Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19038 del 06/07/2021

Cassazione civile sez. III, 06/07/2021, (ud. 23/03/2021, dep. 06/07/2021), n.19038

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele Gaetano Antonio – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 11659/2019 proposto da:

PMP COSTRUZIONI DI P.G. IN LIQUIDAZIONE, elettivamente

domiciliato in ROMA, LARGO MESSICO 7, presso lo studio dell’avvocato

PIERO LORUSSO, rappresentato e difeso dall’avvocato NICOLO’

MASTROPASQUA;

– ricorrenti –

contro

UNIVERSITA’ DEL SALENTO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

rappresenta e difende;

– controricorrenti –

e contro

D.G.L., B.N., PA.VI.,

PE.FE., GLG EUROPLAST SRL IN LIQUIDAZIONE, GENERALI ITALIA SPA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 178/2019 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

depositata il 19/02/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

23/03/2021 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE CRICENTI.

 

Fatto

RITENUTO

Che:

La notifica fatta alla società G.L.G. Europlast srl, rimasta contumace in appello, è nulla con riferimento alla notificazione fatta al suo difensore in primo grado, mentre quella che sarebbe stata valida, cioè quella fatta all’indirizzo della società nel Reginde, risulta rifiutata dal sistema con dicitura “indirizzo non valido”.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

Per la valida costituzione del contraddittorio occorre disporre la rinnovazione della notifica.

P.Q.M.

Dispone la rinnovazione della notifica alla società G.L.G. Europlast srl, entro 60 giorni dalla comunicazione del deposito della presente.

Così deciso in Roma, il 23 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 6 luglio 2021

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