Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19038 del 03/09/2010

Cassazione civile sez. I, 03/09/2010, (ud. 17/06/2010, dep. 03/09/2010), n.19038

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITRONE Ugo – Presidente –

Dott. FIORETTI Francesco Maria – Consigliere –

Dott. FELICETTI Francesco – rel. Consigliere –

Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 9978/2005 proposto da:

REGIONE LAZIO, in persona del Presidente pro tempore, domiciliata in

ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

N.S.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 942/2004 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 23/02/2004;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

17/06/2010 dal Consigliere Dott. FRANCESCO FELICETTI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PRATIS Pierfelice, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. La Regione Lazio, con atto 23 luglio 2001, propose appello avverso una sentenza del tribunale di Viterbo del 6 giugno 2000 che, su sua opposizione, aveva revocato il decreto ingiuntivo emesso in favore del Sig. N.S. per il pagamento del compenso, con gli accessori, relativo ai lavori di somma urgenza effettuati in (OMISSIS) in esecuzione di un contratto di cottimo fiduciario, condannando peraltro essa Regione al pagamento, per la causale su detta, di L. 54.616.415 oltre agl’interessi così quantificati: interessi legali sulla somma di L. 54.386.570 dal 3 agosto 1997 all’1 ottobre 1997; interessi al tasso del 9,5% dal 2 ottobre 1997 all’11 dicembre 1997; al tasso legale dall’11 gennaio 1998 al 12 marzo 1998 ed al tasso di volta in volta fissato con il D.M. di cui al D.P.R. n. 1063 del 1962 dal 13 marzo 1998 al saldo. La Regione con l’atto di appello aveva dedotto che gl’interessi non erano dovuti dalla data di ultimazione dei lavori ma dalla successiva sottoscrizione del contratto di cottimo, avvenuta il 5 dicembre 1997, come in esso espressamente previsto. Nel contraddittorio con il convenuto la Corte d’appello di Roma rigettò il gravame con sentenza del 23 febbraio 2004. Avverso tale decisione la Regione Lazio ha proposto ricorso a questa Corte con atto notificato il giorno 11 aprile 2005, formulando un unico motivo. La parte intimata non ha depositato difese.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il ricorso si denuncia la violazione della L. n. 741 del 1981, art. 4 e del D.P.R. n. 1062 del 1963, artt. 35 e 36, nonchè dell’art. 1362 cod. civ., e segg.. Si deduce che la sentenza impugnata avrebbe erroneamente applicato l’art. 4 su detto al caso in esame, di commissione dei lavori in via d’urgenza effettuata in data 22 gennaio 1997, ultimati in data 27 gennaio 1997 – in relazione ai quali il contratto di cottimo fiduciario fu stipulato solo successivamente, con esplicita previsione che nessun compenso potesse essere corrisposto prima di detta stipulazione – dichiarando nulla la clausola che escludeva la corresponsione degl’interessi prima della stipula del contratto. Infatti secondo la normativa sopra indicata e i principi in materia, anteriormente alla stipulazione del contratto di cottimo non può essere dovuto alcun corrispettivo contrattuale e quindi non possono essere dovuti interessi, con conseguente decorrenza di questi solo dalla data della sottoscrizione del contratto di cottimo.

Il ricorso è fondato.

Questa Corte (Cass. 2 marzo 2004, n. 4201; 18 settembre 2003, n. 13749) ha già avuto modo di affermare che in tema di esecuzione di opere pubbliche anche il contratto di cottimo fiduciario richiede la forma scritta “ad substantiam”; sicchè, ove la stipulazione in forma scritta di esso segua l’ultimazione dei lavori, è soltanto da quel momento (e non da quello, precedente, dell’ultimazione dei lavori) che sorge l’obbligazione della stazione appaltante del pagamento del corrispettivo dell’appalto, iniziano a decorrere i termini posti del D.P.R. n. 1063 del 1962, artt. 35 e 36, per eseguirlo e, quindi, sorge il diritto dell’appaltatore a percepire gli interessi moratori, secondo le modalità previste dalle suddette norme e dalla successiva L. n. 741 del 1981, art. 4.

In particolare, con riferimento ai contratti di cottimo fiduciario, quale quello di specie, stipulati dalla Regione Lazio, questa Corte ha parimenti affermato che il principio, risalente al R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, art. 16 – secondo il quale i contratti stipulati dalla pubblica amministrazione richiedono la forma scritta “ad substantiam” – non è derogato dalla L.R. Lazio 17 settembre 1984, n. 55, art. 6, che disciplina la realizzazione ed il pagamento delle opere pubbliche eseguite in economia per cottimo fiduciario dalla Regione e prevede che il loro affidamento debba avvenire “nei modi di legge” ad opera di funzionario tecnico individuato dalla Giunta regionale. Con la conseguenza che, nei casi di somma, urgenza previsti dall’art. 8 della suddetta legge regionale, nei quali è richiesta l’immediata esecuzione dei lavori, ove la stipulazione in forma scritta del contratto di cottimo fiduciario segua l’ultimazione dei lavori, è soltanto da quel momento (e non da quello precedente di ultimazione dei lavori) che sorge l’obbligazione della stazione appaltante del pagamento del corrispettivo dell’appalto, iniziano a decorrere i termini posti dal D.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063, artt. 35 e 36, per eseguirlo e, quindi, sorge il diritto dell’appaltatore a percepire gli interessi moratori, secondo le modalità previste dalle suddette norme e dal successivo della L. 10 dicembre 1981, n. 741, art. 4 (Cass. 17 gennaio 2003, n. 669; 23 settembre 2003, n. 14104).

Ne deriva che, per tali assorbenti ragioni, la sentenza impugnata erroneamente ha ritenuto nulla la clausola del contratto di cottimo fiduciario che escludeva la debenza d’interessi prima della stipulazione del contratto di cottimo ed ha liquidato detti interessi con decorrenza anteriore. Pertanto il ricorso deve essere accolto, con rinvio alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione che farà applicazione dei su detti principi di diritto e statuirà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 17 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 3 settembre 2010

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