento non avrebbe tenuto conto che il rinvio alla
contrattazione collettiva del 1939 impone necessariamente che
l’obbligo di iscrizione si riferisca ai soli produttori di agenzie e
sub agenzie e ciò non solo perché il contratto collettivo in
questione fu stipulato dalla relativa categoria, ma anche perché
in tal modo il legislatore del 2003 ha inteso ampliare l’area di
applicazione dell’assicurazione degli esercenti l’attività
commerciale ( art. 1 comma 203 legge n. 662/1996)
attraverso la formulazione di una norma speciale caratterizzata
dal rinvio a figure professionali specifiche e da una disciplina
contributiva specifica. Il testo di legge da applicare non
consentirebbe alcuna interpretazione differente e non radicata
nel rapporto in capo ad un soggetto agenziale, come
dimostrato dal necessario riferimento all’assegnazione ad una
piazza o zona ( essenziale nella connotazione dell’agenzia
preponente che opera all’interno di una zona).
L’interpretazione suggerita, poi, sarebbe confermata dal 1 n.
r.g. 15288/2016 contenuto nell’art. 109 comma 2 lett. c) del
codice delle assicurazioni , che prevedono l’obbligo di esclusiva
solo per i produttori diretti, e dai lavori preparatori della legge
Ric. 2016 n. 18425 sez. ML – ud. 23-05-2018
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1. con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione e

n. 326/2003. La genesi della norma, inoltre, si collocherebbe in
un momento storico in cui la giurisprudenza tributaria aveva
accertato la natura di reddito diverso, derivante da attività
occasionale, del reddito tratto dai produttori liberi di compagnie
assicurative.

dell’art.

Il secondo motivo di ricorso lamenta la violazione
13

delle

disp.

prelim.

al

cod.

civ.

giacché

l’interpretazione estesa anche ai produttori liberi di compagnia
assicurativa, avallata dalla sentenza impugnata, imporrebbe
l’applicazione analogica, vietata, della disciplina del contratto
collettivo corporativo.
3. Con il terzo motivo, infine, la ricorrente denuncia la
violazione dell’art. 44, comma 2, della legge n. 326/2003 e del
contratto collettivo corporativo del 25 maggio 1939 sotto il
profilo ulteriore della violazione dell’art. 2697 cod. civ. posto
che i contenuti dell’accertamento ispettivo sarebbero confusi e
l’INPS non avrebbe provato l’esistenza degli elementi
caratterizzanti della lettera di autorizzazione richiesta per
definire la figura del produttore di IV gruppo oggetto di
specifico allegato .
4. Le questioni poste con il ricorso sono state esaminate da
questa Corte nei recenti arresti n. 1768 del 24/1/2018 e n.
2279 del 30/1/2018, nei quali è stato affermato il principio di
diritto così enucleato dall’Ufficio del Massimario: “in tema di
gestione previdenziale per i commercianti, l’obbligo di
iscrizione di cui all’art. 44, comma 2, del d.l. n. 269 del 2003,
conv. con modif. dalla I. n. 326 del 2003, non include la
posizione dei produttori di assicurazione, i quali svolgono la
loro attività direttamente per conto delle imprese assicurative,
ma solo quella dei produttori collegati ad agenti o subagenti, in
quanto il richiamo della norma al contratto collettivo
Ric. 2016 n. 18425 sez. ML – ud. 23-05-2018
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2.

corporativo intercorrente tra produttori ed agenzie e sub
agenzie e la qualità dei soggetti collettivi contraenti è, per la
precisione del rinvio, un elemento significativo utilizzato dal
legislatore per strutturare la disposizione che porta ad
escludere la correttezza di interpretazioni analogiche”.
La soluzione adottata poggia sulle considerazioni

secondo le quali dall’esame dell’ Accordo Corporativo tra Agenti
e Produttori di Assicurazioni del 25.5.1939, si trae il
convincimento che “il produttore è normalmente considerato
una specie del procacciatore d’affari che ha con l’impresa o
l’intermediario preponente un rapporto meno vincolato sul
piano operativo e giuridico rispetto a quello di chi è più
intensamente

