Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19038 del 16/07/2019

Cassazione civile sez. VI, 16/07/2019, (ud. 04/06/2019, dep. 16/07/2019), n.19038

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 24350-2018 proposto da:

A.A., elettivamente domiciliato in ROMA, alla via (ALATI n.

100-C, presso lo studio dell’avvocato ENZO GIARDIELLO, rappresentato

e difeso dagli avvocati FRANCO MAURIZIO VIGILANTE, GIUSEPPE

GIAMMARINO, con procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTRO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– resistente –

avverso il decreto n. R.G. 4479/2018 del TRIBUNALE di NAPOLI,

depositato il 28/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 04/06/2019 dal Consigliere relatore Dott. ROSARIO

CAIAZZO.

Fatto

RILEVATO

Che:

A.A., cittadino nigeriano, propose ricorso, innanzi al Tribunale di Napoli, avverso il provvedimento della Commissione territoriale di diniego di ogni forma di protezione internazionale. Il Tribunale rigettò il ricorso con decreto emesso il 28.6.18, argomentando dall’insussistenza dei presupposti della protezione internazionale.

Lo A. ricorre in cassazione affidato a due motivi.

Non si è costituito il Ministero dell’Interno.

Diritto

RITENUTO

Che:

Con il primo motivo del ricorso è denunziata violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 11, per aver il Tribunale omesso la necessità di fissare l’udienza di comparizione, pur in mancanza della videoregistrazione.

Con il secondo motivo è dedotta la nullità del decreto per l’omessa motivazione in ordine alla mancata fissazione dell’udienza di comparizione, con riferimento all’art. 111 Cost. ed all’art. 132 c.p.c..

Il ricorso è fondato.

Circa il primo motivo, in ordine ad una prima questione, relativa al diritto transitorio, circa l’entrata in vigore delle disposizioni riguardanti l’obbligo di videoregistrazione del colloquio del richiedente la protezione internazionale, va osservato che la norma di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, come modificata dal D.L. n. 13 del 2017, relativa all’obbligatorietà dell’udienza, è stata prevista come immediatamente efficace e non soggetta alla vacatio dei 180 giorni stabiliti nell’art. 21 (relativo alle disposizioni transitorie).

Pertanto, può affermarsi che il principio di diritto secondo cui nel giudizio di impugnazione della decisione della Commissione territoriale innanzi all’autorità giudiziaria il giudice deve necessariamente fissare l’udienza per la comparizione delle parti, configurandosi, in difetto, la nullità del decreto con il quale viene deciso il ricorso, per violazione del principio del contraddittorio, è immediatamente efficace ed applicabile fin dall’entrata in vigore del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 – bis, come modificato dal D.L. n. 13 del 2017, non influendo su tale immediatezza operativa la vacatio legis riguardante l’obbligo di videoregistrazione delle dichiarazioni rese dal richiedente alla Commissione territoriale. Tale interpretazione è resa evidente delle intenzioni del legislatore che ha previsto l’udienza quale elemento centrale del procedimento giudiziale, necessaria ogniqualvolta non sia documentato il colloquio con il richiedente in tutti i suoi risvolti, inclusi quelli non verbali, anche in ragione della natura camerale non partecipata della fase giurisdizionale (Cass., ord. n. 32029/18).

Inoltre, va osservato che il D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 14, introdotto dal D.L. 17 febbraio 2017, n. 13, art. 6,comma 1, lett. c), convertito con modificazioni dalla L. 13 aprile 2017, n. 46, sotto la rubrica “Verbale del colloquio persona/e”, colloquio contemplato in via generale dallo stesso D.Lgs., art. 12, stabilisce al comma 1 che: “Il colloquio è videoregistrato con mezzi audiovisivi e trascritto in lingua italiana”, aggiungendo al comma 7 che “Quando il colloquio non può essere videoregistrato, per motivi tecnici o nei casi di cui al comma 6 bis (ossia su istanza del richiedente: n.d.r.), dell’audizione è redatto verbale sottoscritto dal richiedente e si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del presente articolo”.

Ora, nel giudizio di impugnazione della decisione della Commissione territoriale innanzi all’autorità giudiziaria, in caso di mancanza della videoregistrazione del colloquio, il giudice deve necessariamente fissare l’udienza per la comparizione delle parti, configurandosi, in difetto, la nullità del decreto con il quale viene deciso il ricorso, per violazione del principio del contraddittorio. Tale interpretazione è resa evidente non solo dalla lettura, in combinato disposto, ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 – bis, commi 10 ed 11, che distinguono, rispettivamente, i casi in cui il giudice può fissare discrezionalmente l’udienza, da quelli in cui egli deve necessariamente fissarla, ma anche dalla valutazione delle intenzioni del legislatore che ha previsto la videoregistrazione quale elemento centrale del procedimento, per consentire al giudice di valutare il colloquio con il richiedente in tutti i suoi risvolti, inclusi quelli non verbali, anche in ragione della natura camerale non partecipata della fase giurisdizionale (Cass., n. 17717/18; ord. n. 27182/18).

Il secondo motivo deve ritenersi assorbito dall’accoglimento del terzo.

Per quanto esposto, il decreto impugnato va cassato, in relazione al motivo accolto, con rinvio al Tribunale di Napoli, anche per le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, assorbito il secondo.

Cassa il decreto impugnato e rinvia al Tribunale di Napoli, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 4 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 16 luglio 2019

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