Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19038 del 06/07/2021
Cassazione civile sez. III, 06/07/2021, (ud. 23/03/2021, dep. 06/07/2021), n.19038
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FRASCA Raffaele Gaetano Antonio – Presidente –
Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –
Dott. CRICENTI Giuseppe – rel. Consigliere –
Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –
Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 11659/2019 proposto da:
PMP COSTRUZIONI DI P.G. IN LIQUIDAZIONE, elettivamente
domiciliato in ROMA, LARGO MESSICO 7, presso lo studio dell’avvocato
PIERO LORUSSO, rappresentato e difeso dall’avvocato NICOLO’
MASTROPASQUA;
– ricorrenti –
contro
UNIVERSITA’ DEL SALENTO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo
rappresenta e difende;
– controricorrenti –
e contro
D.G.L., B.N., PA.VI.,
PE.FE., GLG EUROPLAST SRL IN LIQUIDAZIONE, GENERALI ITALIA SPA;
– intimati –
avverso la sentenza n. 178/2019 della CORTE D’APPELLO di LECCE,
depositata il 19/02/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
23/03/2021 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE CRICENTI.
Fatto
RITENUTO
Che:
La notifica fatta alla società G.L.G. Europlast srl, rimasta contumace in appello, è nulla con riferimento alla notificazione fatta al suo difensore in primo grado, mentre quella che sarebbe stata valida, cioè quella fatta all’indirizzo della società nel Reginde, risulta rifiutata dal sistema con dicitura “indirizzo non valido”.
Diritto
CONSIDERATO
Che:
Per la valida costituzione del contraddittorio occorre disporre la rinnovazione della notifica.
P.Q.M.
Dispone la rinnovazione della notifica alla società G.L.G. Europlast srl, entro 60 giorni dalla comunicazione del deposito della presente.
Così deciso in Roma, il 23 marzo 2021.
Depositato in Cancelleria il 6 luglio 2021