Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19037 del 31/07/2017
Cassazione civile, sez. lav., 31/07/2017, (ud. 06/04/2017, dep.31/07/2017), n. 19037
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MAMMONE Giovanni – Presidente –
Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –
Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –
Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –
Dott. CAVALLARO Luigi – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 28567/2011 proposto da:
P.F.B., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA ILDEBRANDO GOIRAN, 23, presso lo studio dell’avvocato UGO
SARDO, rappresentato e difeso dall’avvocato GIUSEPPE CONGIUNTI,
giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
EQUITALIA UMBRIA S.P.A., AGENTE RISCOSSIONE PROVINCIA PERUGIA E
PROVINCIA TERNI, ora EQUITALIA CENTRO S.P.A. C.F. 03078981200, in
persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA CAVALIER D’ARPINO 8, presso lo studio
dell’avvocato ENRICO FRONTICELLI BALDELLI, che la rappresenta e
difende, giusta delega in atti;
– controricorrente –
e contro
I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE C.F. (OMISSIS), in
persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, in
proprio e quale mandatario della CARTOLARIZZAZIONE CREDITI INPS
S.C.C.I. S.P.A. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto,
rappresentato e difeso dagli Avvocati ANTONINO SGROI, LELIO
MARITATO, CARLA D’ALOISIO, giusta delega in atti;
– resistente con mandato –
avverso la sentenza n. 245/2011 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA,
depositata il 22/08/2011 R.G.N. 221/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
06/04/2017 dal Consigliere Dott. LUIGI CAVALLARO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
MATERA Marcello, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;
udito l’Avvocato SARDO UGO per l’Avvocato CONGIUNTI GIUSEPPE;
udito l’Avvocato D’ALOISIO CARLA.
Fatto
FATTI DI CAUSA
Con sentenza depositata il 22.8.2011, la Corte d’appello di Perugia confermava la statuizione di primo grado che aveva rigettato l’opposizione proposta da P.F.B. avverso la cartella esattoriale con cui gli era stato ingiunto di pagare all’INPS somme per contributi omessi.
La Corte, per quel che qui rileva, riteneva che la notifica della cartella, effettuata D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 60, fosse stata ritualmente eseguita mediante affissione all’albo pretorio del Comune di (OMISSIS) e senza spedizione di alcuna raccomandata al destinatario della notifica, per avere il messo notificatore attestato l’avvenuto suo trasferimento sulla relata di notificazione, di talchè l’opposizione, essendo stata proposta ben oltre il quarantesimo giorno dal perfezionamento del procedimento notificatorio, doveva considerarsi inammissibile.
Contro tale pronuncia ricorre P.F.B. con due motivi. L’INPS ha svolto difese orali in pubblica udienza. La società concessionaria dei servizi di riscossione è rimasta intimata.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo e il secondo motivo di ricorso, il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60,artt. 140 e 148 c.p.c., nonchè vizio di motivazione, per avere la Corte di merito ritenuto che l’attestazione di avvenuto trasferimento del destinatario effettuata dal messo notificatore sulla relazione di notifica della cartella integrasse di per sè il presupposto per la speciale notificazione D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 60, cit., secondo il quale, in caso di irreperibilità del destinatario, la notifica degli avvisi e degli atti tributari impositivi si esegue mediante affissione all’albo pretorio del comune ove l’intimato ha il domicilio fiscale, senza necessità di spedizione di raccomandata al destinatario.
Il motivo è fondato.
Questa Corte ha già più volte affermato il principio secondo cui è illegittima la notificazione degli avvisi e degli atti tributari impositivi effettuata ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 1, lett. e), laddove il messo notificatore abbia attestato la sola irreperibilità del contribuente nel comune ove è situato il suo domicilio fiscale, senza ulteriore indicazione delle ricerche compiute per verificare che il trasferimento non sia un mero mutamento di indirizzo all’interno dello stesso comune, dovendosi procedere secondo le modalità di cui all’art. 140 c.p.c., quando non risulti un’irreperibilità assoluta del notificato all’indirizzo conosciuto (cfr. da ult. Cass. n. 24260 del 2014), e ha precisato che, nei casi irreperibilità c.d. “relativa” del destinatario, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 258 del 2012, l’applicazione dell’art. 140 c.p.c., in virtù del combinato disposto del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, u.c., e del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 1, rende necessario, ai fini del perfezionamento della notifica, che siano effettuati tutti gli adempimenti ivi prescritti, incluso l’inoltro al destinatario e l’effettiva ricezione della raccomandata informativa del deposito dell’atto presso la casa comunale, non essendone sufficiente la sola spedizione (Cass. n. 25079 del 2014).
Nel caso di specie, non risultando dalla relazione di notificazione della cartella (debitamente trascritta a pag. 6 del ricorso per cassazione) che l’ufficiale notificante abbia compiuto le prescritte ricerche al fine di accertare se l’irreperibilità dell’odierno ricorrente fosse assoluta o relativa (ed emergendo anzi dalla sentenza impugnata che il ricorrente avrebbe prodotto nel corso del giudizio un certificato di residenza all’indirizzo di via (OMISSIS), presso il comune di (OMISSIS), dove l’ufficiale notificante lo avrebbe viceversa inutilmente ricercato), deve ritenersi che la Corte di merito non si sia uniformata a tali principi di diritto, di talchè, in accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata per nuovo esame alla Corte d’appello di Perugia, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.
PQM
La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Perugia, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 6 aprile 2017.
Depositato in Cancelleria il 31 luglio 2017