integrato

nella

struttura

organizzativa

imprenditoriale dell’agente” e che “ricostruiti i diversi contenuti
economici delle attività proprie dei produttori diretti e di quelli
correlati ad agenti o subagenti, risulta comprensibile e
razionale la scelta del legislatore previdenziale del 2003 di
istituire l’obbligo d’iscrizione nella gestione commercianti di
questi ultimi, lasciando che i primi ricadano senz’altro nella
regola comune ai lavoratori autonomi non rientranti nelle
gestioni esistenti di cui alla cd. quarta gestione speciale
dell’Inps ( art. 2 comma 26 della legge n. 335/1995)”.
6. La difesa dell’Inps nella memoria ex art. 380 bis comma
2 c.p.c., all’esito della proposta del Relatore che era nel senso
dell’accoglimento del ricorso in applicazione dei citati arresti,
ha evidenziato tuttavia alcune ricadute problematiche di tale
opzione interpretativa.
Ha infatti rilevato che tale conclusione risulterebbe
impraticabile rispetto al sistema complessivo vigente, che ha
così ricostruito:

Ric. 2016 n. 18425 sez. ML – ud. 23-05-2018
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5.

1. l’ art. 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995 prevede
testualmente: “A decorrere dal 10 gennaio 1996, sono tenuti
all’ iscrizione presso una apposita Gestione separata, presso l’
Inps, e finalizzata all’ estensione dell’ assicurazione generale
obbligatoria per l’ invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, i

esclusiva, attività di lavoro autonomo, di cui al comma 1 dell’
art. 49 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917 e successive modificazioni ed integrazioni…
2. il comma 1° dell’art. 49 citato (ora art. 53 del TUIR)
stabilisce che “sono redditi di lavoro autonomo quelli che
derivano dall’ esercizio di arti e professioni. Per esercizio di arti
e professioni si intende l’esercizio per professione abituale,
ancorché non esclusiva, di attività di lavoro autonomo diverse
da quelle considerate nel capo VI…”;
3. il capo VI, all’art. 55 (vigente), chiarisce che “Sono
redditi di impresa quelli che derivano dall’ esercizio di imprese
commerciali. Per esercizio di imprese commerciali si intende l’
esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva,
delle attività indicate nell’ art. 2195 c. c , quali l’attività
industriale diretta alla produzione di beni o di servizi; l’attività
intermediaria nella circolazione dei beni; l’attività di trasporto
per terra, per acqua o per aria; l’attività bancaria o
assicurativa; altre attività ausiliarie delle precedenti”.
Ne discenderebbe l’impossibilità di iscriversi presso la cd.
gestione separata dei soggetti che svolgano, quale professione
abituale se pur non esclusiva, un’attività assicurativa o
ausiliaria della stessa.
Secondo l’Inps, l’attività lavorativa dei produttori del IV
gruppo, così come descritta analiticamente nei richiamati
Ric. 2016 n. 18425 sez. ML – ud. 23-05-2018
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soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non

arresti, non potrebbe che qualificarsi come un’attività
assicurativa o, quanto meno, un’attività ausiliaria rispetto a
quella assicurativa, e pertanto produrrebbe redditi cd. di
impresa i quali, in forza del reticolato normativo su esteso, non
potrebbero essere iscritti alla gestione separata, di cui all’art.

Se quindi l’ art. 44, comma 2, del D.L. n. 269/03,
convertito in legge n. 326/03, si interpretasse nel senso di non
contemplare un’ iscrizione presso la gestione commercianti dei
produttori del IV gruppo, essi resterebbero sprovvisti di
copertura previdenziale, in quanto non iscrivibili neppure nella
gestione separata.
7. La questione prospettata, secondo il Collegio, esclude la
ricorrenza dei presupposti previsti dall’art, 375 n. 1 e 5 c.p.c.
per la trattazione in camera di consiglio, occorrendo chiarire la
portata dei recenti arresti in relazione alle questioni proposte,
in una con i requisiti d’ iscrivibilità alla c.d. gestione separata
P.Q.M.
la Corte rimette la causa alla IV Sezione per la trattazione
in udienza pubblica.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 23.5.2018

2, comma 26, della legge n. 335 del 1935.

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